Quando il tribunale del riesame o la corte di cassazione escludano la gravità indiziaria in relazione ad un reato ovvero ad una circostanza aggravante che radicano la competenza del G.i.p. distrettuale, devono contestualmente rilevare l’incompetenza del giudice che ha emesso la misura? Le motivazioni delle Sezioni Unite.
Questione controversa
Ci si chiede quali siano le conseguenze della pronuncia con la quale i giudici della libertà ovvero quelli di legittimità escludano i gravi indizi in relazione ad un reato ovvero ad una circostanza aggravante da cui discende la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, c.p.p.
Possibili soluzioni
Prima soluzione
Seconda soluzione
Secondo un primo orientamento, l'esclusione della gravità indiziaria in relazione ad un reato o a una circostanza aggravante da cui - ex artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, c.p.p. - discende la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale, non ne fa venir meno la competenza, in quanto, anche nel procedimento cautelare, la decisione sulla competenza va assunta in limine litis, sulla base della mera descrizione del fatto contenuta nell'imputazione, prima di ogni valutazione di merito su la fondatezza dell'accusa come pure sulla gravità degli indizi: ed invero, si ritiene che le valutazioni sulla competenza effettuate in sede cautelare non possano incidere sugli sviluppi successivi del procedimento nella sede di merito, ben potendo il pubblico ministero formulare la richiesta di rinvio a giudizio riproponendo nei medesimi termini la contestazione dei fatti enucleati in sede cautelare, e dovendosi assumere la decisione definitiva sulla competenza proprio e solo sulla base della prospettazione formulata dal pubblico ministero nel momento dell'esercizio dell'azione penale.
Il vaglio della competenza non può, ad avviso di questo orientamento, coincidere e confondersi con quello sulla sussistenza dei presupposti della misura cautelare, trattandosi di decisioni che hanno diverso oggetto e che sono condizionate - anche nella fase cautelare - dall'applicazione del principio dell'iniziativa del pubblico ministero; né può invocarsi la violazione del principio del giudice naturale, che vale anche per il procedimento cautelare, ma resta soggetto alle stesse regole fissate per la competenza nel giudizio di responsabilità che distinguono il profilo della prospettazione dell'accusa, essenziale ai fini della decisione in punto di competenza, da quello relativo alla sua fondatezza, che attiene, invece, alla decisione nel merito della sussistenza dei presupposti sostanziali della misura cautelare.
Dunque, nel procedimento de libertate, alla diversa qualificazione giuridica dei fatti non deve conseguire la pronuncia di incompetenza, poiché le valutazioni in sede cautelare sono formulate allo stato degli atti e non incidono sulla competenza per il processo principale (1).
Secondo un diverso orientamento, il tribunale del riesame che, nel procedimento de libertate, dia ai fatti una diversa qualificazione giuridica, escludendone la riconducibilità alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., deve dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, conservando il potere di annullare il provvedimento, ovvero di provvedere ai sensi dell'art. 27 c.p.p., laddove ravvisi l'urgenza anche di una sola delle esigenze cautelari riscontrate.
Ed invero, a seguito della nuova qualificazione giuridica dei fatti, l'ordinanza genetica risulta emessa dal giudice per le indagini preliminari distrettuale per reati sottratti alla sua competenza funzionale, perché non inclusi nel catalogo individuato dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., sicché il giudice della cautela deve adottare la conseguenziale pronuncia di incompetenza.
Questo orientamento richiama i principi stabiliti dalle Sezioni Unite Giacobbe (sentenza n. 19214 del 23 aprile 2020), secondo cui il giudice dell'impugnazione, rilevata su eccezione di parte o di ufficio l'incompetenza di quello che ha applicato la misura, ha sempre l'onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, c.p.p., la sussistenza di tutte le condizioni per l'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale, e, qualora tale verifica abbia esito negativo, deve annullare la misura, mentre, laddove ravvisi anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate, deve provvedere a norma dell'art. 27 c.p.p., dichiarando l'incompetenza e trasmettendo gli atti al giudice competente, che entro venti giorni dalla ordinanza provvederà a norma degli articoli 292,317 e 321 c.p.p., pena la cessazione degli effetti della misura (2).
