Codice Penale art. 634 bis - Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui 1

Roberto Carrelli Palombi di Montrone

Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui1

[I]. Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, e' punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.

[II]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilita' per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.

[III]. Non e' punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

[IV]. Il delitto e' punito a querela della persona offesa.

[V]. Si procede d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)

arresto: facoltativo

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: a querela di parte; d’ufficio (ipotesi di cui al 5° comma; ipotesi aggravata ex art. 639-bis)

 

[1]  Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in  l. 9 giugno 2025, n. 80.

Inquadramento

L'art. 634-bis è stato introdotto nel codice penale dall'art. 10 del d.l. 11 aprile 2025 n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario” convertito in  l. n. 80/2025.  Accanto all'introduzione della nuova fattispecie di reato è stata poi introdotto,, attraverso l'inserimento del codice di procedura penale dell'art. 321-bis, un meccanismo d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la conseguente reintegrazione nel possesso.

Nella Relazione illustrativa è chiaramente indicata quella che è la ratio della nuova incriminazione; segnatamente si dice « … con tale misura, si potenziano gli strumenti di contrasto delle occupazioni abusive degli immobili previsti dal quadro normativo vigente, secondo il quale, infatti, il fenomeno delle predette occupazioni si configura quale illecito civile (che obbliga l'autore alla restituzione e al risarcimento del danno) oltre che come reato, punibile – ai sensi dell'art. 633 c.p. – con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 » .

Soggetti

 

Soggetto attivo

Trattasi di un reato comune, configurato come delitto contro il patrimonio, che può essere commesso chiunque.

Soggetto passivo

Soggetto passivo del reato potrà essere il proprietario dell’immobile occupato destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze  o il soggetto che lo detiene legittimamente.

Elemento materiale

In entrambe le ipotesi previste dal primo e dal secondo comma, l'oggetto materiale su cui ricade la condotta dei due commi è costituito non da un qualsivoglia immobile, bensì da un immobile (e/o relative pertinenze) «destinato a domicilio altrui», cioè è necessario che si tratti di un immobile destinato all’uso abitativo in favore di un soggetto diverso dall’agente;

Nell'ipotesi prevista nel primo comma viene incriminata la condotta di colui che, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze nonché quella di colui che impedisce il rientro nel medesimo immobile al proprietario o al soggetto che lo detiene legittimamente. Viene altresì punita con la stessa la condotta di colui che si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi e raggiri ed anche quella di colui che cede ad altri l'immobile occupato.  La suddetta condotta viene qualificata dalla «violenza o minaccia», elemento che distingue la nuova fattispecie incriminatrice da quella generale prevista dall'art. 633 c.p. In particolare si vuole colmare un ritenuto vuoto normativo riguardante la mancata punibilità delle persone che, «mediante violenza o minaccia, occupano o detengono senza titolo un immobile o pertinenza, destinato a domicilio altrui, ovvero impediscono il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente»; altro elemento che caratterizza la nuova fattispecie è  il riferimento al concetto di occupazione o detenzione senza titolo, concetti che pure valgono a distinguere il reato in esame da quello previsto dall'art. 633 c.p.  che sanziona solamente la condotta di chi invade l'immobile altrui. In sostanza al concetto di occupazione viene affiancato quello di detenzione senza titolo rendendo punibile anche la condotta di colui che, entrato legittimamente nell'immobile in forza di un contratto di locazione, dopo che gli sia stato richiesto il rilascio per scadenza del contratto stesso, con violenza o minaccia opponga resistenza alle legittime ragioni del proprietario o  comunque, sempre mediante condotte minacciose o violente, impedisca allo stesso di rientrare in possesso dell'immobile. 

Nel secondo comma viene poi incriminata la condotta di colui che, fuori dal concorso nel reato, si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima.  

Elemento psicologico

Per l’integrazione delle diverse ipotesi di reato sopra descritte appare sufficiente il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di realizzare le condotte previste tutte rivolte ad impedire al proprietario o al soggetto che detiene legittimamente l’immobile di poterne regolarmente fruire del relativo possesso.  

Consumazione

Il reato è da considerarsi consumato nel caso di avvenuta occupazione dell’immobile mediante violenza o minaccia o nel caso di detenzione senza titolo del medesimo immobile. Ugualmente il reato è consumato nell’ipotesi di avvenuto impedimento del rientro nell’immobile del proprietario o del soggetto che lo detiene legittimamente. Si tratta quindi di un reato permanente il cui termine di prescrizione inizierà a decorrere dal momento in cui l’occupazione o la detenzione senza titolo sono cessate (con l’allontanamento – spontaneo o coatto – dell’occupante dall'edificio e l’eventuale sequestro dell’immobile.

Nell’ipotesi prevista dal secondo comma il reato è di pura condotta ed è consumato in seguito all’intromissione o cooperazione nell’occupazione dell’immobile o in seguito alla ricezione o corresponsione di denaro o altra utilità per l’occupazione.

E’ configurabile il tentativo, laddove con violenza o minaccia vengano posti in essere atti diretti in modo non equivoco alla occupazione o alla detenzione senza titolo dell’abitazione altrui.

Profili processuali

Nelle diverse ipotesi previste dal primo e dal secondo comma. Il reato è punito con la reclusione da due a sette anni.

La procedibilità è a querela della persona offesa; è prevista, invece, la procedibilità d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità.

Al comma terzo dell'art. 634-bis c.p. è prevista una speciale causa di non punibilità in favore dell'occupante che «collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile».

Bibliografia

·       C. Longari, Delitto di occupazione abusiva di immobili, in www.processopenaleegiustizia.it; G. Amato, Occupazione abusiva, nuovo reato e reintegro accellerato, in Guida al Diritto, 16, 2025; M. Gambardella, Occupazione arbitraria di immobile e figure di resistenza passiva nel recente decreto-legge in materia di sicurezza pubblica, in www.penaledp.it.

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