Decreto legislativo - 12/01/2019 - n. 14 art. 183 - Conto corrente, mandato, commissioneConto corrente, mandato, commissione 1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti. 2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario. 3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attività compiuta dopo l'apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione. InquadramentoLa relazione di accompagnamento al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza qualifica come «conforme» la disciplina ivi contenuta con riguardo ai contratti di conto corrente, mandato e commissione, rispetto alla precedente formulazione dell'art. 78 l. fall., che accomunava la sorte del contratto di conto corrente, di mandato e di commissione, stabilendo che in ogni caso di fallimento di una delle parti il contratto era destinato a sciogliersi. Prevaleva infatti (ed ancora prevale) la considerazione che i rapporti di durata basati sulla relazione fiduciaria con la controparte non potevano proseguire, mentre analoga esigenza doveva valere anche per il contratto di conto corrente, al fine di evitare registrazioni successive all'apertura della liquidazione giudiziale, operando piuttosto una cristallizzazione dei rapporti di dare ed avere, riconducibili alla ratio dell'art. 55 l. fall. (ed oggi dell'art. 154 c.c.i.i.) ed a quella che pure si è vista con riferimento all'art. 181 c.c.i.i. A partire dal d.lgs. n. 5/2006, invece, tale regola è stata riconfermata per il conto corrente (con la precisazione che tale scioglimento opera anche per il contratto di conto corrente bancario) e per la commissione. Si è invece introdotta una distinzione per il caso del mandato: se sottoposto a liquidazione è il mandatario, opera senz'altro la regola tradizionale dello scioglimento del contratto, mentre non è regolato il caso in cui la procedura concorsuale riguardi il mandante, sì che tale ipotesi deve ritenersi regolata dai principi comuni in tema di rapporti pendenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale, con la conseguente possibilità del curatore di sciogliersi o subentrare nel contratto (cfr. art. 172 c.c.i.i.). Utilmente la norma ricorda che in caso di subentro del curatore nella posizione contrattuale del mandante, il mandatario acquista un diritto che potrà far valere nella procedura con il rango di credito prededucibile. Il favore della norma è tuttavia temperato dal fatto che non tutta l'attività del mandatario produce un credito prededucibile, ma soltanto quell'attività che sia posta in essere dopo l'apertura del concorso (ed in ciò può ravvisarsi una conferma del nuovo principio posto dall'art. 179, secondo cui il subentro del curatore rende integralmente dovuto, con carattere prededuttivo, solo il prezzo delle consegne avvenute o dei servizi resi dopo l'apertura della liquidazione, mentre per i precedenti si dovrà ricorrere all'insinuazione allo stato passivo come un comune credito concorsuale.). Nessuna modifica è stata apportata all'art. 183 c.c.i.i. dal recente correttivo- ter (d.lgs. n. 136/2024). Conto correnteIl conto corrente è definito dall'art. 1823 c.c. come quel contratto con il quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili fino alla chiusura del conto. Tale meccanismo di funzionamento sta alla base del rapporto di conto corrente bancario, al quale comunque non inopportunamente fa espresso riferimento la norma in esame, stabilendo che il conto corrente, anche bancario, si scioglie se la liquidazione giudiziale riguarda una delle parti. Lo scioglimento del rapporto di conto corrente corrisponde alla regola della cristallizzazione oggi posta dall'art. 154 c.c.i.i., in base alla quale anche le obbligazioni pecuniarie non ancora scadute si reputano esigibili alla data del concorso. È importante notare che lo scioglimento del conto correte bancario si estende ai contratti ad esso accessori, come la convenzione di assegno, i servizi di domiciliazione, la concessione di utilizzo di bancomat e carte di credito, l'apertura di credito sul conto, ecc. Nel caso in cui il conto rechi un saldo attivo, il curatore avrà diritto di acquisire la liquidità per versarla sul conto intestato alla procedura, ai sensi dell'art. 131 c.c.i.i. Nell'ipotesi, invece, nella quale il conto sia passivo, la