L’Adunanza plenaria risolve il contrasto giurisprudenziale sugli effetti processuali del mancato deposito della sentenza impugnata

Redazione Scientifica Processo amministrativo
18 Marzo 2025

L'Adunanza plenaria, con riferimento ai diversi orientamenti interpretativi in merito all'art. 94, comma 1, c.p.a., ha statuito che il mancato deposito della sentenza impugnata non determina l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione, in quanto la previsione di un termine a pena di decadenza si giustifica solo per il deposito del ricorso, trattandosi di un incombente diretto all'instaurazione del rapporto processuale e alla devoluzione all'organo giurisdizionale della res litigiosa.

Il ricorrente impugnava la sentenza con la quale il T.a.r. aveva dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto avverso il provvedimento di revoca di concessione di occupazione di suolo pubblico emanato da un Comune, con reiezione della domanda risarcitoria, per mancanza del presupposto dell'illegittimità dell'atto impugnato.

Il Consiglio di Stato sottoponeva il ricorso alla cognizione dell'Adunanza Plenaria, ex art. 99 cod. proc. amm., in ragione del ravvisato contrasto giurisprudenziale in merito all'interpretazione dell'articolo 94, comma 1, del c.p.a. e alle conseguenze del mancato adempimento dell'onere di depositare la sentenza oggetto di impugnazione entro il termine di legge.

Il collegio, preliminarmente, ha illustrato i diversi orientamenti formatisi sul tema: da un primo orientamento, secondo cui l'onere del deposito della copia della decisione impugnata entro il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione dell'impugnazione sarebbe da intendersi a pena di decadenza, in coerenza con il dovere di cooperazione di cui all'art. 2, comma 2, del c.p.a., preordinato a consentire la ragionevole durata del processo; all'orientamento più recente, per il quale l'onere del deposito della sentenza impugnata non sarebbe previsto a pena di inammissibilità dell'atto di impugnazione, sia in ragione del dato testuale dell'art. 94, comma 1, del c.p.a. (il quale prevede la sanzione della decadenza unicamente per il caso del mancato tempestivo deposito del ricorso, e non anche per quella del mancato tempestivo deposito della sentenza impugnata, posto che le parole “a pena di decadenza” sono contenute nella frase che riguarda esclusivamente il deposito del ricorso e non vi è la espressa previsione sulla decadenza anche per il diverso caso di mancato deposito della sentenza impugnata), sia per evitare contrasti con il principio di ragionevolezza e con il diritto di azione e difesa di cui agli articoli 3,24,103 e 113 della Costituzione, nonché all'art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e all'art. 47 della Carta di Nizza, in quanto la sanzione della decadenza per mancato o tardivo deposito della sentenza impugnata rappresenterebbe una conseguenza sproporzionata ed eccessiva, posto poi che in attuazione delle regole sul processo amministrativo telematico il giudice dell'impugnazione può reperire nel fascicolo d'ufficio la copia digitale della sentenza impugnata, così come può reperirla consultando il sito della Giustizia amministrativa.

Tanto esposto, l'Adunanza plenaria ha aderito all'orientamento secondo cui l'art. 94, comma 1, del c.p.a. va interpretato nel senso che la sanzione della decadenza, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, non è riferibile al mancato (tempestivo) deposito della sentenza impugnata, sulla base dell'argomento letterale della disposizione (l'effetto preclusivo è confinato in un inciso “…a pena di decadenza...” che il legislatore ha inserito, sul piano strutturale, nella parte del precetto riferita esclusivamente al deposito del ricorso) e sulla base di interpretazione sistematica dell'attuale quadro normativo, in cui non sussiste un'effettiva esigenza di depositare anche la sentenza impugnata, attese le modalità telematiche di acquisizione della stessa tramite il fascicolo telematico d'ufficio.

Del resto, le disposizioni che fissano oneri decadenziali e cause di inammissibilità, in quanto precetti a carattere eccezionale ex art. 14 delle preleggi, devono essere formulate in modo tassativo e, quindi, soggiacciono, per esigenze di certezza del diritto e in omaggio al canone di prevedibilità degli effetti applicativi, a un'interpretazione ancorata al dato strettamente linguistico.

La previsione di un termine a pena di decadenza si giustifica solo per il deposito del ricorso, trattandosi di un incombente diretto all'instaurazione del rapporto processuale e alla devoluzione all'organo giurisdizionale della res litigiosa.

Sulla base delle considerazioni esposte, l'Adunanza Plenaria ha affermato il seguente principio:

“L'art. 94, comma 1, del codice del processo amministrativo non dispone l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione, nel caso di mancato deposito della sentenza impugnata”.

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