(1) Cass. pen., sez. VI, 22 dicembre 2023, dep. 2024, n. 5644; Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2019, n. 43953; Cass. pen., sez. II, 6 febbraio 2019, n. 25163; Cass. pen., sez. II, 26 aprile 2006, n. 24492; Cass. pen., sez. II, 26 aprile 2006, n. 23943.
(2) Cass. pen., sez. II, 13 marzo 2025, n. 10861, 10862 e 10863; Cass. pen., sez. I, 14 luglio 2022, n. 32956, 32957 e 32598.
Rimessione alle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. II, 18 marzo 2025, n. 12490
Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2025, n. 11592
La Corte era chiamata a deliberare sui ricorsi avverso ordinanze che, pur contestando il quadro di gravità indiziaria in relazione ai reati oggetto di addebito cautelare, avevano escluso la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.: in entrambi i casi il ricorrente deduceva espressamente che il giudice del riesame, a seguito della pronuncia, avrebbe dovuto escludere la competenza del giudice distrettuale, e ordinare la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari territorialmente competente.
Rilevata la sussistenza del contrasto interpretativo, la Corte ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
Ha evidenziato che a favore del primo orientamento – che «si ispira al principio della perpetuatio iurisdictionis / competentiae che prevede appunto l'irrilevanza, rispetto alla determinazione della competenza sulla base della formulazione dell'imputazione, delle eventuali modificazioni intervenute nella fasi di impugnazione tra le quali deve ricomprendersi anche quella cautelare» - militano quelle pronunce (da ultimo, Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2024, n. 37248) che hanno ritenuto che, ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulla richiesta di applicazione di misure cautelari, è necessario prendere in considerazione tutti i reati per i quali si procede, anche se solo alcuni di essi formino oggetto della richiesta cautelare.
Ha, altresì, evidenziato che il contrapposto orientamento – che ritiene ineludibile la necessità che la misura cautelare venga apprezzata entro tempi brevi da quello che, sulla base della decisione dei giudici del riesame o di legittimità, è divenuto il giudice naturale - ritiene che il giudice della cautela non può limitarsi a confermare o a sostituire la misura, di cui ritiene sussistente i presupposti applicativi, senza occuparsi degli effetti sul provvedimento impugnato della rilevata incompetenza del giudice che l'ha emessa, nei termini imposti dalla disciplina prevista dagli artt. 291, comma 2, e 27 c.p.p., pena la violazione del dovere di rilevare l'incompetenza anche successivamente all'adozione della misura imposto dall'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 291, comma 2, c.p.p.
La Corte ha, dunque, rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, per la risoluzione del quesito che è stato così formulato: «Se l'esclusione, nell'ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies c.p.p., determini l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, comma 1-bis, c.p.p.».
Informazione provvisoria
Le Sezioni Unite, all'esito della camera di consiglio del 26 giugno 2025, hanno dato al quesito risposta «negativa».
Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2025, n. 32584
La Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che, per favorire l'efficace contrasto alle più gravi forme di criminalità, il legislatore ha sovvertito il tradizionale assetto codicistico, «secondo cui è il pubblico ministero a “ripetere” la competenza dal giudice»: ed invero, nei casi indicati dall'art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, c.p.p. (ad es. procedimenti di criminalità organizzata, ovvero per delitti commessi con finalità di terrorismo, ovvero di criminalità informatica), le funzioni inquirenti sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente; per effetto della conseguente modifica dell'art. 328, comma 1-bis, c.p.p., anche le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice per l'udienza preliminare, sono state assegnate, in relazione ai medesimi procedimenti, al medesimo magistrato.