banca avrà semplicemente la possibilità di insinuarsi allo stato passivo della procedura per l'importo corrispondente. Si ritiene che lo scioglimento del conto operi dalla pubblicazione della sentenza e che gli addebiti successivi siano inefficaci nei confronti della massa. A tale riguardo una giurisprudenza pressoché costante, in tema di inefficacia ex art. 164 c.c.i.i., ritiene che l'anteriorità o posteriorità del pagamento rispetto alla sentenza che apre il concorso si colleghi all'effetto estintivo dell'obbligazione e non al momento della disposizione (si pensi all'assegno rilasciato dall'imprenditore prima della sentenza ed incassato dal prenditore in un momento successivo: è quest'ultimo momento che rileva ai fini della revocatoria o dichiarazione di inefficacia del pagamento). Nel caso di liquidazione giudiziale di un soggetto cointestatario del conto, invece, l'effetto di scioglimento si produce in relazione alla sola quota del debitore insolvente, che si presume uguale a quella degli altri cointestatari del conto (cfr. art. 1298, ultimo comma c.c.), salva la prova da parte del curatore che la provvista deriva da esclusivi o maggiori apporti del debitore (nel qual caso la curatela avrà diritto di apprendere somme maggiori della quota parte formalmente riconducibile all'imprenditore). Si riportano alcune pronunce ancora attuali, dovendosi evidentemente sostituire la parola fallimento o simili con la nuova espressione «liquidazione giudiziale». Con riferimento al momento in cui il pagamento rileva, ai fini della sua revocabilità o della dichiarazione di inefficacia (se successivo alla pubblicazione della sentenza di fallimento) si afferma da tempo che in tema di revocatoria fallimentare di pagamenti eseguiti con assegno bancario, l'effetto estintivo dell'obbligazione – e quindi il soddisfacimento del credito – non si realizza nel momento in cui il titolo viene emesso e consegnato al creditore ma in quello in cui viene riscosso; a tal fine avrà quindi rilievo la data di registrazione dell'addebito in conto corrente, essendo irrilevante la data della valuta, la quale riguarda solamente la decorrenza degli interessi (Trib. Milano 13 gennaio 2009). Sulla girata dell'assegno tratto da un terzo, da parte del debitore ed in favore di un proprio creditore, si è recentemente osservato che in tema di revocatoria fallimentare, non costituisce pagamento del terzo ma adempimento diretto del debitore – e, come tale, revocabile nel concorso di tutti i necessari presupposti – il pagamento eseguito mediante l'invio, fatto da quest'ultimo al proprio creditore, di un assegno bancario tratto da un terzo, consegnato e trasferito al debitore poi dichiarato insolvente, il quale, divenutone proprietario, ha legittimamente esercitato i diritti incorporati nel titolo (Cass. n. 13611/2016). In ordine alla insinuazione della banca al passivo si è recentemente escluso un particolare valore probatorio degli estratti conto, richiedendosi piuttosto la data certa del contratto da cui origina il diritto fatto valere: l'insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria di un credito fondato su di un contratto di conto corrente bancario, per la validità del quale è prevista la forma scritta ad substantiam, postula l'accertamento dell'anteriorità della data di quest'ultimo, ex art. 2704, comma 1 c.c., rispetto alla sentenza dichiarativa dell'insolvenza, in ragione della terzietà dell'organo gestore della procedura verso i creditori concorsuali ed il debitore, senza che la banca possa avvalersi, a fini probatori del credito invocato, degli estratti del conto stesso. Né la proposizione, in via subordinata, di domande riconvenzionali di nullità di specifiche clausole contrattuali e di ripetizione di indebito da parte del commissario è idonea a superarne la questione della data certa e, dunque, dell'opponibilità del contratto alla procedura, perché, quando la difesa della parte si articola in più domande subordinate, la verifica di compatibilità deve farsi nell'ambito di ciascuna di esse, implicandone la formulazione in via gradata il progressivo abbandono delle tesi già sostenute (Cass. n. 17080/2016). Più recentemente, si è affermato che nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale, che aveva rigettato la domanda di