Decreto legislativo - 12/01/2019 - n. 14 art. 324 - Esenzioni dai reati di bancarottaEsenzioni dai reati di bancarotta 1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101. InquadramentoLa norma in commento riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art. 217-bis l. fall., introdotto dall'art. 48 del d.l. n. 78/2010 nel testo modificato dal Senato in sede di conversione (l. n. 122/2010). Con la suddetta disposizione, al fine di garantire un apprezzabile margine di certezza ai tentativi di risanamento dell'impresa, laddove l'imprenditore operi in esecuzione del piano attestato o del concordato omologato, viene esclusa la responsabilità penale in ipotesi di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice. La disposizione in esame è stata introdotta al fine di superare le incertezze interpretative sorte a seguito della modifica dell'art. 67 l. fall. (ora art. 166 c.c.i.i.), per cui le operazioni non più revocabili – e quindi lecite sul piano civilistico – potevano tuttavia risultare penalmente rilevanti alla stregua di pagamenti preferenziali. Prima dell'intervento del legislatore, la giurisprudenza escludeva la rilevanza penale della condotta per l'assenza del dolo specifico di favorire alcuni creditori in danno di altri (cfr. Cass. pen. V, n. 31168/2009, secondo cui la bancarotta preferenziale richiede, sul piano oggettivo, la violazione della par condicio creditorum e, sul piano soggettivo, la ricorrenza del dolo, inteso come volontà di recare un vantaggio al creditore o ai creditori soddisfatti, con l'accettazione dell'eventualità di un danno per altri, finalità che deve risultare primario interesse perseguito dal debitore, mentre la strategia di ridurre la pressione dei creditori, in vista di un ragionevole e concretamente perseguibile riequilibrio finanziario e patrimoniale, è incompatibile con il delitto soprattutto alla luce della riforma dell'azione revocatoria e specialmente dell'art. 67, comma 3 l. fall., ora art. 166, comma 3 c.c.i.i.). Natura giuridicaSi discute in dottrina sulla natura giuridica delle esenzioni previste dalla norma in commento. La rubrica dell'art. fa riferimento alle «esenzioni» dai reati di bancarotta ed il corpo del testo parla di «inapplicabilità» di alcune disposizioni espressamente richiamate. È noto che tra le cause di non punibilità sono comprese diverse figure eterogenee: – le cause di giustificazione, in presenza delle quali un fatto corrispondente ad una fattispecie incriminatrice risulta lecito per l'intero ordinamento (cd. «scriminanti»); tale natura è stata sostenuta da parte della dottrina, che ha rilevato come le scriminanti fallimentari deriverebbero da un bilanciamento tra interessi contrapposti, al cui esito viene resa lecita la condotta tipica (Sandrelli, La riforma penale della legge fallimentare, Insolera, Riflessi penalistici della nuova disciplina del concordato preventivo, 462). – le cause di esclusione della colpevolezza, che incidono sull'elemento soggettivo, escludono la punibilità in quanto escludono la colpevolezza a causa dell'impossibilità di muovere un rimprovero al soggetto attivo della condotta rispetto ad un fatto che oggettivamente resta illecito (cd. «scusanti»); – le cause di esclusione della punibilità in senso stretto, che rendono non punibile un fatto reato completo dei suoi elementi essenziali, per ragioni di opportunità politico criminale. Con riferimento alle ipotesi in commento, va condiviso l'orientamento interpretativo maggioritario, secondo il quale le esenzioni agiscono direttamente sulla struttura dei reati di bancarotta (preferenziale e semplice) con funzione delimitativa per sottrazione. Viene, escluso, pertanto, che rientrino nella tipicità delineata dagli artt. de quibus i pagamenti o le operazioni compiute in esecuzione di una procedura finalizzata alla soluzione della crisi di impresa. La esclusione della tipicità, poiché incide sulla dimensione oggettiva del fatto, opera anche in relazione al contributo causalmente rilevante di un eventuale concorrente nel reato (cfr. M. Romano, 1721 e ss.). Secondo una diversa lettura, trattasi di una causa di giustificazione che trova applicazione laddove la bancarotta preferenziale e semplice venga posta in essere mediante il compimento di uno degli atti espressamente indicati (cfr. Pioletti). Gli atti esentiNon hanno rilevanza penale sotto il profilo della bancarotta preferenziale e semplice i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un negozio finalizzato al superamento della crisi di impresa (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore). Il termine «pagamenti» va interpretato in senso ampio ed è comprensivo di tutte le modalità di estinzione del debito astrattamente sussumibili nell'alveo di applicazione della bancarotta preferenziale. Specularmente, nell'espressione «operazioni» rientrano le alienazioni, i finanziamenti, l'assunzione di garanzie, ossia tutte le attività finalizzate alla soluzione della crisi di impresa. Deve trattarsi non di atti che rientrano nella gestione ordinaria dell'impresa ma di atti posti in essere in esecuzione di un piano di cui sia stata effettuata la validazione ovvero di un concordato che sia stato omologato. La fattispecie esonerativa è estesa anche ai pagamenti ed alle operazioni di finanziamento autorizzate dal tribunale ai sensi dell'art. 99 (finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti), 100. (Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi) e 101 (finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti) del c.c.i.i. BibliografiaCocco, Esenzioni dai reati di bancarotta nel «nuovo» art. 217-bis della legge fallimentare, in Legislazione penale, 2011, 9; D'Alessandro, Il nuovo art. 217-bis l. fall., in Le società, 2011; Mucciarelli, L'esenzione dai reati di bancarotta, in Dir. pen. proc., 2010, 1474; Insolera, Riflessi penalistici della nuova disciplina del concordato preventivo, in Giurisprudenza Commerciale, 2006, 462; Pioletti, Cap. VI, La bancarotta semplice, in A. Cadoppi-Nestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), Diritto Penale dell'economia, II, Torino, 2019; Romano, Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e cause di esclusione del tipo), in Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di Dolcini - Paliero, 2006, 1721; Sandrelli, La riforma penale della legge fallimentare, in Archivio Penale, 2, 2015; Spinosa, Il c.d. decreto sviluppo nel sistema della legge fallimentare: i rapporti tra nuove procedure concorsuali e profili di responsabilità penale, in Diritto Penale Contemporaneo, 2013; Zincani, Il nuovo art. 217-bis l. fall.: la ridefinizione dei reati di bancarotta, in Fall., 2011, 518. |