Il quadro è completato dall'art. 27 c.p.p., secondo il quale «le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292,317 e 321», e dall'art. 291, comma 2, c.p.p., che attribuisce al giudice che dichiari la propria incompetenza per qualsiasi causa il potere di disporre con lo stesso provvedimento la misura richiesta, «quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze previste dall'articolo 274».
Dopo aver illustrato i due orientamenti che si contrappongono nella più recente giurisprudenza di legittimità, le Sezioni unite hanno aderito a quello tradizionale e tuttora maggioritario, rilevando innanzitutto che il dictum della richiamata sentenza Giacobbe non può influire sulla risoluzione del caso di specie: ed invero, in quella occasione (così come nelle precedenti sentenze De Lorenzo: Cass. pen., sez. un., 20 luglio 1994, nn. 14 e 19) l'operatività del procedimento previsto dagli artt. 291, comma 2, e 27 c.p.p. «è stata affermata in relazione a casi di manifesta incompetenza ravvisata in concreto (prima sentenza De Lorenzo e sentenza Giacobbe) ovvero di manifesta infondatezza della eccezione d'incompetenza (seconda sentenza De Lorenzo)»; dunque, i principi enunciati nelle tre citate sentenze «non hanno alcun riflesso sulla questione in esame, riguardante la sussistenza o meno dell'obbligo in capo al giudice della cautela di rilevare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari qualora sia esclusa la gravità indiziarla per un'aggravante o per un reato che radichi la sua competenza ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis (o 1-quater), del codice di rito».
Le conclusioni dell'orientamento minoritario, osservano le Sezioni unite, «si pongono in contrasto con un principio da lungo tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la competenza del giudice distrettuale va radicata in base alla iscrizione della notitia criminis e tale regola prevale rispetto a quelle fissate in materia di connessione dall'art. 16 c.p.p., ciò anche quando i reati connessi non rientranti nella competenza del giudice distrettuale siano più gravi, e opera anche quando venga esclusa la gravità indiziaria per il reato o la circostanza aggravante di cui al catalogo ex art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, del codice di rito»: la Corte ha, ad esempio, ripetutamente statuito che, ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, c.p.p., permane la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale quando lo stesso, in un procedimento incardinato per delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis, c.p.p. e per altri reati attratti per connessione, emetta ordinanza applicativa di misura cautelare personale per reati privi della contestazione dell'aggravante del metodo mafioso (Cass. pen., sez. I, 14 settembre 2022, n. 45488), ovvero escluda la gravità indiziaria in relazione alla suddetta circostanza aggravante (Cass. pen., sez. II, 8 novembre 2007, n. 45215), qualora la stessa rimanga comunque inclusa nella notizia di reato iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.; ad analoghe conclusioni la Corte è pervenuta quando una tale decisione sia stata assunta dal tribunale del riesame, dovendosi quindi escludere la legittimità di una declaratoria d'incompetenza da parte dello stesso tribunale (Cass. pen., sez. I, 10 maggio 2013, n. 27181).
Quelle conclusioni si pongono, altresì, in contrasto con «il dato testuale delle disposizioni normative rilevanti: gli artt. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquiese 328, commi 3-bis, 3-quater, c.p.p., al fine di determinare la legittimazione della procura distrettuale e la conseguente competenza del giudice per le indagini preliminari (e per l'udienza preliminare) distrettuale, fanno riferimento ai “procedimenti” riguardanti i delitti indicati nel primo articolo. Il procedimento a carico di un determinato soggetto sorge con l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., cosicché, sino a quando permanga l'iscrizione per un titolo di reato “qualificante” e si “proceda” anche per il suo accertamento, deve restare ferma la deroga al criterio ordinario di attribuzione della competenza, attratta in sede distrettuale, a prescindere dalle decisioni assunte nella fase cautelare, in quanto detto riferimento è chiaramente diretto al procedimento principale e quindi al delitto per il quale si procede. La competenza “derivata” del giudice per le indagini preliminari distrettuale, in deroga agli ordinari criteri di attribuzione della competenza, dunque, è insensibile alle vicende del subprocedimento cautelare. Il giudice distrettuale resta il “giudice naturale” per quel procedimento, perché il fatto per cui si procede è quello corrispondente alla notizia di reato, così come iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 335 c.p.p., e non quello eventualmente qualificato in modo diverso dal giudice del procedimento cautelare incidentale».