accertamento della legittimità della compensazione attuata da un istituto bancario, tra il debito da restituzione al fallimento del saldo attivo di conto corrente ed il credito vantato dalla banca verso la fallita, sull'erroneo assunto che quest'ultimo dovesse essere accertato esclusivamente nelle forme previste per la verifica dello stato passivo) (Cass. n. 34424/2023). Si è altresì affermato che, in tema di ammissione allo stato passivo del fallimento della pretesa creditoria derivante dal saldo negativo del conto corrente bancario, la forma ad substantiam prevista per tale tipo contrattuale postula che la prova del credito non possa essere offerta attraverso gli estratti conto spediti al correntista in costanza di rapporto, ma debba essere necessariamente resa mediante la produzione in giudizio della scrittura negoziale provvista di data certa ex art. 2704 c.c. e come tale opponibile (Cass. n. 33724/2022). Con riferimento alla tematica, non così distante, del possibile scioglimento delle anticipazioni bancarie, ai sensi dell'art. 169-bis l. fall., è recentemente intervenuto il S.C., affermando che l'art. 169-bis l. fall. è inapplicabile alla singola operazione di anticipazione bancaria in conto corrente contro cessione di credito o mandato all'incasso con annesso patto di compensazione, ancora in corso al momento dell'apertura del concordato, avendo la banca, con l'erogazione della anticipazione, già compiutamente eseguito la propria prestazione; il collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione bancaria ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, che consente alla banca di incamerare e riversare in conto corrente le somme derivanti dall'incasso dei singoli crediti del proprio cliente nei confronti di terzi, dando luogo ad un unico rapporto negoziale, determina l'applicazione dell'istituto della c.d. compensazione impropria tra i reciproci debiti e crediti della banca con il cliente e la conseguente inoperatività del principio di «cristallizzazione» dei crediti, rendendo, pertanto, del tutto irrilevante che l'attività di incasso della banca sia svolta in epoca successiva all'apertura della procedura di concordato preventivo (Cass. n. 11524/2020). Si è inoltre precisato, in tema di rapporti con la revocatoria fallimentare, che in caso di castelletto di sconto o fido per smobilizzo crediti non sussiste la cosiddetta copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito. Né tale distinzione viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza. Allo stesso riguardo, le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, ove vengono annotati in dare le anticipazioni erogate al correntista e in avere l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Il rapporto tra banca e cliente viene invece rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso, che saranno oggetto di revocatoria nei limiti in cui abbiano contribuito a ridurre lo scoperto del conto medesimo (Cass. n. 926/2022). CommissioneLa commissione è un contratto disciplinato dall'art. 1731 c.c. come quel contratto che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario. Come tale esso è riconducibile al mandato senza rappresentanza. Tale aspetto giustifica l'immediato scioglimento che determina la pronuncia che apre la liquidazione giudiziale di una delle parti del rapporto, posto che il meccanismo di funzionamento presuppone un intuitus fiduciae che l'intervenuta liquidazione spezza definitivamente. Va notato che con la riforma del 2006 gli effetti del fallimento sul mandato sono stati modificati, in quanto lo scioglimento automatico in detto tipo contrattuale si verifica solo in caso procedura concorsuale a carico del mandatario. Tale distinzione non è stata invece recepita per la commissione, di cui è previsto lo scioglimento sia in caso di liquidazione del committente, sia in caso di procedura riguardante il commissionario. Tale effetto viene, secondo tesi prevalente, applicato anche al contratto di agenzia. Si è ritenuto che l'art. 78 l. fall. è applicabile ai contratti di agenzia con conseguente automatico scioglimento del contratto (Trib. Milano 1° luglio 2010). Si è precisato che nel contratto di commissione, che implica un mandato senza rappresentanza, è direttamente il commissionario ad acquistare