La tutela dei dati personali dei sottoscrittori di una pubblica petizione

Redazione Scientifica Processo amministrativo
26 Maggio 2025

La sottoscrizione di una pubblica petizione implica il consenso al trattamento dei propri dati personali solo per la specifica finalità connessa alla stessa e, quindi alla trasmissione degli stessi all'autorità pubblica che ne è destinataria e non già per altre finalità, diverse ed ulteriori.

La sottoscrizione di una petizione pubblica non comporta la rinuncia alla protezione e riservatezza dei propri dati personali che si connotano, come “sensibili” (c.d. dati particolati) poiché idonei a rivelare un'opinione o, comunque, una posizione politica.

Il sottoscrittore della petizione pubblica, pertanto, non avendo rinunciato alla tutela della propria riservatezza, assume, rispetto all'istanza di accesso agli atti della medesima petizione, la posizione di controinteressato, a cui sono dovute le comunicazioni previste, con riferimento all'accesso civico, dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 33 del 2013, e, con riferimento all'accesso documentale, dall'art. 3, comma 1, d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Una società, appaltatrice per la realizzazione di un'acciaieria in una zona industriale, impugnava il provvedimento con cui il Consiglio regionale aveva rigettato la propria istanza di accesso all'elenco dei dati identificativi dei sottoscrittori di una petizione contro la medesima acciaieria.

Il diniego era stato fondato, tra l'altro, sulla esistenza di ragioni di tutela della riservatezza, ostative all'indicazione dei dati personali dei sottoscrittori (nome, cognome, data di nascita e luogo di residenza).

Il T.a.r. competente accoglieva il ricorso, ordinando all'Amministrazione l'ostensione della documentazione richiesta, ritenendo fondata l'istanza di accesso relativa alla lista dei sottoscrittori della petizione, con esclusione della tutela della riservatezza dei sottoscrittori della medesima petizione, i quali sottoscrivendo una pubblica petizione accettano, seppur implicitamente ed in ragione della natura dell'atto che controfirmano, la pubblicazione del proprio nominativo, posto che “è la stessa indicazione dei sottoscrittori, non solo nel loro numero, ma anche nella loro precisa individualità, …che conferisce forza persuasiva alla petizione”.

Avverso la citata sentenza hanno proposto appello i promotori della petizione, lamentando , tra l'altro, l'assenza del diritto di accesso in capo alla società in quanto la pubblicazione dei verbali delle sedute pubbliche degli organi del Consiglio regionale non si estende agli atti contenenti dati personali, che, peraltro, nel caso di specie, rivelano opinioni politiche, come tali non divulgabili in base a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/2016 e 2-ter d.lgs. n. 196/2023, salvo che in ipotesi tassative in forza di legge, di regolamento o di atti amministrativi generali o salvo che ve ne sia necessità per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri.

Tanto esposto, il collegio ha riconosciuto l'interesse degli appellanti a resistere all'istanza di accesso della originaria società ricorrente, in quanto essendo stati promotori della mobilitazione popolare anti-acciaieria hanno assunto la posizione di titolari del trattamento dei dati personali degli altri sottoscrittori della petizione.

Invero, la presentazione di una petizione rivolta alle pubbliche autorità implica la raccolta delle sottoscrizioni degli aderenti e, quindi, necessariamente si traduce nella raccolta di dati personali, relativi all'identità dei sottoscrittori (e, nel caso di specie, alla loro residenza). I promotori dell'iniziativa sono appunto i soggetti che determinano la finalità della raccolta e dell'uso di tali dati personali e che, quindi, assumono la posizione di titolari del relativo trattamento. Pertanto, gli stessi hanno un interesse a resistere alla pretesa di accesso ai dati personali trattati, in quanto, sebbene tali dati siano confluiti nella disponibilità della pubblica amministrazione, nei cui confronti è rivolta l'istanza di accesso, resta configurabile la loro responsabilità nei confronti degli interessati dei dati personali trattati in relazione alla corretta raccolta e al corretto uso degli stessi, in base all'art. 5, comma 2, del GDPR.

Il collegio, pertanto, ha riconosciuto agli appellanti, promotori della petizione, la legittimazione all'impugnazione della sentenza di primo grado che aveva affermato il diritto di accesso ai dati personali dei sottoscrittori della petizione da loro raccolti, in quanto, la rimozione della sentenza è necessaria al conseguimento, da parte loro, di un'utilità pratica, diretta ed immediata, e, cioè, a preservali da ogni eventuale responsabilità nei confronti degli interessati dei dati personali raccolti e trattati, ovvero dei sottoscrittori.

Il collegio, inoltre, ha ritenuto fondate le censure degli appellanti nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato, in modo assoluto ed indiscriminato, la pubblicità dei dati personali dei sottoscrittori di una petizione pubblica.

Nel bilanciamento dei contrapposti valori di rango costituzionale, quello della riservatezza dei sottoscrittori di una petizione pubblica non può essere ritenuto, in modo automatico, generale ed assoluto, suvvalente rispetto agli altri valori, sottesi all'accesso civico o documentale, sia pure difensivo.

Invero, la sottoscrizione di una pubblica petizione implica il consenso al trattamento dei propri dati personali per la specifica finalità connessa alla stessa e, quindi, implica il consenso alla trasmissione dei propri dati personali all'autorità pubblica che ne è destinataria; non implica, invece, il consenso al trattamento dei propri dati personali per altre finalità, diverse ed ulteriori, e neppure equivale a rendere manifestamente pubblici i propri dati personali.

Per tutto quanto esposto, il collegio ha statuito che il diritto all'accesso può essere riconosciuto esclusivamente all'esito di un bilanciamento valoriale, atteso che l'accesso è possibile solo se il diritto o l'interesse del richiedente l'accesso è di rango almeno pari o superiore a quello della persona a cui si riferiscono i dati in esame, come si desume dall'art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 e dagli artt. 22, comma 1, lett. c), e 24, ultimo comma, della legge n. 241 del 1990.

Del resto, il sottoscrittore della petizione pubblica, non avendo rinunciato alla tutela della sua riservatezza, assume rispetto all'istanza di accesso la posizione di controinteressato, a cui sono, pertanto, dovute le comunicazioni previste, con riferimento all'accesso civico, dall'artt. 5, comma 5, d.lgs. n. 33 del 2016 e, con riferimento all'accesso documentale, dall'art. 3, comma 1, d.P.R. 184 del 2006.

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