Soccorso istruttorio: non si applica anche se l’errore nella lex specialis è palese

26 Marzo 2025

Non è ammissibile il soccorso istruttorio, né in via integrativa né in forma postuma sanante, per integrare la documentazione dell'offerta tecnica o economica. In caso di errore palese della lex specialis, il principio di autoresponsabilità dell'operatore economico non lo esenta dall'adempiere alle prescrizioni richieste dal bando.

Il TAR Toscana affronta nella sentenza in commento due temi di primaria importanza nell'ambito delle procedure di gara: i limiti del soccorso istruttorio e il perimetro applicativo del principio di autoresponsabilità del concorrente. L'operatore economico, interpretando in maniera strettamente letterale una previsione del bando di gara che conteneva un evidente refuso, aveva omesso la produzione della documentazione tecnica richiesta a pena di inammissibilità. Il Tribunale ha quindi ricordato che il principio di autoresponsabilità, che va parametrato anche alla particolare qualifica professionale di chi partecipa alle gare d'appalto, fa ricadere sul privato il rischio della mancata ottemperanza alle prescrizioni della lex specialis. E ciò anche qualora ci si trovi di fronte ad un errore evidente nella scrittura del bando laddove questo indichi i documenti necessari a corredare l'offerta. La mancata produzione degli elaborati tecnici indicati come obbligatori a pena di esclusione, dunque, non può essere sopperita in sede di soccorso istruttorio, né nella forma integrativa né in via postuma sanante, secondo l'insegnamento della giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2025, n. 1233 e Cons. Stato, 8 novembre 2024, n. 8947).

La sentenza si presenta di particolare interesse, quindi, perché detta una prevalenza dell'autoresponsabilità professionale rispetto al principio, altrettanto generale, del clare loqui, che impone all'amministrazione di redigere la documentazione di gara in maniera sempre chiara, intrinsecamente coerente e comunque pienamente intelleggibile (TAR per la Puglia, sede di Lecce, 28 marzo 2019, n. 519). Si tratta di una interpretazione che, ove assolutizzata, rischia di finire con lo sbilanciare gli oneri e rischi della partecipazione alle gare a sfavore del privato, in maniera a quel punto forse difficilmente contemperabile con l'ulteriore principio di buona fede e tutela dell'affidamento tra le parti (art. 5). Risulta allora di capitale importanza, in situazioni di poca chiarezza, cercare di prevenire il contenzioso attraverso istituti collaborativi come la richiesta di chiarimenti.

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