o vendere i beni, pur se, solitamente, non è responsabile della corretta esecuzione del contratto stipulato per conto del committente, a meno che il contratto di commissione non preveda che il commissionario risponda personalmente anche per la corretta esecuzione ed adempimento del contratto da parte del terzo contraente (Trib. Salerno 1° giugno 2016). MandatoLa norma disciplina in modo espresso lo scioglimento del rapporto di mandato in caso di liquidazione giudiziale del mandatario. In precedenza, il medesimo effetto era stabilito anche per il caso di insolvenza del mandante, che ora invece la norma opportunamente ha distinto. Si deve perciò ritenere che in caso di liquidazione del mandante non operi più alcuno scioglimento automatico, ma valga la regola generale dell'art. 172 c.c.i.i., ciò che determina che il rapporto resti sospeso sino a quando il curatore non abbia deciso se sciogliersi dal rapporto o subentrare nello stesso. In tal caso la norma precisa, all'ultimo comma, che il credito del mandatario è trattato come redito prededucibile solo per l'attività compiuta dopo l'apertura del concorso. La procedura, in altri termini segna una cesura, ed anche in caso di subentro del curatore nella posizione del mandante solo le attività compiute dopo l'apertura della procedura concorsuale da parte del mandatario generano, a favore di quest'ultimo, un credito prededucibile, restando invece credito anteriore quello relativo alle attività compiute ante fallimento. Va ricordato che per il caso di liquidazione del mandatario l'art. 210, comma 2 c.c.i.i. fa salve le disposizioni dell'art. 1706 c.c., secondo cui il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquisiti dai terzi per effetto del possesso di buona fede, mentre per gli immobili ed i mobili registrati è previsto un obbligo di ritrasferimento a carico del mandatario, azionabile anche ex art. 2932 c.c. Naturalmente la norma, rispetto alla curatela, deve coordinarsi con l'art. 1707 c.c., che disciplina l'ipotesi di conflitto del mandante ed i creditori del mandatario, stabilendo la prevalenza del primo solo se – per i beni mobili – il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento (leggasi dichiarazione di apertura della liquidazione ex art. 145 c.c.i.i.), mentre per i beni immobili od i mobili registrati occorre che l'anteriorità riguardi o la trascrizione dell'atto di ritrasferimento, o la trascrizione della domanda giudiziale del terzo volta ad ottenerlo. In questo modo l'operatività dell'art. 1706 nella procedura liquidatoria giudiziale è fortemente ridotta, per il possibile prestarsi di detta norma ad abusi e collusioni fra l'imprenditore insolvente ed il terzo rivendicante. Si è ritenuto che con riguardo ad un mandato in rem propriam che integri una cessione di credito con funzione solutoria, ancorché sia seguito dall'apertura della procedura concorsuale del creditore cedente, l'effetto sostanziale dell'avvenuta cessione, che fa uscire il credito dal patrimonio del liquidato prima della sentenza che apre il concorso (salva l'esperibilità della revocatoria fallimentare), non solo preclude l'applicazione dell'art. 78 l. fall. (oggi 183 c.c.i.i.), ma neppure legittima gli organi della curatela alla revoca del mandato per giusta causa, ai sensi del secondo comma dell'art. 1723 c.c. (Cass. n. 15797/2009). Si è però recentemente rilevato, nella giurisprudenza di merito, che il mandato irrevocabile all'incasso non trasferisce la titolarità del credito ed in caso di fallimento non è opponibile come la cessione del credito che sia stata notificata al debitore ceduto prima del fallimento. (Nel caso di specie, una società aveva fondato la azione sulla base di un atto di cessione avente data non certa, notificata dopo il fallimento e che non presentava tra l'altro alcuna indicazione in ordine al trasferimento della titolarità del credito: Trib. Livorno 31 marzo 2020). Di rilievo la seguente affermazione, ancora attuale pur se emanata nel vigore della precedente legge fallimentare: in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da due imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento dell'impresa capogruppo, costituita mandataria dell'altra ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.lgs. n. 