Diritto UE: quando è legittima la disapplicazione della sentenza di un giudice di rango superiore?

La Redazione
11 Aprile 2025

L'avvocato generale Spielmann ribadisce che un organo giurisdizionale nazionale è tenuto a disapplicare o a considerare giuridicamente inesistente la sentenza di un organo di rango superiore qualora non soddisfi il requisito di giudice precostituito per legge e, di conseguenza, comprometta il diritto dei cittadini a un giusto processo.

Nell'ottobre 2021 la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema polacca ha annullato una sentenza che vietava alcune pratiche di concorrenza sleale cui è seguita la trasmissione per il riesame innanzi al giudice civile.

Quest'ultimo, ritenendo che il collegio giudicante della Sezione non soddisfacesse il requisito di giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge a causa di irregolarità nella procedura di nomina, interpellava la Corte di giustizia UE, interrogandosi sulla possibilità dell'organo giudicante di verificare la regolarità della composizione dell'organo giurisdizionale superiore secondo il diritto europeo (art. 19, par. 1, comma 2, TUE).

Nelle sue conclusioni, l'avv. generale Spielmann ha ricordato come, per tutelare i diritti dei cittadini dell'Unione che si rivolgono all'autorità giudiziaria, è essenziale che i giudici siano davvero soggetti indipendenti, imparziali e precostituiti per legge, rischiando, in caso contrario, anche che venga meno la fiducia nell'intero sistema giudiziario.

Pertanto, ogni organo giudicante è tenuto a garantire la regolarità della propria composizione, nonché quella di un altro organo giudicante ove vi siano dubbi in tal senso, pur nel caso in cui si tratti di un organo gerarchicamente superiore.

Nel caso di specie, alla luce anche di consolidata giurisprudenza (ad es., la sentenza 21 dicembre 2023, causa C-718/21) l'insieme delle circostanze che hanno portato alla nomina dei giudici della Sezione polacca fa sì che questa non possa essere considerata un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge (come rilevato anche dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 8 novembre 2021, Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia).

Pertanto, la sentenza da essa emanata non deve essere applicata dal giudice nazionale o, nel caso in cui risulti indispensabile per garantire il primato del diritto UE, deve essere considerata addirittura inesistente.

La scelta tra queste due alternative rientra nella competenza del giudice nazionale, avendo questi l'obiettivo primario di garantire il diritto dei singoli a una tutela giudiziaria effettiva, pur nei limiti del contesto nazionale.