Sequestro preventivo e legittimazione dell’indagato a proporre istanza di riesame
Michele Toriello
02 Marzo 2026
Le Sezioni Unite, con sentenza 25 settembre 2025 (dep. 27 febbraio 2026), n. 7983, hanno chiarito che la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale.
Questione controversa
Qualora, nel corso delle indagini, un bene sia sottoposto a sequestro preventivo, l'indagato è sempre e comunque legittimato ad impugnare innanzi al tribunale del riesame il provvedimento che ha imposto il vincolo, ovvero è necessario che egli rivendichi ed alleghi a sostegno della sua pretesa una relazione con quel bene, identificandosi l’interesse all’impugnazione esclusivamente in quello alla restituzione del bene?
Possibili soluzioni
Prima soluzione
Seconda soluzione
Secondo un primo e più risalente orientamento, l'indagato è sempre legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento, indipendentemente dal fatto che i beni siano stati sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi.
Alla espressa previsione testuale dell’art. 322 c.p.p. si affianca, invero, la considerazione secondo cui, nel procedimento di riesame, l'interesse necessario per proporre impugnazione non si identifica solo in quello alla materiale restituzione del bene, dovendo lo stesso essere riconosciuto ogni qualvolta sia configurabile un'influenza del provvedimento di dissequestro sul procedimento principale e, quindi, anche nei casi in cui, a prescindere dal diritto alla restituzione del bene, si discuta della natura e della sussistenza del reato, e della qualificazione giuridica del fatto addebitato all'indagato (1).
Secondo un diverso orientamento, seguito dalle più recenti pronunce di legittimità in argomento, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 c.p.p., può in concreto proporre il gravame solo se abbia un attuale interesse all'impugnazione corrispondente al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, e, dunque, solo se possa giovarsi della materiale restituzione della cosa come effetto del dissequestro.
In proposito si osserva che, a differenza del sequestro probatorio - in relazione al quale può essere affermato l'interesse dell'indagato, che pur non rivendichi la proprietà o un diritto di godimento sulle cose sequestrate, ad impugnare il provvedimento, in quanto, attraverso il suo annullamento, egli tende ad impedire che del bene si faccia un uso probatorio a suo carico - nel sequestro preventivo, che ha finalità solo cautelari, l'indagato, per avere interesse a proporre impugnazione, deve rivendicare una relazione con la cosa che sostanzi e riempia di contenuto la sua pretesa alla cessazione del vincolo, nel senso che l'eliminazione del titolo cautelare deve rendere possibile il conseguimento di un risultato giuridicamente favorevole all'impugnante.
Dunque, anche sulla base della pressoché omologa formulazione delle corrispondenti disposizioni processuali (l'art. 343-bis del previgente codice di rito, e l’attuale art. 322 c.p.p.), si ritiene che l'indicazione tra i soggetti legittimati a proporre riesame, della «persona ... che avrebbe diritto alla ... restituzione» non si ponga in senso alternativo rispetto agli altri soggetti indicati, ma costituisca una espressione sintetica riferibile a tutti i soggetti legittimati alla restituzione, sicché l'imputato e l'indagato possono chiedere il riesame non in quanto tali, in base ad un preteso interesse astratto, ma solo in quanto provino di aver diritto alla restituzione del bene che sia stato oggetto del vincolo imposto a seguito dell'emanazione del provvedimento cautelare reale.
Peraltro, si aggiunge, anche nella valutazione della legittimazione al riesame reale vengono in rilievo le norme generali in materia di impugnazioni (artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a, c.p.p.), dalle quali non vi è motivo di derogare, sicché se ne dovrebbe inferire che l’art. 322 c.p.p. elenca tre categorie di soggetti astrattamente legittimati a proporre istanza di riesame («l'imputato..., la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione...»), dovendosi, poi, verificare se l’interesse all’impugnazione sia o meno in concreto effettivamente sussistente.
Da ultimo i sostenitori di questa linea esegetica sottolineano che l'interesse ad impugnare non potrebbe nemmeno essere identificabile con quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all'insussistenza del fumus commissi delicti, trattandosi di pronunzia che non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare (2).
(1) A favore di questo orientamento si sono espresse Cass. pen., sez. II, 14 giugno 2011, n. 32977; Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 2005, n. 21724; Cass. pen., sez. III, 1 febbraio 2005, n. 10049; Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 1992, dep. 1993, n. 3366.
(2) A favore di questo orientamento si sono espresse: Cass. pen., sez. III, 10 marzo 2025, n. 9790; Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2021, n. 16352; Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2019, n. 3602; Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2017, n. 47313; Cass. pen., sez. III, 12 aprile 2016, n. 35072; Cass. pen., sez. V, 20 aprile 2015, n. 20118.
Rimessione alle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2025, n. 17480, ord.
La Corte era chiamata a deliberare sul ricorso presentato dal soggetto, sottoposto ad indagini per il delitto di cui all’art. 388 c.p., avverso il provvedimento con il quale il tribunale della libertà aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame dallo stesso presentata avverso il decreto di sequestro preventivo di un veicolo.
