Dazi sulle importazioni e diritto ad essere ascoltati nel diritto UE
09 Giugno 2025
Durante il primo mandato presidenziale di Donald Trump, gli Stati Uniti d'America hanno imposto dazi su varie tipologie di prodotti di acciaio di diversa origine, compresi quelli provenienti dall'Unione europea. Quest'ultima ha risposto imponendo misure di riequilibrio su determinate categorie di prodotti importati dagli Stati Uniti, tra cui la categoria «altri accendini e accenditori», assoggettata ad un dazio doganale addizionale sull'importazione del 20%. I produttori e gli importatori dell'accendino «Zippo», prodotto americano per eccellenza, hanno contestato l'imposizione di tali dazi, sostenendo di avere diritto, ai sensi dell'art. 41, par. 2, lett. a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ad essere ascoltati dalla Commissione prima dell'imposizione di detti dazi. Il Tribunale ha accolto l'argomento della Zippo ed ha annullato il regolamento che imponeva misure di ritorsione su tutti i prodotti rientranti nella categoria «altri accendini e accenditori», ma la Commissione ha impugnato innanzi alla Corte di giustizia UE. Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale Tamara Ćapeta afferma che il diritto di essere ascoltati, ex art. 41, par. 2, lett. a), della Carta, non è applicabile nel caso di specie, in quanto si applica unicamente nel caso in cui l'amministrazione abbia adottato un provvedimento individuale nei confronti di una persona, ma non nel caso in cui vi sia stata l'adozione di un atto di portata generale. La circostanza che una persona specifica sia individualmente interessata da un atto di portata generale è irrilevante e, anche qualora esistesse un diritto “generale” di essere ascoltati al di fuori dell'ambito di applicazione della Carta, tale diritto sarebbe stato rispettato in virtù della procedura di raccolta delle informazioni svolta dalla Commissione, conformemente al regolamento di applicazione n. 654/2014. L'avvocata generale osserva che, in una democrazia partecipativa, le persone potenzialmente interessate da un atto di portata generale adottato dall'amministrazione devono avere la possibilità di esprimere i propri interessi e preoccupazioni. Tale diritto di essere ascoltati può essere garantito attraverso una procedura di raccolta preventiva delle informazioni, come quella prevista dal regolamento di applicazione n. 654/2014. Nel caso di specie, la procedura di raccolta delle informazioni svolta dalla Commissione è stata aperta e trasparente e il fatto che la Zippo non vi abbia partecipato, pur essendo stata informata della sua esistenza tramite pubblicazione sul sito Internet della DG Commercio, non indica che sia stata privata della possibilità di difendere la propria posizione. |