Contratto di vendingInquadramentoIl vending è il contratto in forza del quale una parte (gestore) installa presso i locali o gli spazi dell'altra (concedente) dei distributori automatici che erogano vari prodotti commerciali (soprattutto cibo e bevande), impegnandosi a curarne la manutenzione e a rifornirli di merce, affinché i soggetti che frequentano tali locali e spazi possano ottenere, previo pagamento, generi di conforto. Il ricavo della vendita della merce spetta al gestore dei distributori, mentre il concedente ottiene come vantaggio indiretto quello di migliorare la fruizione dei propri spazi da parte dei terzi. Non rientrano invece nel contratto di vending quelle forme di vendita self-service di carburanti per autotrazione o di sigarette, effettuate con meccanismi automatizzati direttamente dal venditore all'interno del proprio spazio commerciale. Il vending è un contratto atipico, di durata, che ha al suo interno aspetti di altri contratti, quali il comodato e l'appalto. FormulaVENDING Tra X ..............., con sede in ..............., Via..............., di seguito anche denominato «Concedente» e X ..............., con sede in ..............., Via..............., di seguito anche denominato «Gestore» (e, quando congiuntamente richiamati, denominati «Parti») premesso che a) X svolge la seguente attività di ............ nei locali commerciali siti in...............; b) X è interessata ad avere nei locali un servizio di ristorazione automatica al fine di garantire ai propri dipendenti e/o collaboratori e/o clienti (di seguito consumatori) una costante somministrazione di bevande e alimenti (per una migliore fruizione dei locali medesimi); c) Y opera nel settore della ristorazione a mezzo distributori automatici ed è interessata a fornire la somministrazione di bevande e alimenti ai consumatori all’interno dei locali mediante appositi distributori automatici; d) nel contesto delineato sopra, le parti intendono, con il presente contratto, disciplinare i termini e le condizioni che regoleranno il loro rapporto. Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 - EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 1.1 Le Premesse e gli Allegati formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono il primo criterio da utilizzare per interpretarne le previsioni. Le parti garantiscono espressamente la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle premesse e in tutto il Contratto. Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 2.1 Con il presente contratto il Concedente concede in comodato d’uso gratuito al Gestore appositi spazi dei locali (affinché quest’ultimo vi collochi i distributori), impegnandosi a fornire i prodotti ai consumatori secondo i termini e le condizioni di seguito precisati. 2.2 I prodotti oggetto della fornitura ai consumatori sono elencati nell’Allegato A «Listino», con indicazione della marca, delle specifiche quantitative e qualitative nonché del prezzo di vendita finale ai consumatori. 2.3 Eventuali modifiche e/o integrazioni all’Allegato sono valide ed efficaci solo se ed in quanto concordate per iscritto dalle Parti. È fatto espresso divieto al Gestore di somministrare mediante i distributori prodotti diversi dai prodotti elencati nell’Allegato A. 2.4 Resta inteso che i prodotti contenuti nei distributori sono e restano di proprietà del Gestore sino al momento dell’acquisto da parte dei consumatori. Non intercorre alcun rapporto di compravendita e/o somministrazione dei prodotti tra il Gestore e il Concedente né tra il Concedente e i consumatori. 2.5 Il Gestore garantisce espressamente che i prodotti venduti ai consumatori saranno immuni da vizi e/o difetti che li rendano inidonei all’uso cui sono destinati o che ne diminuiscano in maniera apprezzabile il valore. Art. 3 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI 3.1 Il numero e la tipologia dei distributori sono indicati nell’Allegato B «Distributori». 3.2 Eventuali modifiche e/o integrazioni all’Allegato B sono valide ed efficaci solo se ed in quanto concordate per iscritto dalle parti. 3.3 Il Gestore è tenuto ad installare tutti e solamente i distributori indicati nell’Allegato B. La fornitura e l’installazione dei distributori è a cura e spese del Gestore. 3.4 I distributori devono essere non obsoleti tecnologicamente né esteticamente deteriorati e dovranno, comunque, essere adeguati al decoro ed all’immagine dei locali. 3.5 I distributori sono e rimangono, anche alla cessazione del contratto, di proprietà esclusiva del Gestore. Art. 4 - INDIVIDUAZIONE E UTILIZZO DEGLI SPAZI 4.1 I distributori sono collocati negli spazi individuati nella planimetria dei locali prodotta come Allegato C «Spazi». 4.2 Il Concedente concede gli spazi in comodato d’uso gratuito al Gestore, solo ed esclusivamente al fine di collocarvi i distributori per la somministrazione dei prodotti ai consumatori. 