Secondo l’impostazione accusatoria, l’indagato aveva posto in essere atti fraudolenti per sottrarsi agli obblighi nascenti dalla sentenza civile che aveva disposto il trasferimento di quel veicolo ad altra società, ordinandone la consegna: il tribunale del riesame rilevava, pertanto, che l’indagato non era il proprietario del bene, che, in caso di accoglimento del gravame, non gli sarebbe comunque stato restituito, e, sulla base di questa considerazione, dichiarava il gravame inammissibile, ritenendo che l’indagato non avesse interesse a ricorrere.
La Sesta Sezione penale, dato atto del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che «Il tema attiene non tanto alla necessità che sussista un interesse in concreto ad impugnare da parte dell'indagato, ritenuto necessario da entrambi gli orientamenti, quanto, piuttosto, al contenuto di detto interesse, a come questo debba essere declinato e, in particolare, a se detto interesse si sviluppi e si esaurisca nella pretesa restitutoria del bene ovvero possa esplicarsi in altro modo, se, cioè, ad esempio possa inerire alla sola legittimità strutturale del provvedimento di sequestro».
Può, dunque, ritenersi che l’unico interesse qui rilevante sia quello alla restituzione della cosa in conseguenza dell’accoglimento del gravame; in alternativa, come sostiene l’orientamento allo stato minoritario, può ritenersi che, attenendo il giudizio di riesame alla sola legittimità del provvedimento che ha disposto il sequestro, e non anche alla delibazione sulla titolarità del bene («che infatti, se contestata, impone il rinvio al giudice civile per la decisione della controversia»), l’indagato possa ben dimostrare di avere un concreto interesse alla «demolizione del titolo», pur quando la eventuale restituzione del bene non potrebbe essere disposta in suo favore, dovendosi allora concludere nel senso che «la pretesa alla restituzione del bene costituisce solo uno dei possibili interessi al riesame».
«Ciò spiegherebbe – annota la Corte - anche il dato testuale dell'art. 322 c.p.p., in cui si distingue il soggetto interessato alla restituzione dall'indagato, atteso che, diversamente, se, cioè, anche per l'indagato l'interesse dovesse consistere sempre nella pretesa restitutoria del bene, detta distinzione sarebbe sostanzialmente inutile. Il legislatore, cioè, si sarebbe potuto limitare a fare riferimento alla "persona che avrebbe diritto alla restituzione" e sarebbe stato agevole ricomprendere in detto sintagma anche l'indagato titolare del diritto alla restituzione».
La Corte ha, dunque, rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, per la risoluzione del quesito che è stato così formulato: «Se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene».
Informazione provvisoria
Le Sezioni Unite, all’esito della camera di consiglio del 25 settembre 2025, hanno affermato il seguente principio di diritto: «La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione».
Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. un., 25 dicembre 2025 (dep. 27 febbraio 2026) n. 7983
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente ricordato che l’istanza di riesame è un mezzo di gravame, sicché nella vicenda in esame devono senz’altro trovare applicazione i principi ricavabili dagli artt. 568 e 591 c.p.p., a mente dei quali costituiscono condizioni di ammissibilità di una impugnazione tanto la legittimazione, che spetta solo a favore di colui al quale la legge espressamente la riconosca, quanto l’interesse: si tratta, evidentemente, di due aspetti non sovrapponibili, poiché la legittimazione (che gli artt. 257e 322 c.p.p. riconoscono all’imputato – e dunque, ai sensi dell’art. 61 c.p.p., anche l’indagato -, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed alla persona che avrebbe diritto alla loro restituzione) implica la titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, mentre l’interesse postula che l’impugnazione del legittimato miri, per effetto della rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato, al conseguimento di un’utilità concreta ed attuale.
Dopo aver illustrato il contrasto di giurisprudenza insorto nel caso in cui non sia l’indagato colui che, in caso di accoglimento del gravame, avrebbe diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio o preventivo, le Sezioni Unite hanno risolto la questione controversa privilegiando l’orientamento affermatosi nella più recente giurisprudenza di legittimità.
A tal proposito si è ritenuta non decisiva la circostanza che le norme di riferimento prevedano la legittimazione dell’indagato alla proposizione del riesame, poiché, come detto, la legittimazione non può essere disgiunta dalla ulteriore condizione di ammissibilità del gravame costituita dall’interesse: «le categorie tipizzate dal legislatore, per quanto possano essere ritenute espressione di un interesse configurato in astratto, vanno valutate in aggiunta al requisito dell’interesse», che deve essere concreto ed attuale, ricollegandosi al conseguimento di un risultato oggettivamente apprezzabile che abbia a che fare con l’effetto tipico del sequestro, che consiste nell’apposizione di un vincolo di indisponibilità su un bene.