A diverse conclusioni deve addivenirsi solo nel caso in cui «il pubblico ministero aggiorni l'iscrizione della notizia di reato, mutando la qualificazione giuridica del fatto o circostanziandolo diversamente (art. 335, comma 2, c.p.p.) sicché il nuovo reato iscritto, a seguito della riqualificazione del fatto o della diversa indicazione delle circostanze, non rientri più nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, c.p.p. La competenza derogatoria del giudice per le indagini preliminari viene meno anche qualora il reato “qualificante” sia oggetto di stralcio o di archiviazione: in questo caso cade la vis attractiva sui fatti connessi e da ciò discende una riespansione delle regole ordinarie di attribuzione della competenza, come già affermato da questa Corte (Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2019, n. 43953, Gip Trib. Messina, Rv. 277499 - 01; da ultimo Cass. pen., sez. VI, 19 dicembre 2024, n. 4534, dep. 2025, ED., non mass. sul punto). Risulta evidente la differenza fra l'ipotesi in cui, a seguito di un provvedimento di archiviazione, venga meno il reato che radicava la competenza del giudice distrettuale da quella in cui in sede cautelare cada l'originaria imputazione in ordine a tale reato che di per sé non è ostativa alla prosecuzione delle indagini preliminari in ordine al reato “qualificante”. Qualora, invece, il delitto “qualificante” sia stato commesso in un diverso distretto ovvero ivi sia stato commesso il reato più grave fra quelli compresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, c.p.p. troveranno applicazione gli artt. 291, comma 2, e 27 c.p.p.».
Da ultimo, rilevano le Sezioni unite, la soluzione ermeneutica privilegiata è coerente con «il carattere provvisorio che connota la decisione sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare, che di regola si inserisce nella fase delle indagini preliminari, suscettibili di ulteriori sviluppi e approfondimenti, che, in ipotesi, potrebbero corroborare l'assunto e l'impostazione della pubblica accusa quanto alla sussistenza della gravità indiziaria. Va rimarcata, dunque, l'autonomia funzionale del procedimento cautelare, quale è regolato dal codice di rito, che non può avere riflessi sulla competenza del giudice distrettuale, esclusivamente legata alla pendenza del procedimento per determinati delitti. Una declaratoria d'incompetenza conseguente alla valutazione del giudice per le indagini preliminari o del tribunale del riesame che escluda la gravità indiziaria per un reato o una circostanza “qualificante” esporrebbe il processo a una perenne instabilità, proprio in ragione del carattere provvisorio delle decisioni assunte nella fase cautelare e dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, adottati sulla base di una cognizione sommaria e allo stato degli atti, nonché ad un giudizio solo probabilistico di colpevolezza, che - come ricordato di recente anche dalle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 30 novembre 2023, n. 15403, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 - 01, in motivazione) - trovano la loro esclusiva base di legittimazione nell'urgenza di soddisfare finalità di prevenzione di specifiche esigenze processuali o extraprocessuali distinte dalle finalità proprie della sanzione penale».
Dunque, tanto l'autonomia del procedimento cautelare rispetto al processo di cognizione, quanto la naturale fluidità dell'imputazione e il fisiologico arricchimento del patrimonio conoscitivo nella fase delle indagini preliminari, impongono di risolvere il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità dando continuità all'orientamento tradizionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le Sezioni unite hanno risolto la questione controversa statuendo il seguente principio di diritto: «L'esclusione, nell'ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies c.p.p. non determina l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-bis, 1-quater, c.p.p.».
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