Il divieto di accesso al concordato minore per l’imprenditore cancellato si applica solo alle società

La Redazione
28 Marzo 2025

Il Tribunale di Vicenza interpreta in senso costituzionalmente orientato, in base all’art. 3 Cost., il divieto di cui all’art. 33, comma 4, c.c.i.i., come riferito alle sole società e non agli ex imprenditori individuali.

L'imprenditore individuale cancellato può proporre istanza per il concordato minore di tipo liquidatorio qualora si avvalga dell'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, ex art. 74, comma 2, c.c.i.i., riferendosi il divieto di cui all'art. 33, comma 4, c.c.i.i. solo all'imprenditore collettivo, dato che con la cancellazione l'ente si estingue, a differenza della persona fisica, che continua invece a rispondere dei debiti con il proprio patrimonio presente e futuro.

Queste, in sintesi, le conclusioni cui giunge il Tribunale di Vicenza in un caso che vede un ex imprenditore cancellato dal Registro delle Imprese richiedente l'omologa di un concordato minore liquidatorio.

La questione viene sollevata dall'Agenzia delle Entrate che eccepisce l'inammissibilità del concordato minore di cui è chiesta l'omologa, ai sensi dell'art. 33, comma 4, c.c.i.i. che così dispone «La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile».

Il Tribunale ritiene che debba interpretarsi «in senso costituzionalmente orientato il divieto di cui all'art. 33, comma 4, c.c.i.i. come riferito alle sole società e non agli ex imprenditori individuali, pena altrimenti una disparità di trattamento non giustificataex art. 3 Cost. con il professionista e con le altre figure ex art. 2, lett. c), c.c.i.i. (…) che, come rilevato in dottrina, possono accedere senza limitazioni di sorta allo strumento».

Inoltre, la disposizione sarebbe intrinsecamente irragionevole ove interpretata in senso estensivo, «dato che vieterebbe a solo tale figura, in presenza di una “debitoria mista”, di ristrutturare il proprio debito in ragione del sopravvenuto sovraindebitamento derivante da pregressi debiti professionali cui se ne aggiungano, in un tempo successivo alla cancellazione, altri di natura consumerista o di nuovo professionale, in caso di inizio di altra attività, costringendolo ad una illogica e antieconomica “parcellizzazione” delle istanze con moltiplicazione dei giudizi, come rilevato nella relazione del massimario della Corte di Cassazione al Codice n. 10/2025 (pagg. 78 e 79), e ciò viepiù considerando che per accedere allo strumento è necessario immettere risorse aggiuntive rispetto a quelle già presenti, con indubbio vantaggio per i creditori».

Sull'argomento, si veda il recente commento a Trib. Bari, 5 novembre 2024, n. 296.

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