I contratti di finanziamento rientrano nei contratti bancari ai fini dell'applicazione della mediazione obbligatoria?
17 Aprile 2025
Il d.lgs. n. 28/2010 ha previsto la condizione obbligatoria di procedibilità con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate dal decreto medesimo, fra le quali non è riconducibile quella in esame poiché vertente su un rapporto di finanziamento al consumo e non su un contratto bancario. Infatti, i contratti di finanziamento non sono riconducibili alle controversie finanziarie per cui è prevista la condizione di procedibilità , poiché queste ultime riguardano solo il contenzioso intercorrente con intermediari finanziari in relazione ad operazioni negoziali che trovano la loro disciplina nel TUF (d.lgs. n. 58/1998). Dunque, seppur prossima ai contratti bancari, la fattispecie è disciplinata da una normativa peculiare rispetto al diritto bancario in senso stretto, poiché fondata prettamente sulla tutela del consumatore, in virtù delle imposizioni di diritto europeo; pertanto, non è soggetta alla mediazione obbligatoria. |