La CGUE precisa quando il diritto UE può vietare le esenzioni fiscali
07 Maggio 2025
Un'impresa polacca decideva di mettere a disposizione di un vettore ferroviario i terreni su cui deteneva un raccordo ferroviario, al fine di beneficiare di un'esenzione dall'imposta sui beni immobili prevista nel caso in cui sul terreno fosse presente un'infrastruttura ferroviaria messa a disposizione di vettori ferroviari e chiedeva all'autorità nazionale competente una decisione anticipata che confermasse il suo diritto all'esenzione. Tuttavia, questo veniva rifiutato, in quanto avrebbe costituito un aiuto di Stato illecito secondo il diritto comunitario e la Corte suprema amministrativa polacca interpellava la Corte di giustizia UE, chiedendo se l'esenzione prevista dal proprio diritto interno conferisse ai beneficiari un vantaggio selettivo, minacciando di falsare la concorrenza. La Corte afferma che il regime giuridico dell'imposta sui beni immobili, quale previsto dalla legge polacca, rappresenta il regime fiscale «normale», rispetto al quale viene valutata l'eventuale selettività dell'esenzione. Tale regime si applica a tutti i proprietari o detentori di beni immobili e definisce gli elementi costitutivi dell'imposta sui beni immobili, compresa l'esenzione in oggetto. Un'esenzione generale e astratta relativa a un'imposta diretta, come l'esenzione stabilita dalla legge polacca, non può, in linea di principio, essere considerata un aiuto di Stato, dal momento che si presume che essa sia inerente al regime fiscale «normale», e non conferisca, di regola, un vantaggio selettivo. Vantaggio selettivo che verrebbe, invece, a crearsi, nel caso in cui l'esenzione facesse parte di un regime fiscale configurato secondo parametri manifestamente discriminatori oppure nel caso in cui le condizioni stabilite per beneficiare dell'esenzione facessero riferimento a una o più caratteristiche specifiche delle imprese beneficiarie, inscindibilmente legate alla natura di tali imprese e alla loro attività, in modo tale che dette imprese formino una categoria omogenea. Nel caso di specie l'esenzione è concessa a tutti i contribuenti che possiedano un terreno facente parte di un'infrastruttura ferroviaria messa a disposizione dei vettori ferroviari e, pertanto, non sembra sia operata alcuna scelta selettiva da parte del legislatore. Inoltre, la predetta esenzione persegue un obiettivo non solo di bilancio, ma anche ambientale, incentivando a ripristinare e riutilizzare le ferrovie dismesse. Nell'ambito della sua autonomia fiscale, uno Stato membro può legittimamente perseguire, attraverso la fiscalità diretta, oltre a un obiettivo di puro bilancio, uno o vari altri obiettivi come la tutela dell'ambiente. Tuttavia, qualora il giudice nazionale ritenga che l'esenzione di cui trattasi conferisca un vantaggio selettivo, dovrebbe esaminare se, in considerazione delle sue caratteristiche generali, essa falsi o minacci di falsare la concorrenza. Il fatto di sgravare un'impresa dai costi che essa avrebbe normalmente dovuto sostenere, in un settore economico oggetto di liberalizzazione a livello comunitario, falsa, in linea di principio, le condizioni di concorrenza. Pertanto, sarà il giudice nazionale a dover valutare se, alla luce dei principi individuati dalla CGUE, nel caso di specie l'esenzione costituisca un aiuto di Stato illecito. |