4.3 Il Concedente è tenuto a fornire negli spazi gli allacciamenti e le utenze necessari per il funzionamento dei distributori (energia elettrica e acqua). 4.4 Il Concedente può variare l’ubicazione degli spazi in ogni caso di riorganizzazione generale degli spazi interni dei locali, garantendo che la nuova collocazione abbia caratteristiche analoghe a quelle precedente. Il Concedente deve dare comunicazione al Gestore del mutamento di ubicazione con almeno 15 giorni di preavviso. In tal caso, lo spostamento dei distributori è a cura e a spese del ............. Art. 5 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AUTOMATICA 5.1 Il Gestore si assume l’obbligo di somministrare i prodotti ai consumatori mediante i distributori con diligenza, professionalità e continuità, secondo i più elevati standard professionali (di seguito «servizio di ristorazione automatica»). 5.2 I distributori devono essere dotati di sistema di pagamento che accetti monete e banconote di diverso taglio, renda il resto e supporti chiavi elettroniche ricaricabili. Le chiavi elettroniche sono fornite dal Gestore al Concedente gratuitamente in numero di .............. 5.3 Il Concedente è tenuto a versare una cauzione pari a...............per ciascuna chiave elettronica che verrà restituita alla riconsegna della chiave elettronica medesima. 5.4 I distributori devono esporre in modo ben visibile il prezzo di vendita di ciascun singolo prodotto. 5.5 Il Gestore è tenuto a posizionare in prossimità dei distributori appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dal consumo dei prodotti e provvedere al relativo smaltimento, in conformità a tutta la normativa applicabile. 5.6 Il servizio di ristorazione automatica dovrà essere garantito in modo continuativo, con rifornimenti giornalieri, in modo tale da assicurare costantemente l’assortimento di tutti i prodotti e comunque in modo tale da assicurare la massima efficienza. Art. 6 - RISOLUZIONE 6.1 Dopo la terza contestazione, il Concedente può dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni, inviando apposita dichiarazione scritta al Gestore a mezzo di lettera raccomanda con avviso di ricevimento. Art. 7 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DISTRIBUTORI 7.1 Il Concedente è tenuto a consentire agli addetti del Gestore l’accesso ai locali ed agli spazi per il rifornimento, la manutenzione e, in generale, la gestione e l’esercizio dei distributori. 7.2 Gli addetti del Gestore potranno effettuare l’accesso solo ed esclusivamente negli orari di apertura dei locali e, in ogni caso, solo in presenza di personale del Concedente. 7.3 Il Gestore si impegna ad effettuare, a propria esclusiva cura e spese, le manutenzioni ordinarie e straordinarie sui distributori per garantirne costantemente la perfetta efficienza ed il perfetto aspetto estetico. 7.4 Il Gestore provvede a riparare gli eventuali guasti e/o disfunzioni dei distributori, garantendo un intervento tempestivo e funzionale, entro...............ore lavorative dal ricevimento della segnalazione da parte del Concedente. 7.5 Il Gestore si impegna inoltre a mantenere in perfetto stato di pulizia tutti i distributori. 7.6 Il Concedente è tenuto a segnalare tempestivamente tramite comunicazione scritta la necessità di effettuare interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, per ottimizzare l’efficacia del servizio di ristorazione automatica. Art. 8 - AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE 8.1 Il Gestore dichiara di essere in possesso o, comunque, s’impegna a munirsi a propria esclusiva cura e spese prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto, di tutte le autorizzazioni sanitarie ed amministrative necessarie per lo svolgimento del servizio di ristorazione automatica, manlevando il Concedente da qualsiasi responsabilità al riguardo. 8.2 Il Gestore è tenuto altresì a provvedere a tutte le eventuali comunicazioni alle autorità competenti necessarie per l’avvio e l’esercizio del servizio di ristorazione automatica. Art. 9 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE 9.1 Il Concedente non assume alcuna responsabilità in ordine ai distributori, ai prodotti, al denaro raccolto dai distributori, salvi i casi di responsabilità del Concedente per dolo o colpa grave. 9.2 Sui distributori devono essere riportati in maniera chiara e visibile le generalità, il marchio e i recapiti del Gestore. 9.3 Il Gestore garantisce che i distributori, i prodotti, il loro trattamento, etichettatura e conservazione, saranno conformi a tutte le prescrizioni di legge applicabili e, in particolare ma non in via esclusiva, a quelle in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e, in ogni caso, saranno tali da non arrecare danno al Concedente, a terzi o a i loro beni. Il Gestore assicura inoltre l’osservanza del proprio manuale H.A.C.C.P. prodotto come Allegato D «Manuale H.A.C.C.P.». 