CEDU: devono essere estese ai notai le tutele specifiche per gli avvocati

La Redazione
12 Maggio 2025

Il c.d. privilegio degli avvocati, inteso quale l'insieme di tutele specifiche in caso di perquisizioni o sequestro nel corso di un'indagine penale, deve essere esteso anche ai notai, a ragione del ruolo da loro svolto nell'amministrazione della giustizia e dell'obbligo di riservatezza sulle questioni trattate.

A seguito di un'inchiesta per irregolarità nello svolgimento dell'attività professionale, un notaio slovacco aveva subito una perquisizione (con mandato approvato dal procuratore) presso la propria abitazione e nello studio ove esercitava, conclusasi con il sequestro di alcuni dispositivi elettronici. L'ispezione dello studio era stata condotta senza attendere la presenza del legale del notaio, benché richiesta, per cui quest'ultimo proponeva ricorso presso la Corte costituzionale slovacca, lamentando la violazione, inter alia degli artt. 6 e 8 CEDU (rispettivamente, diritto a un equo processo e al rispetto della vita privata e familiare). A seguito del rigetto di tutte le impugnazioni, il quesito veniva sottoposto alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Corte ha rilevato innanzitutto che, ai sensi dell'art. 8 CEDU, l'ordinamento nazionale dovrebbe tutelare l'individuo da ingerenze arbitrarie, definendo in maniera chiara le modalità e condizione in cui avvengono la perquisizione e il sequestro, soprattutto se operate nei confronti di chi svolge determinate professioni (quali quella di avvocato o notaio) che rivestono un particolare ruolo nell'amministrazione della giustizia e la cui attività è coperta dal segreto professionale.

Il c.d. privilegio degli avvocati deve essere esteso anche ai notai, in considerazione delle funzioni da queste categorie svolte nei sistemi di civil law, di cui fanno parte tanto l'ordinamento italiano quanto quello slovacco.

Non è sufficiente la sola base legale perché siano ammesse ingerenze nei diritti delle professioni legali, essendo necessarie ulteriori tutele specifiche prima e dopo la perquisizione, quali l'emissione di un mandato giudiziario conforme alla legge o un controllo giurisdizionale a posteriori tanto sulla decisione di disporre la perquisizione quanto sulle sue modalità.

Nel caso di specie, l'assenza di un mandato preventivo conforme e la mancata possibilità di ottenere un controllo successivo ha determinato la violazione dell'art. 8 CEDU. E la situazione è stata ulteriormente aggravata dalla circostanza che la perquisizione fosse avvenuta nei locali dello studio notarile, in violazione proprio delle tutele specifiche per le professioni legali.