406/1991, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 l. fall., con la conseguenza che l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile, ma tale azione non comprende i crediti maturati dopo il fallimento, il quale determina anche lo scioglimento dell'appalto, escludendo la configurabilità di una successione dell'impresa mandante nel relativo rapporto, la cui prosecuzione in via di mero fatto dà luogo ad un diverso rapporto, che attribuisce all'impresa mandante un titolo diretto per azionare nei confronti del committente i crediti originati dal suo apporto esclusivo (Cass. n. 3810/2010). Si è altresì osservato che in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, qualora la società capogruppo e mandataria sia sottoposta ad amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, il nominato commissario, in deroga a quanto previsto dagli artt. 77,78 e 81 l. fall., deve considerarsi subentrato nell'ATI, assumendo la medesima posizione contrattuale già facente capo alla predetta società in bonis, tanto nei rapporti con l'ente appaltante che in quelli con le imprese mandanti. Ne consegue che il credito corrispondente alle somme complessivamente versate da detto ente alla mandataria per lavori eseguiti e fatturati (ancorché anteriormente all'inizio della procedura) da una delle imprese mandanti, di cui quest'ultima abbia chiesto l'ammissione al passivo della prima, deve qualificarsi come credito di massa (ed essere collocato in prededuzione) nella sola misura concernente i pagamenti effettuati al commissario dopo la data di inizio della descritta procedura, trovando esso titolo non nel contratto di appalto stipulato dall'ATI con l'ente pubblico, bensì nel mandato conferito alla capogruppo dalle partecipanti all'associazione, ed essendo sorto in capo alla mandataria, in parte qua, il corrispondente obbligo di trasferire alle mandanti gli importi riscossi in nome e per conto loro contestualmente alla ricezione dei menzionati pagamenti (Cass. n. 21981/2012). Sullo stesso tema cfr. la più recente affermazione, secondo cui il rapporto interno caratterizzante un raggruppamento temporaneo di imprese costituito per lo svolgimento di un appalto è riconducibile al mandato – con la capogruppo quale mandataria delle altre partecipanti ... ne discende pertanto che ogni singola impresa o soggetto associato può sicuramente fa valere ni confronti della mandataria l'eventuale responsabilità per il mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto, senza che questa richiesta investa necessariamente la partecipazione degli altri associati (Cass. n. 17521/2016). Altra questione problematica concerne la possibilità o meno di invocare l'art. 78 sul mandato agli arbitri discendente da una clausola compromissoria; al riguardo si è ritenuto che nel caso di convenzione contenente una clausola compromissoria stipulata prima della dichiarazione di fallimento di una delle parti (nella specie, una clausola di arbitrato internazionale), il mandato conferito agli arbitri non è soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista dall'art. 78 l. fall. configurandosi come atto negoziale riconducibile all'istituto del mandato collettivo e di quello conferito anche nell'interesse di terzi. Tale interpretazione trova indiretta conferma nel disposto dell'art. 83- bis l. fall., atteso che, se il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito nel caso di scioglimento del contratto contenente la clausola compromissoria, deve, di contro, ritenersi che detta clausola conservi la sua efficacia ove il curatore subentri nel rapporto, non essendo consentito a quest'ultimo recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l'adempimento (Cass. S.U., n. 10800/2015). Da notare che l'accordo con cui l'impresa ha affidato alla banca, sua creditrice in forza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, un mandato all'incasso non comporta il trasferimento dei crediti dell'impresa stessa e pertanto sorge l'obbligo di restituzione delle somme al mandante dal momento in cui è avvenuto l'incasso; ciò significa, che ove l'impresa sia sottoposta a procedura concordataria, per il principio di cristallizzazione dell'attivo concordatario, la banca non potrebbe opporre in compensazione le somme ottenute in esecuzione del mandato dopo l'apertura