Il rapporto di specialità tra misure protettive e misure cautelari nella composizione negoziata della crisi

La Redazione
03 Aprile 2025

Il Tribunale di Roma rigetta una domanda di conferma delle misure cautelari concesse inaudita altera parte, avendo la ricorrente già usufruito del termine massimo di 240 giorni previsto dall’art. 19, comma 5, c.c.i.i., e ribadisce il rapporto di specialità in cui sono poste le misure protettive rispetto alle misure cautelari.

La decisione del Tribunale giunge all'esito dell'udienza per la comparizione delle parti dopo che la società istante per l'accesso alla composizione negoziata della crisi aveva ottenuto, inaudita altera parte, la concessione di una misura cautelare consistente nella inibizione i) dell'avvio e/o della prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa; ii) l'acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati, nei confronti di una serie di creditori specificamente indicati. Occorre precisare che la ricorrente aveva in precedenza già ottenuto la conferma delle misure protettive nella misura di 120 giorni (decorrenti dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle stesse) e una successiva proroga di ulteriori 120 giorni, scaduta la quale era stata avanzata la richiesta di concessione della misura cautelare.

Il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, che:

  • «Parte ricorrente chiede di poter, sostanzialmente, prorogare le misure protettive utilizzando lo strumento delle misure cautelari, assumendone la legittimità in ragione, essenzialmente, della selettività della richiesta cautelare (avanzata con riferimento ad un numero determinato di creditori sopra riportati) rispetto alla portata potenzialmente generale delle misure protettive».
  • «La tesi, seppur sostenuta sia da parte della dottrina che da alcuni arresti giurisprudenziali, non persuade innanzi tutto perché, già in via di prima approssimazione, determina una vera e propria elusione della norma, vanificando il chiaro limite temporale di 240 giorni posto dall'articolo 19 comma 5».
  • «(…) la motivazione posta a fondamento del ricorso allo strumento invocato è in realtà solo apparente: la dedotta selettività della richiesta cautelare è profilo che invero caratterizza anche le misure protettive (…)»

Sul piano più strettamente formale, il Tribunale evidenzia come le misure protettive e le misure cautelari, accomunate dalla medesima finalità di agevolare le trattative tra la ricorrente e il ceto creditorio, sono assoggettati a due specifici insiemi di norme posti tra loro in un rapporto di specialità, nel senso che «all'interno del vasto (in quanto non tipizzato) mondo delle misure cautelari necessarie a “condurre a termine le trattative” vengono isolate, individuate ed assoggettate ad una disciplina speciale (rispetto a quella delle misure cautelari) le misure protettive del patrimonio, ossia quelle indicate dall'art. 18, co. 3, 4 e 5», caratterizzate dalla particolarità di realizzare la funzione generale di agevolazione delle trattative «mediante la sterilizzazione della possibilità, per i creditori, di aggredire il patrimonio del debitore (principalmente – ma non unicamente - attraverso azioni esecutive, cautelari o con la costituzione di cause di prelazione)».

Da tale rapporto di specialità «deriva, quale necessaria conseguenza, l'impossibilità di applicare, ad una fattispecie – quella delle misure protettive - oggetto di disciplina speciale, le regole dettate per le misure cautelari: in presenza di una disciplina speciale che sottrae talune fattispecie alla regolamentazione della disciplina generale sottoponendole ad un regime proprio, è quest'ultimo – e solo quest'ultimo – che può trovare applicazione».

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