Maggio 2025: clausola simul stabunt simul cadent, opzione put, cessione d’azienda, consenso dei creditori alla trasformazione omogenea progressiva, insider trading secondario

La Redazione
10 Giugno 2025

Nel mese di maggio, la Cassazione ha affermato la legittimità di una clausola statutaria simul stabunt simul cadent anche con riferimento alle s.p.a. che adottano il modello dualistico; si è pronunciata, inoltre, in materia di opzione put, di insider trading secondario (fatti costitutivi e valutazione delle prove), estinzione per cancellazione di una società e sorte dei crediti litigiosi, dei limiti alla responsabilità del cessionario per i debiti della società ceduta, di legittimazione all'azione individuale di responsabilità in caso di società fiduciarie, di trasformazione omogenea progressiva e di consenso dei creditori. In ambito tributario, si registrano pronunce in materia di cedolare secca e di impugnazione dell'atto impositivo diretto alla società. In sede penale, infine, la Cassazione ha affrontato fattispecie relative all'omessa dichiarazione e alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.

I fatti costitutivi dell'insider trading secondario

Cass. Civ. – Sez. I – 28 maggio 2025, n. 14273

I fatti costitutivi del trading secondario di cui all'art. 187-bis, comma 4, TUF sono: il possesso dell'informazione privilegiata, la conoscenza o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza del carattere privilegiato dell'informazione, il compimento di operazioni in strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata, oppure la comunicazione ad altri dell'informazione privilegiata, al di fuori delle situazioni che legittimano tale comunicazione, o ancora la raccomandazione o l'induzione di altri al compimento di tali operazioni.

Nei procedimenti per insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario, attraverso una fase analitica in cui si scartano gli elementi privi di rilevanza, ed una fase sintetica in cui gli elementi significativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando la diacronicità o la sincronicità di tali elementi.

Il principio praesumptum de praesumpto non admittitur non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c., né a qualsiasi altra norma, cosicché nulla impedisce che il fatto noto, accertato in via presuntiva, possa costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto.

Clausola simul stabunt simul cadent legittima anche per i consigli di sorveglianza

Cass. Civ. – Sez. II – 28 maggio 2025, n. 14268

L'adozione della clausola simul stabunt simul cadent va ritenuta legittima anche con riferimento alle s.p.a. con sistema dualistico, essendo coerente con la filosofia generale di tale modello organizzativo e non ponendosi in contrasto con alcuna disposizione imperativa, a nulla rilevando la assenza di un puntuale richiamo all'art. 2386, comma 3, c.c. nell'ambito della specifica disciplina a queste società dedicata. Tale clausola, infatti, codificata in via generale all'art. 2386, comma 4, c.c., è funzionale a garantire che una determinata composizione di un organo collegiale venga mantenuta inalterata per tutto l'arco del mandato nel caso del venir meno di alcuni dei suoi componenti ed ha, dunque, l'effetto di caratterizzare intrinsecamente il rapporto tra il componente l'organo collegiale e l'ente collettivo, funzionando da stimolo alla coesione dell'organo medesimo, poiché ciascun componente è consapevole che le dimissioni di uno/alcuni degli altri determinano la decadenza dell'intero organo e, nel contempo, può contribuire a quella decadenza, quando in disaccordo con gli altri.

Cancellazione volontaria in pendenza di giudizio per l'accertamento di un credito

Cass. Civ. – Sez. III – 27 maggio 2025, n. 14164

In data anteriore alla estinzione per cancellazione di una società, la volontà societaria di dare una determinata destinazione alle aspettative creditorie, derivanti dall'esito di un giudizio in corso, di cui la società sia parte, si forma mediante delibera assembleare, adottata con il quorum ordinario, e non richiede la manifestazione di volontà da parte di tutti i soci che, a seguito della estinzione della società, ne diverranno successori quanto al patrimonio ancora in capo a quella, del quale non fanno più parte le aspettative validamente dismesse e trasferite.

Sulla responsabilità del cessionario per i debiti della società ceduta

Cass. Civ. – Sez. I – 26 maggio 2025, n. 14020

L'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente e alla esclusione della responsabilità del cessionario per debiti conosciuti aliunde, stante la natura eccezionale della disposizione del secondo comma dell'art. 2560 c.c.

Patti parasociali: la Cassazione conferma la validità dell'opzione put

Cass. Civ. – Sez. I – 26 maggio 2025, n. 14016

In tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento

Società fiduciarie e legittimazione all'azione individuale di responsabilità

Cass. Civ. – Sez. I – 22 maggio 2025, n. 13754

Poiché le società fiduciarie exl. n. 1966/1939 non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati, appartenendo detti titoli ai fiducianti quali effettivi proprietari dei medesimi, la legittimazione all'esercizio dell'azione ex art. 2395 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti dalle minusvalenze dei titoli acquistati dalla fiduciaria per conto dei fiducianti deve essere riconosciuta non alla società fiduciaria ma ai singoli fiducianti, in quanto è nel patrimonio di questi ultimi - e non in quello della fiduciaria - che viene ad integrarsi la lesione patrimoniale per il cui risarcimento si viene ad agire.

La persona fisica non è legittimata a impugnare l'atto impositivo verso la società

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 14 maggio 2025, n. 12864

La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto.

Anche la cessione di beni ad altra società può integrare la bancarotta

Cass. Pen. – Sez. V – (6 febbraio) 12 maggio 2025, n. 17807

Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela. Integrano, pertanto, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori.

Omessa dichiarazione: il legale rappresentante risponde direttamente

Cass. Pen. – Sez. III – (11 marzo) 8 maggio 2025, n.17283

in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma 2, c.p. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato ex lege a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto.

Sì alla cedolare secca anche se il conduttore è imprenditore

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 7 maggio 2025, n. 12076

In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per il regime della c.d. cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.

Trasformazione omogenea progressiva: il consenso dei creditori non può presumersi

Cass. Civ. – Sez. III – 5 maggio 2025, n. 11819

In tema di trasformazione di una società di persone in una società di capitali (c.d. "trasformazione omogenea progressiva"), l'art. 2500-quinquies c.c. richiede necessariamente, ai fini della liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte anteriormente ad essa, una comunicazione formale da parte della società debitrice nei confronti dei creditori sociali, in assenza della quale il consenso di questi ultimi non può in alcun modo presumersi.

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