Il g.e. può dare facoltà al debitore di opporsi ex art. 650 c.p.c. contro un decreto ingiuntivo già opposto e definito con sentenza passata in giudicato?

29 Aprile 2025

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Brindisi sottopone di nuovo alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la dibattuta questione circa la rilevabilità delle clausole abusive nell’ambito del processo esecutivo, in particolare esaminando i poteri del giudice dell’esecuzione quando il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo che sia stato oggetto di opposizione per ragioni che esulano dalla vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione e la stessa sia stata definita con sentenza passata in giudicato

Massima

Va rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione se e a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7, Direttiva 93/13/CEE e dell'art. 47, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti ad un ordinamento come quello nazionale che preclude al giudice dell'esecuzione (in sede di cognizione sommaria oppure di trattazione del merito dell'opposizione all'esecuzione), di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, d'ufficio o su richiesta del debitore, al fine di accertare una simile vessatorietà, anche solo in via incidentale e sommaria, e/o di concedere un termine per l'introduzione di un giudizio di opposizione tardivo al fine di far accertare dal giudice della cognizione la predetta vessatorietà. 

Ciò, allorquando, concorrano le seguenti condizioni:

  1. sia stata proposta un'opposizione a decreto ingiuntivo per ragioni che esulano dalla vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione e la stessa sia stata definita con sentenza passata in giudicato (che investa implicitamente la mancata vessatorietà di una clausola contrattuale);
  2. non vi sia stato il controllo di abusività in sede monitoria o nel corso di giudizio di opposizione;
  3. , in sede di genesi ed emissione del decreto ingiuntivo, vi sia stata l'informazione diretta all'ingiunto della possibilità di avvalersi della tutela consumeristica.

Se, in tale fattispecie, ai fini della predetta valutazione di compatibilità della disciplina interna, assuma rilievo, anche solo ad abundantiam, che il consumatore acquisisca consapevolezza del proprio status dopo la proposizione della prima tempestiva opposizione e tale presa di coscienza sia stata precedentemente preclusa dal diritto vivente (che disconosceva in capo ad esso la qualità di consumatore solo perché garante, senza distinguere secondo lo scopo obiettivo della garanzia).

La fattispecie

Un istituto di credito chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e del fideiussore di quest'ultima per una somma pari allo scoperto di un conto corrente intestato alla società. Proposta dai debitori opposizione a decreto ingiuntivo per ragioni diverse dalla anticomunitarietà parziale del regolamento contrattuale, essa veniva respinta sia in primo che in secondo grado.

Sulla base della sentenza di appello passata in giudicato veniva iniziata l'espropriazione immobiliare ai danni di uno dei debitori che aveva prestato fideiussione in favore della società; nel corso del processo esecutivo, il debitore chiedeva al g.e. che gli venisse concesso il termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione ultratardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art. 650 c.p.c. come reinterpretato da Cass. civ., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479, facendo leva sul carattere vessatorio di alcune clausole all'interno della fideiussione sottoscritta.

Il g.e., premesso che la decisione Cass. civ., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479 resa dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione riguarda unicamente l'ipotesi del decreto ingiuntivo non opposto e, dunque, solo il caso in cui il titolo si sia formato a seguito di cognizione sommaria e parziale, respingeva l'istanza, ritenendo che il consentire l'ingresso nel procedimento di esecuzione delle questioni relative alla vessatorietà delle clausole contenute nel contratto posto a base del decreto ingiuntivo avrebbe determinato l' inammissibile elusione delle preclusioni di cui all'art. 615 c.p.c.

