Garanzia di indipendenza nella nomina del giudice: le conclusioni dell’avv. generale

La Redazione
28 Maggio 2025

L’avvocato generale Spielmann afferma che l'intervento di un organo privo di garanzia di indipendenza in una procedura di nomina di un giudice non giustifica, di per sé, la ricusazione di quest'ultimo, ma che, per valutarne la legittimità, è necessario considerare tutti gli elementi sistemici e materiali del contesto sociale e giuridico di riferimento.

In un procedimento civile davanti a un giudice polacco, una delle parti ha sollevato istanza di ricusazione nei confronti del giudice, sostenendo l’invalidità della sua nomina, in quanto proposta dal Consiglio nazionale della magistratura polacco ("KRS"), la cui autonomia rispetto agli organi legislativo ed esecutivo sarebbe compromessa.

Inoltre, la normativa nazionale polacca attribuisce la verifica della regolarità della nomina dei giudici alla competenza esclusiva della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema, composta da giudici a loro volta nominati su proposta della KRS.

Il tribunale chiamato a decidere sulla ricusazione si è rivolto alla Corte di giustizia, chiedendo se un giudice nominato secondo tale procedura possa essere considerato “precostituito per legge" ai sensi del diritto comunitario.

Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Dean Spielmann ha affermato che né la partecipazione della KRS alla procedura di nomina, né la mancanza di un ricorso effettivo per i candidati esclusi — considerate singolarmente o congiuntamente — sono condizioni tali da condurre automaticamente a escludere la precostituzione per legge del giudice, essendo, piuttosto, necessaria, una valutazione complessiva della situazione specifica, tenendo conto dell’intero contesto normativo e fattuale, nonché di ogni altro elemento rilevante legato alla situazione di ciascun giudice o collegio interessato.

 Con particolare riferimento alla Polonia, bisogna anche considerare che circa 3.000 giudici sono stati nominati su proposta della KRS.

Deve, in ogni caso, essere garantita alle autorità giudiziarie nazionali la possibilità di valutare essi stessi la regolarità delle nomine dei giudici e, in forza del primato del diritto UE, di disapplicare le norme nazionali e le sentenze del giudice costituzionale che impediscano loro di agire in tal senso. Spetta anche agli stessi giudici determinare le modalità di esercizio di tale potere, alla luce della legislazione interna e del diritto UE.