9.4 Il Gestore si impegna espressamente a tenere indenne e manlevato il Concedente da qualsiasi danno, perdita, responsabilità, pretesa o azione di terzi, incluse le autorità, e, in generale, da ogni e qualsivoglia pregiudizio in qualsiasi modo connesso, derivante o relativo all’esecuzione del contratto, ai distributori, ai beni, alle condotte tenute dal Gestore e/o dai suoi dipendenti, collaboratori, mandatari e rappresentanti. 9.5 In tali casi il Gestore è tenuto altresì a rimborsare al Concedente tutte le spese (incluse quelle legali) da questa ragionevolmente sostenute. 9.6 Il Gestore dichiara di aver stipulato un’adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di sinistri, compreso il furto e l’incendio, che potrebbero colpire i distributori o i prodotti, nonché tutti i rischi di sinistri che potrebbero colpire il Concedente, i terzi o i rispettivi beni. Art. 10 - ESCLUSIVA 10.1 Per tutta la durata del contratto al Concedente è fatto divieto di installare e/o di consentire a soggetti terzi di installare distributori automatici di prodotti nei locali e, comunque, di fornire, direttamente o tramite terzi, un servizio alternativo di ristorazione a favore dei consumatori. Art. 11 - PENALE 11.1 In caso di mancata, irregolare o insoddisfacente prestazione del servizio di ristorazione automatica, contestata in forma scritta dal Concedente, il Gestore è obbligato al pagamento di una penale di €..............., per ogni contestazione, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e ogni altra eventuale azione. Art. 12 - DURATA DEL CONTRATTO 12.1 Le parti convengono che il contratto ha durata di...............anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Il Gestore si impegna ad installare e rendere operativi e funzionanti i distributori entro e non oltre ...............giorni da tale data. 12.2 Alla scadenza dei primi...............anni, il contratto si rinnoverà tacitamente di 12 (dodici) mesi in 12 (dodici) mesi, a meno che una delle parti non comunichi per iscritto all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria disdetta con un preavviso di almeno............... mesi, rispetto alla scadenza originaria o rinnovata. Art. 13 - RECESSO 13.1 Il Concedente ha la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto mediante semplice preavviso di ...............mesi da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 13.2 In caso di cessazione per qualunque causa del contratto, il Gestore s’impegna, a proprie spese e senza arrecare alcun disturbo all’attività del Concedente, a rilasciare gli spazi sgombri da persone e cose e a ritirare i distributori entro 20 (venti) giorni dal verificarsi della causa di cessazione. 13.3 Nel caso il Gestore non vi dovesse provvedere nei tempi sopra previsti, autorizza sin d’ora il Concedente a rimuoverli e a smaltirli, addebitandone i relativi costi al Gestore. Art. 14 - RIMBORSO SPESE 14.1 Il Gestore riconosce al Concedente, a titolo di rimborso forfetario per i consumi energetici e di acqua e, in generale, per tutti i costi necessari al funzionamento dei distributori e alla gestione degli spazi, l’importo annuale di € ............. 14.2 Il suddetto importo deve essere pagato nel termine di...............giorni dalla data di emissione della fattura mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella fattura medesime. 14.3 Le parti convengono che l’importo pattuito a titolo di rimborso spese venga aggiornato annualmente nella misura del 100% della variazione dell’indice Istat. Art. 15 - DIPENDENTI DEL GESTORE 15.1 Il Gestore è espressamente obbligato a rispettare rigorosamente tutta la normativa vigente in materia di prevenzione degli incendi, prevenzione degli infortuni e sicurezza ed igiene sul lavoro, a fare in modo e verificare che la rispettino anche i propri dipendenti e/o collaboratori e a fare tutto quanto opportuno e necessario per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti e/o collaboratori, per prevenire ed evitare infortuni o incidenti sul lavoro e per mantenere i luoghi e gli strumenti di lavoro in condizioni di massima sicurezza ed igiene. 15.2 Il Gestore, a tutti gli effetti di legge, è il solo ed esclusivo datore di lavoro dei dipendenti e/o collaboratori impiegati nell’esecuzione del contratto ed è il solo ed unico soggetto responsabile per eventuali infortuni loro occorsi. 15.3 In ogni caso, il Gestore si obbliga espressamente a tenere indenne e manlevato il Concedente da qualsiasi danno, perdita, responsabilità, pretesa o azione di terzi e, in generale, da ogni e qualsivoglia pregiudizio in qualsiasi modo connesso, derivante o relativo al presente articolo, sia nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori, anche successivamente all’interruzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sia nei confronti dei terzi, della P.A. e della autorità competenti. Art. