La nuova legislazione ungherese viola i diritti fondamentali dell’UE
09 Giugno 2025
Con l'approvazione della legge LXXIX del 2021, l'Ungheria poneva una serie di restrizioni normative con lo scopo dichiarato di rafforzare gli strumenti a tutela dei minori contro i reati di pedofilia e pedopornografia. Tuttavia, tra le numerose modifiche, vi era anche una serie di limitazioni alla diffusione e promozione di contenuti che rappresentavano “identità di genere non corrispondenti al sesso assegnato alla nascita, cambiamento di sesso od omosessualità”. La Commissione europea presentava ricorso per inadempimento a carico dell'Ungheria presso la Corte di giustizia dell'Unione, ritenendo che quest'ultima avesse violato il diritto primario e derivato in merito al mercato interno dei servizi (art. 56 TFUE e Direttive 2000/31/CE e 2006/123/CE), il GDPR in merito alla protezione dei dati personali e i diritti europei tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 2TUE. Nel depositare le proprie conclusioni, l'avvocato generale Tamara Ćapeta afferma che le nuove restrizioni stabilite dalla legge ungherese violano la libertà di prestare e ricevere servizi, ma, soprattutto, il divieto di discriminazione fondata sul sesso o sull'orientamento sessuale, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà di espressione e informazione, nonché il diritto al rispetto della dignità umana. Tali restrizioni non possono neanche essere giustificate dall'esigenza dichiarata di preservare i minori, in quanto il divieto investe non solo la rappresentazione di contenuti pornografici, ma anche della vita ordinaria di persone LGBTI, non fornendo alcuna prova del fatto che tale rappresentazione causi un danno al sano sviluppo dei minori. Di conseguenza, tale divieto si basa esclusivamente su un giudizio di disvalore dello status delle persone omosessuali e transessuali rispetto alla vita delle persone eterosessuali e cisgender, in violazione dei diritti fondamentali dell'Unione, primo fra tutti l'art. 2 TUE. L'ordinamento giuridico europeo, afferma l'avvocato generale, si sviluppa attraverso il dialogo, per cui possono coesistere visioni diverse su come i valori comuni dovrebbero concretizzarsi, ma il disaccordo sulla ponderazione di due o più diritti fondamentali non può condurre alla violazione dell'art. 2 TUE e alla negazione di detti valori fondamentali. Nel caso di specie, la mancanza di rispetto e la marginalizzazione di un gruppo in quanto tale all'interno di una società costituiscono una grave violazione dei principi di uguaglianza, dignità umana e rispetto dei diritti umani, non tollerabile dall'ordinamento europeo che su questi principi fonda la propria nozione di stato democratico. |