L’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo in sede di ottemperanza ad un giudicato del giudice ordinario

Redazione Scientifica Processo amministrativo
09 Aprile 2025

Il giudice amministrativo che respinga un ricorso in ottemperanza ad un giudicato del giudice ordinario dando rilevanza ad una transazione tra le parti, stipulata prima della formazione del giudicato e non presa in considerazione dal giudicato stesso, integra il giudicato del giudice ordinario con violazione dei limiti esterni della propria giurisdizione.

Qualora il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, effettui un sindacato integrativo del giudicato civile, valutando circostanze anteriori alla sua formazione ed incidenti sul diritto accertato, integra un eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della propria giurisdizione, sindacabile dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., in quanto non si limita ad interpretare il giudicato sulla base di elementi interni allo stesso, ma conosce e regola un diverso rapporto tra le parti la cui cognizione è assegnata alla giurisdizione ordinaria.

Il giudice dell'ottemperanza, pertanto, non può dare rilievo a fatti modificativi o estintivi del credito antecedenti alla formazione del giudicato civile da ottemperare e non contemplati dallo stesso, dovendo questi essere fatti valere esclusivamente nel giudizio di cognizione ordinaria.

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