«In tale prospettiva – argomenta la Corte – non può dirsi che l’indagato o imputato sia comunque portatore di un interesse solo in ragione dell’influenza dell’esito decisorio sul corso del procedimento, quando, in particolare, venga in rilievo la qualificazione del fatto, la sua penale rilevanza, la sussistenza di una condizione di procedibilità», anche perché, notano le Sezioni Unite, «il procedimento incidentale, non presupponendo poteri istruttori, non si traduce in un accertamento e, tanto meno, in un vincolo alla valutazione del merito della sottostante regiudicanda del procedimento penale».
L'interesse all’esito favorevole della richiesta di riesame, puntualizza la Corte, ha «un rilievo soggettivo e di mero fatto, che si disperde nello sviluppo del procedimento: questo non è vincolato ex se da quello scrutinio, non essendo ricollegabile all'oggettiva incidenza dell'esito decisorio su una definita posizione soggettiva coinvolta da quel provvedimento e non potendosi neppure prospettare, se non genericamente, alla luce di quell'esito, un rafforzamento della presunzione di innocenza».
Lo conferma la circostanza che il legislatore ha previsto che siano in astratto legittimati alla proposizione del riesame tutti i soggetti che astrattamente potrebbero essere coinvolti, sulla base di una valutazione di massima, nella vicenda connessa all'instaurazione del vincolo di indisponibilità su un bene: se non è stata prevista la legittimazione esclusiva dell'avente diritto alla restituzione, è proprio perché potrebbero venire in rilievo più situazioni parimenti rilevanti, «perché il sequestro potrebbe essere disposto anche in assenza della previa precisa individuazione di un soggetto indagato, perché comunque è possibile che il bene non appartenga all'imputato/indagato e perché il bene potrebbe essere reperito presso un soggetto diverso da quello che avrebbe diritto alla restituzione».
L’importante, ribadiscono le Sezioni Unite, è l’emersione di un interesse concreto ed attuale: dunque, «se l'indagato è certamente un punto di riferimento della vicenda giudiziaria, che nella gran parte dei casi dispone del bene e avrebbe diritto alla sua restituzione, vi sono molteplici ipotesi nelle quali tale coincidenza non ricorre» (ad esempio nel caso di «beni societari o di beni affidati ad altri soggetti per molteplici ragioni»), così come, correlativamente, «una mera disponibilità di fatto, non strutturata e non qualificabile come autonoma, non potrebbe dare luogo ad alcun tipo di legittimazione, venendo in rilievo una situazione precaria del tutto priva di specifica tutela».
Dunque, conclude la Corte, «deve ritenersi che l'impugnazione possa dirsi ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile е rilevante. In nessun modo può desumersi dalle categorie dei soggetti legittimati, come tipizzate dal legislatore, che debba sempre e comunque sussistere il diritto alla restituzione, affinché possa ravvisarsi quell'interesse concreto», non essendo, cioè, indispensabile che tale prospettiva di vantaggio discenda dal diritto alla restituzione del bene: se ne deve necessariamente inferire che l’indagato «può avere interesse all'impugnazione anche nei casi in cui non risulti titolare del diritto alla restituzione», interesse che deve essere «specificamente allegato dalla parte che lo deduce e correlato non direttamente alla pregressa o futura disponibilità della cosa, ma all'imposizione del vincolo su di essa e, corrispondentemente, al risultato oggettivamente utile, anche in forma di elisione o attenuazione di un pregiudizio, che all'impugnante potrebbe derivare dal dissequestro del bene. Tale principio implica, si ribadisce, che l'individuazione dell'interesse non postuli un collegamento diretto dell'impugnante con la cosa, potendo invece sottendere una molteplicità di situazioni, che connotano la singola fattispecie, caratterizzate, se del caso, da stabili rapporti con il soggetto che aveva la disponibilità del bene, tali da riflettersi in una posizione giuridica riferibile all'imputato/indagato, esposta al pregiudizio derivante dall'apposizione del vincolo».
E’, allora, legittimato ed interessato l'impugnante che rientri in una delle categorie indicate dall’art. 322 c.p.p. e che deduca e dimostri di poter ricavare dall’invocato dissequestro «una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile ad una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità»; «alla resa dei conti – evidenzia la Corte - tutto dipende dalla concreta dinamica di una molteplicità di situazioni, cosicché appare difficile - né può dirsi utile in questa sede - definire con precisione una casistica»: tra i vari esempi citati dalle Sezioni Unite, vi sono quello del proprietario di immobile legittimato ad impugnare il provvedimento di sequestro quand’anche sia gravato dall'obbligo di consentire il godimento di quell'immobile al coniuge assegnatario, e quello del sequestro disposto per casi di intestazione fittizia di beni, in relazione al quale «l'assunto difensivo incentrato sull'insussistenza dell'interposizione e sull'effettività della proprietà del terzo priva di concretezza l'interesse all'impugnazione, non ravvisabile nella mera esigenza della verifica del quadro indiziario».
La questione controversa è stata, così, risolta con l’affermazione del seguente principio di diritto: «La persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione».
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.