Avverso l'ordinanza del g.e. veniva proposta opposizione agli atti esecutivi, con la quale era chiesta la sospensione della procedura esecutiva e – nuovamente - la concessione del termine di quaranta giorni per proporre opposizione ultratardiva a decreto ingiuntivo. Il g.e. rigettava entrambe le istanze, sulla base della motivazione già espressa nella iniziale ordinanza di diniego. Avverso quest'ultimo provvedimento veniva proposto reclamo ex art. 669-terdecies, con il quale si chiedeva la riforma del provvedimento impugnato, replicando sostanzialmente le stesse argomentazioni già esposte in precedenza e ribadendo che i principi affermati da Cass. civ., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479 dovevano ritenersi estensibili anche al caso di decreto ingiuntivo opposto e definito con sentenza passata in giudicato e, quindi, anche al caso in cui il titolo si fosse formato a seguito di giudizio a cognizione piena, quale è quello che si apre a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

L'opponente, poi, introduceva il merito dell'opposizione all'esecuzione insistendo ancora una volta nelle conclusioni già svolte nella fase sommaria del giudizio. Il giudice del merito dell'opposizione, accertata la qualità di consumatore dell'opponente fideiussore, sollevava rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

 La questione affrontata

Così ricostruita la fattispecie posta alla sua attenzione, il giudice adito esamina la questione relativa alla possibilità di poter estendere i principi elaborati da Cass. civ., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479 alla diversa ipotesi del decreto ingiuntivo opposto per ragioni che esulano dalla vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione, la cui opposizione sia stata definita con una sentenza passata in giudicato; in particolare, nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale il giudice dell'opposizione all'esecuzione si chiede, se in virtù della normativa comunitaria e dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, egli possa, su richiesta dell'opponente o d'ufficio, concedere al debitore un termine per l'introduzione del giudizio di opposizione tardivo al fine di far accertare dal giudice della cognizione la vessatorietà di una delle clausole del contratto oggetto del decreto ingiuntivo e ciò, specie – senza che ciò costituisca presupposto indefettibile – quando il consumatore, una volta avuta consapevolezza del proprio status (consapevolezza precedentemente preclusa dal diritto vivente), richieda di effettuare un simile sindacato.

Sul punto osserva che relativamente alla questione così devoluta alla CGUE vi sono diversi e contrastanti orientamenti.

Un primo indirizzo giurisprudenziale, più restrittivo, preclude al g.e. o dell'opposizione il rilievo di abusività delle clausole quando il decreto ingiuntivo sia stato opposto. Ciò per varie ragioni:

  1. le pronunce rese dalla CGUE il 17 maggio 2022 che hanno poi dato vita alla decisione di Cass. civ., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479 riguardano la sola fattispecie del decreto non opposto;
  2. secondo le Sezioni unite della Cassazione nella decisione appena citata, il g.e. non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo giudiziale, dovendosi limitare a verificare la regolarità «estrinseca», ossia, ad esempio, che lo stesso abbia natura condannatoria e sia dotato di efficacia esecutiva e che la abbia conservata rispetto alla sua emanazione;
  3. per principio interpretativo consolidato, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, è, in generale, preclusa la spendita di eccezioni in senso stretto, fondate su fatti di natura impeditiva, modificativa o estintiva anteriori cronologicamente, quanto alla loro venuta ad esistenza, alla definitività del decreto ingiuntivo o del diverso provvedimento giurisdizionale opposto, potendo per contro essere dedotti nuovi fatti giuridici, non esistenti prima della scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione (o del gravame) e in grado di estinguere o modificare il rapporto in contestazione.

Per un secondo orientamento più elastico, il g.e. non può più ritenersi mero attuatore di una regola aliunde formata, ma va considerato vero e proprio organo giurisdizionale, dotato di funzioni «composite», dunque non solo esecutive ma, anche, cognitive; pertanto, nell'ambito di una generale rimodulazione dei poteri del giudice dell'esecuzione si inserisce anche il profilo relativo alla verifica della permanenza e persistenza del titolo esecutivo sotto il profilo dell'effettiva titolarità della posizione soggettiva in esso incorporata e ad esso sottesa; secondariamente, dai precedenti elaborati dalla CGUE (si pensi tra gli altri a CGUE 26 gennaio 2017 Banco Primus SA, 4 maggio 2023 BRD Groupe Société Générale SA e 29 febbraio 2024 Investcapital), le cui decisioni hanno carattere cogente per il nostro ordinamento, si impone la necessità di una tutela effettiva del consumatore, al punto di potersi ritenere possibile il superamento della stabilità del giudicato laddove si tratti di giudicato implicito.