della procedura con gli scoperti in conto corrente, a meno che non sia stato stipulato, in data anteriore, un apposito pactum de compensando, che rimane valido anche in costanza della procedura concordataria, con conseguente diritto per la banca di ritenere le somme incassate (App. Brescia 4 febbraio 2022). In tema di fondi pensione complementari, il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento, ai sensi dell'art. 78, comma 2 l. fall., del contratto di mandato avente ad oggetto il versamento al Fondo di previdenza complementare delle quote di TFR accantonate e il ripristino della titolarità delle risorse accantonate, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall. (Cass. n. 18477/2023). Si è altresì ribadito che l'istituto della data certa, ai fini della opponibilità a terzi, riguarda l'atto che venga in rilievo, con giudizio di certezza, nella sua precisa, conoscibile e, dunque, completa esistenza, non essendo all'uopo sufficiente la mera menzione del suo contenuto in altro atto avente data certa. (Nella specie, la S.C. ha escluso avesse data certa il mandato professionale di avvocato il cui documento contrattuale non risultava depositato, ma soltanto menzionato nel corpo della domanda di concordato preventivo, senza neppure essere riportato integralmente) (Cass. civ., n. 34755/2023). BibliografiaAa.Vv., Commento al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, Milano, 2019; Aa.Vv., Gli organi nel vigente codice della crisi d'impresa (a cura di Monteleone), Milano, 2023; Abete, Il curatore, in Panzani (a cura di), Il fallimento e le altre procedure concorsuali, III, Torino, 2012; Bonfatti, Censoni, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2011; Caiafa, Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Roma, 2019; D'Aquino, Delladio, Fontana, Mammone, Guida alla legge fallimentare, Milano, 2016; D'Attore, Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza, Torino, 2022; Di Marzio, Il contratto preliminare immobiliare nel fallimento, in Di Marzio (a cura di), Contratti in esecuzione e fallimento, Milano, 2007; Di Marzio, Diritto dell'insolvenza, Milano, 2023; Dimundo, Sub art. 72, in Lo Cascio (diretto da), Codice Commentato del Fallimento, Milano, 2008; Fauceglia, Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), Torino, 2019; Fichera, I rapporti giuridici pendenti nel fallimento, in ilcaso.it; Finardi, Facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare e aspetti innovativi dell'art. 72 l. fall., in Fall., 2008, 771; Genovese, Effetti del fallimento sui contratti in corso di esecuzione. Prime considerazioni sulle novità della riforma, in Dir. fall., 2006, I, 1148; Inzitari, Sospensione del contratto per sopravvenuto fallimento ed incerti poteri autorizzativi del comitato dei creditori, in ilcaso.it; Jorio, I rapporti giuridici pendenti, in Ambrosini, Cavalli, Jorio (a cura di), Tratt. diritto commerciale Cottino, XI, II, Padova, 2009; Lamanna, Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, collana Il Civilista, Milano, 2019; Lo Cascio, Organi del fallimento e controllo giurisdizionale, in Fallimento, Milano, 2008; Maffei Alberti, Comm. breve alla legge fallimentare, Padova, 2023; Nardecchia, Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Disciplina, novità, problemi applicativi, Milano, 2019; Nigro, Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, Bologna, 2014; Penta, Gli organi della procedura fallimentare. Soluzioni giudiziali e prime prassi applicative, Torino, 2009; Preite, I contratti pendenti tra legge fallimentare e codice della crisi, Napoli, 2021; Sanzo, Procedure concorsuali e rapporti pendenti, Bologna, 2009; Proto, Il curatore, in Schiano Di Pepe (a cura di), Il diritto fallimentare riformato, Padova, 2007; Ricci, Lezioni sul fallimento, I, Milano, 1997; Sanzo, Burroni, Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, Bologna, 2019; Serao, Il curatore, in Fauceglia, Panzani (a cura di), Fallimento e altre procedure concorsuali, 2009, 313; Vassalli, Gli organi preposti alla gestione della procedura, in Tratt. diritto fallimentare e delle altre proc. concorsuali, II, Torino, 2014; Vattermoli, Caridi, Contratti pendenti e crisi di impresa, Pisa, 2022; Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Torino, 2006. |