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO 16.1 Il Gestore non può cedere a terzi, né totalmente né parzialmente, il contratto, non può appaltare a terzi, né totalmente né parzialmente, le prestazioni che ne costituiscono l’oggetto e non può, in generale, compiere alcun altro atto od operazione che abbia per effetto, direttamente o indirettamente, la sostituzione di terzi a sé nell’esecuzione del rapporto derivante dal contratto, se non previo consenso scritto del Concedente. Art. 17 - COMUNICAZIONI 17.1 Qualsiasi comunicazione fra le parti dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo email o fax ai seguenti recapiti: - per il Gestore: all’attenzione del Sig. .....; fax n. ...; tel. .....; email ; - per il Concedente: all’attenzione del Sig. ....; fax n. ...; tel. .....; email .......... 17.2 Le richieste di intervento sui distributori potranno essere effettuate dal Concedente al Gestore anche per via telefonica. Art. 18 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 18.1 Le parti dichiarano ciascuna di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. e del modello di organizzazione, gestione e controllo della controparte, rispettivamente disponibili sui siti internet: ............. 18.2 Le parti si impegnano, pertanto, a tenere un comportamento in linea con i suddetti modelli, nonché a mantenere una condotta tale da non esporre la controparte al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalle norme da esso richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 18.3 L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la controparte a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni. Art. 19 - COMPLETEZZA DEL CONTRATTO 19.1 Il contratto con relativi allegati e premesse incorpora l’intero regolamento contrattuale fra le parti in relazione all’oggetto del contratto medesimo, e pertanto, sostituisce integralmente e risolve ogni eventuale precedente o separata pattuizione al riguardo. 19.2 Qualsivoglia modifica al contratto dovrà rivestire forma scritta e dovrà risultare da un documento sottoscritto dalle parti. 19.3 Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, così come i suoi allegati, sono il risultato di specifica ed articolata negoziazione e che, pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. Art. 20 - EFFICACIA DEL CONTRATTO 20.1 Questo contratto sarà vincolante per le parti, i loro rappresentanti legali ed i loro successori a qualunque titolo. 20.2 Qualora alcune disposizioni del presente contratto risultino essere nulle o invalide, tale fatto non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci. Art. 21 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 21.1 Ai fini della eventuale registrazione del presente contratto, si dichiara che i corrispettivi qui previsti saranno soggetti ad IVA e che tutte le prestazioni avranno luogo in regime di IVA. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico di ..... Art. 22 - LEGGE APPLICABILE 22.1 Il presente contratto sarà disciplinato dalla legge italiana. Art. 23 - FORO COMPETENTE 23.1 Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine ad esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione e, in generale, qualsiasi aspetto del contratto, sarà devoluto alla competenza esclusiva del foro di ............. ovvero Art. 23 - CLAUSOLA ARBITRALE 23.1 Tutte le controversie derivanti o connesse con il presente contratto, incluse quelle concernenti la esistenza, validità o cessazione del contratto stesso, saranno devolute ad un collegio arbitrale formato da tre membri, di cui i primi due nominati ciascuno da ogni parte ed il terzo nominato dalle parti in accordo tra loro o, in difetto, dal presidente del tribunale di...............; Il procedimento arbitrale si svolgerà secondo le norme previste dal codice di procedura civile italiano. Gli arbitri decideranno secondo diritto. Art. 24 - PRIVACY 24.1 Le parti dichiarano di essere conformi al Reg. UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, di osservare le prescrizioni in essi contenute nonché i provvedimenti e le indicazioni dell’Autorità Garante in materia di trattamento dei dati personali degli interessati. A tal fine, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali solo ed esclusivamente per le finalità e per le causali dedotte e connesse all’accordo contrattuale stipulato nonché ai fini della corretta esecuzione dello stesso. Le parti potranno reciprocamente trasferire i propri dati personali a terzi Incaricati o Responsabili esterni al trattamento solo per gli adempimenti contabili ed amministrativi previsti dalla legge o previo espresso consenso dell’Interessato. Le parti come sopra firmano il presente accordo per mezzo dei loro rappresentanti debitamente autorizzati in duplice copia ciascuna delle quali verrà tenuta da ciascuna delle parti.
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE FIRME
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole: .......... .......... FIRME
Allegati: A) Listino B) Distributori C) Spazi D) Manuale H.A.C.C.P. |