Mancata indicazione dei costi per la sicurezza e inammissibilità del soccorso istruttorio

29 Maggio 2025

 La mancata separata indicazione dei costi della manodopera e per la sicurezza comporta l’automatica esclusione dalla gara, salvo il caso in cui il disciplinare di gara o i moduli telematici predisposti dalla stazione appaltante non consentano, in concreto, di indicare in modo espresso e autonomo tali costi, circostanza che consentirebbe l’attivazione del soccorso istruttorio in favore del concorrente.

La questione oggetto del giudizio. La società ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione dalla procedura indetta per l’affidamento del servizio per il mantenimento delle condizioni di igiene delle piazzole di sosta e delle aree di parcheggio dell’autostrada mediterranea. L’esclusione veniva disposta per la mancata indicazione, nell’offerta economica della ricorrente, dei costi di sicurezza. Avverso l’esclusione la società ricorrente presentava tre motivi di impugnazione, sostenendo che i moduli predisposti dalla stazione appaltante non consentivano la specifica indicazione dei costi per la sicurezza; che l’omissione di detti costi sarebbe meramente formale, in quanto gli stessi erano comunque ricompresi nelle spese generali; che la stazione appaltante, in presenza di un’offerta sostanzialmente corretta, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentire di sanare l’omissione

Il ragionamento del Collegio. Secondo il TAR (che sul punto richiama un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa) la mancata separata indicazione dei costi per la sicurezza e della manodopera comporta l’automatica esclusione dalla gara, senza possibilità di regolarizzazione mediante il soccorso istruttorio. Tuttavia, a tale regola generale farebbe eccezione l’ipotesi in cui la legge di gara non consenta di indicare in modo specifico e autonomo tali costi; si tratta di casi assolutamente eccezionali in cui il concorrente si trovi in condizioni di “materiale impossibilità” di indicazione separata di detti costi. Tanto premesso, nel caso di specie il Giudice ha ritenuto non sussistente una simile “impossibilità” di indicare i costi della sicurezza, in quanto, il format predisposto dalla stazione appaltante, pur limitato sotto il profilo strutturale, avrebbe in realtà consentito il materiale inserimento dei costi per la sicurezza.

Conclusioni. Il TAR ha concluso per la legittimità della sanzione espulsiva, dal momento che i costi della sicurezza e della manodopera non possono essere ricostruiti in via postuma ma devono essere espressamente e formalmente indicati nell’offerta economica.

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