L'ammissione al gratuito patrocinio in primo grado non si estende automaticamente all’appello

Redazione Scientifica Processo amministrativo
29 Maggio 2025

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalle commissioni istituite presso i tribunali amministrativi regionali spiega i propri effetti limitatamente al primo grado di giudizio.

Pertanto, gli appellanti che vogliano beneficiare del regime di gratuito patrocinio in sede impugnatoria anche con riferimento alle ordinanze cautelari rese dal T.a.r. devono reiterare l'istanza di ammissione presso la competente Commissione istituita presso il Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, con il decreto in commento, ha disposto il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione degli onorari avanzata dall'appellante anche per la fase di appello cautelare senza aver tuttavia proposto previamente rituale istanza di ammissione al gratuito patrocinio innanzi la competente Commissione speciale istituita presso lo stesso Consiglio di Stato.

Invero, il collegio ha evidenziato che, nella sistematica della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, il legislatore ha dettato una disposizione di spiccato favor per i cittadini non abbienti con particolare riguardo all'ambito del processo penale stabilendo la regola dell'ammissione al patrocinio una tantum “per ogni grado e fase del processo”, mentre tale opzione regolatoria si tempera nell'ambito delle disposizioni particolari dettate per le altre discipline processuali, tra cui quella del giudizio amministrativo.

Conseguentemente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalle Commissioni istituite presso i T.a.r. spiega i propri effetti limitatamente al primo grado di giudizio, sicchè laddove si voglia beneficiare del regime di gratuito patrocinio in sede impugnatoria anche con riferimento alle ordinanze cautelari rese dal Tar gli appellanti devono reiterare l'istanza di ammissione presso la competente Commissione istituita presso il Consiglio di Stato.

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