Sulla possibilità per il g.e. o dell'opposizione all'esecuzione di concedere il termine per la proposizione dell'opposizione ultratardiva ex art. 650 c.p.c. per far valere l'abusività delle clausole in presenza di una opposizione a decreto ingiuntivo definita con sentenza passata in giudicato

È precluso al giudice dell'esecuzione o dell'opposizione il rilievo di abusività delle clausole quando il decreto ingiuntivo sia stato opposto

Trib. Roma, 25 ottobre 2023, n. 15321; Trib. Como, 26 aprile 2023; Trib. Verona, 6 luglio 2023.

Il giudice dell'esecuzione o dell'opposizione all'esecuzione anche qualora il decreto ingiuntivo nei confronti di un consumatore sia stato opposto ma in sede di opposizione non sia stata rilevata la nullità delle clausole abusive, ha il dovere di verificarne la sussistenza e, in ogni caso, informare le parti e avvisare il debitore esecutato della facoltà di poter proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., al fine esclusivo di far accertare l'eventuale abusività delle predette clausole”.

Trib. Bologna, 30 luglio 2023; Trib. Ivrea, 16 maggio 2023; Trib. Brindisi, 7 marzo 2023.

 La soluzione proposta

Per il giudice adito, CGUE 26 gennaio 2017 Banco Primus SA ha negato che l'esigenza di tutelare la posizione del consumatore sia tale da permettere il superamento del c.d. giudicato esplicito, ma non ha esaminato la compatibilità degli artt. 6 e 7, Direttiva 93/13/CEE e dell'art. 47, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea con il diverso istituto del giudicato implicito. Per l'ordinanza in commento, il giudicato implicito, tradizionalmente inteso, è di per sé una variante “anomala” del giudicato inteso in senso stretto. Più precisamente, il giudicato implicito costituisce una costruzione rispondente a esigenze di economia processuale, «ma destinata a essere accantonata ogniqualvolta, a seguito di un giudizio di bilanciamento dei valori in gioco, la stessa sia idonea a pregiudicare la disamina giudiziale di una questione la cui regolamentazione sia posta da una norma comunitaria imperativa, appartenente all'ordine pubblico economico comunitario». Peraltro, poiché la definitività del monitorio non opposto scaturisce dall'inerzia processuale del debitore, atteggiandosi quale sanzione della stessa, tale sanzione deve inerire a tutte le questioni in fatto e in diritto che lo stesso avrebbe potuto e dovuto proporre alla stregua del suddetto criterio di ordinaria diligenza processuale. Tali non possono considerarsi le questioni che, allo stato dell'arte sussistente al momento della proposizione del rimedio oppositorio, non fossero deducibili, perché sconosciute e estranee alla sfera conoscitiva dell'opponente.

Aggiunge la decisione in commento che poiché per la giurisprudenza unionale la garanzia, in sede di emissione del decreto ingiuntivo, di un'informazione strumentale all'eventuale azione di nullità e il rilievo di ufficio da parte del giudice del monitorio sono due evenienze imprescindibili e idonee a consentire la tenuta del giudicato nazionale, deve ritenersi che laddove difettino sia l'una sia l'altra, il giudicato implicito sia destinato a cedere.

Poiché nel caso di specie il controllo in sede monitoria non vi è stato, né vi sarebbe potuto essere, stante l'allora mancata inclusione nel garante dell'impresa nella categoria dei consumatori, né vi è stata l'informazione diretta all'ingiunto della possibilità di avvalersi della  tutela consumeristica, ad avviso del giudicante appare esservi spazio per il rilievo del predetto profilo di anticomunitarietà in sede esecutiva, per cui anche alla luce della posizione della Cassazione sulla impossibilità di estendere i principi resi da Cass. civ., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479 ad ipotesi eccentriche rispetto a quella della mancato rilievo della anticomunitarietà nel decreto ingiuntivo non opposto, vengono rimessi gli atti alla Corte di Giustizia UE formulandosi il quesito di cui alla massima in epigrafe.

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