Sul risarcimento del danno da illegittima interdizione antimafia

Redazione Scientifica Processo amministrativo
16 Maggio 2025

Se l'evento dannoso si riferisce a più condotte si applica l'art. 41 c.p., quale norma di carattere generale valevole anche in materia di responsabilità civile, in base alla quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il nesso di causalità, salvo che sia accertata l'esclusiva efficienza causale di una di esse.

Un avvocato, appellante, aveva ottenuto ex art. 50 della l.r. Valle D'Aosta n. 8/2020, un contributo regionale a compensazione delle perdite di fatturato per l'emergenza pandemica da Covid-19 avendo dichiarato l'assenza di situazioni ostative ex art. 67 del d.lgs. n. 159/2011. La Questura, dopo le verifiche antimafia ex artt. 88, co. 2, e 89 bis del d.lgs. n. 159/2011, richieste dalla Regione, avendo riscontrato la pendenza di un procedimento penale a carico dell'appellante per il reato ex art. 416 bis c.p. aveva emesso nei suoi confronti un'informazione antimafia interdittiva. Detto provvedimento veniva annullato con sentenza del T.a.r. per la Valle d'Aosta, avendo la Questura di Aosta emesso l'interdittiva antimafia nei confronti di una persona fisica non imprenditrice, diversamente da quanto previsto agli artt. 84, co. 3 e 85 del d.lgs. n. 159/2011. La decisione, in assenza di impugnazione, è divenuta definitiva, passando in giudicato. Con successivo ricorso ex art. 30 c.p.a., che veniva accolto dal medesimo T.a.r., l'avvocato aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti per il provvedimento interdittivo già annullato. Successivamente l'avvocato ricorreva nuovamente al T.a.r. perché riteneva che la liquidazione del danno fosse stata sottostimata mentre il Mistero dell'Interno proponeva appello incidentale.

In via preliminare il Collegio ha dichiarato irricevibile la memoria depositata dal Ministero perché tardiva ex art. 73 c. 1, c.p.a. e ha esaminato l'appello incidentale con il quale il Ministero dell'Interno assumeva l'assenza dell'elemento psicologico della colpa in capo alla Questura di Aosta, deducendo la sussistenza dell'errore scusabile e che lo stesso appellante avesse indotto in errore l'amministrazione indicando nella domanda alla voce “forma giuridica” la dicitura “impresa individuale”.

In proposito il Collegio ha osservato che l'illegittimità del provvedimento è stata causata dalla scorretta applicazione degli artt. 84, co. 3 e 85 del d.lgs. n. 159/2011, che non prevedono le persone fisiche tra i soggetti indicati tassativamente come destinatari delle misure interdittive antimafia. Pertanto, il Collegio ha ritenuto che, sebbene l'appellante avesse barrato la voce “impresa individuale”, la Questura ha illegittimamente ed inequivocabilmente destinato l'interdittiva alla persona fisica, operando un'estensione analogica dei soggetti, a cui è riferibile la misura, non consentita dall'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011. Tale estensione non può essere ascritta all'errore scusabile, per la contraddittorietà del quadro normativo, di cui all'art. 50 della l.r. della Valle d'Aosta n. 8/2020, come sostenuto dal Ministero, perché l'interdittiva antimafia è un provvedimento discrezionale di esclusiva competenza dell'Autorità prefettizia, che deve verificare scrupolosamente la sussistenza dei presupposti soggettivi. Perciò, il testo della norma non avrebbe potuto imporre alcun automatismo per l'adozione dell'informazione interdittiva nei confronti di una  persona fisica.

Quanto al merito della domanda risarcitoria, l'appellante ha censurato l'esclusione della risarcibilità del danno per la perdita di clientela e riduzione degli incarichi, a seguito del discredito professionale riconducibile direttamente alla vicenda penale che aveva avuto ampia eco sui mass-media. Al riguardo il Collegio ha ritenuto non provato il nesso causale tra l'emanazione dell'interdittiva ed il danno lamentato dall'avvocato. Dopo aver ribadito la natura extracontrattuale della responsabilità della pubblica amministrazione per l'esercizio illegittimo dell'attività provvedimentale, ha precisato che il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (c.d. teoria della conditio sine qua non e del criterio della c.d. causalità adeguata). La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, se l'evento dannoso si colleghi ad una pluralità di condotte, come nella specie, trova applicazione l'art. 41 c.p., quale norma di carattere generale, anche in tema di responsabilità civile, per cui il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il nesso di causalità, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. Pertanto, il Collegio, nel caso di specie, non essendo stata accertata l'esclusiva efficienza causale della sola vicenda penale e risultando la coeva vicenda amministrativa (interdittiva antimafia) anch'essa una causa simultanea o sopravvenuta ricollegabile all'evento dannoso, il risarcimento avrebbe dovuto considerare anche l'emissione dell'interdittiva.

Sulla quantificazione del danno per la perdita di taluni incarichi il Collegio ha precisato che si deve tenere conto della mancata interposizione della domanda cautelare nel giudizio ove è stata impugnata l'interdittiva. La giurisprudenza ha chiarito che la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con la diligente utilizzazione degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ex art. 30 c.p.a. che ha portata ricognitiva dei principi ex art. 1227 c.c., si estende all'omessa attivazione degli "strumenti di tutela", tra i quali è inclusa la tutela cautelare. 

D'altro canto, ad avviso del Collegio risulta infondata anche la dedotta violazione del principio di non contestazione ex art. 64 c.p.a., in relazione agli esiti della consulenza tecnica depositata dall'Amministrazione, poiché le conclusioni in una perizia di parte costituiscono un'allegazione difensiva di carattere tecnico, soggetta a doverosa valutazione da parte del giudice.

In conclusione il Collegio ha affermato che la quantificazione del danno deve essere parametrata ai redditi che il ricorrente aveva nelle annualità precedenti alla vicenda penale ed all'emissione dell'interdittiva considerando le specifiche occasioni di guadagno perse per effetto del provvedimento ostativo, rispetto ai rapporti professionali in essere, con le decurtazioni conseguenti alla mancata interposizione della domanda cautelare nel giudizio dinanzi al T.a.r. per la Valle d'Aosta, ex artt. 1227 c.c. e 30 c.p.a.. Il Collegio ha liquidato il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. ponendo a base del calcolo il reddito prodotto e documentato dall'appellante per l'anno precedente l'emissione dell'interdittiva, limitatamente alle commesse ricevute, e le specifiche occasioni di guadagno mancate per l'emissione dell'interdittiva, riducendo la posta patrimoniale ottenuta del 50%, per la mancata proposizione della domanda cautelare.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello incidentale e ha accolto parzialmente l'appello principale, condannando le Amministrazioni resistenti al pagamento di una somma di denaro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore dell'appellante.

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