Effetti dell'istanza di rateazione del debito

13 Giugno 2025

Con il quesito in esame viene richiesto se il contribuente può impugnare l’ultima intimazione ricevuta dall'AdER eccependo la mancata notifica della cartella di pagamento precedentemente rateizzata nonché la prescrizione del credito?

Un contribuente, dall'estratto di ruolo apprende dell'esistenza a suo carico di una cartella di pagamento relativa a debiti risalenti in materia di Irpef. Al fine di evitare le conseguenze dell'attività esecutiva che avrebbero potuto compromettere la propria attività lavorativa (es. pignoramento del c/c), presenta a AdER istanza di rateizzazione della cartella di pagamento pagando una parte delle rate del piano. Successivamente, riceve da AdER un'intimazione di pagamento per lo stesso debito e, a distanza di un biennio, un secondo sollecito.  In tale ipotesi, può il contribuente comunque impugnare l'ultima intimazione ricevuta eccependo la mancata notifica della cartella di pagamento precedentemente rateizzata nonché la prescrizione del credito?

Occorre preliminarmente osservare che, anche senza scomodare la giurisprudenza, eccepire la mancata notificazione della cartella di pagamento è incompatibile, finanche da un punto di vista logico, con la richiesta di pagamento rateale della pretesa erariale. Parimenti, transitando poi dalla logica alla giurisprudenza, vero è che la domanda di rateizzazione del debito tributario non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, ma è altrettanto vero che la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito, incompatibile, come detto in premessa, con la contestazione di non avere ricevuto la notificazione della cartella di pagamento. Con riferimento, poi, all'eccezione di prescrizione, quantunque l'istanza di rateizzazione non costituisca acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa erariale, integra quel riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizioneex art. 2944 cc.

In tal senso il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti. Laddove, invece, l'istanza di rateizzazione non fosse stata presentata il contribuente, alla luce del più recente indirizzo di legittimità, avrebbe potuto impugnare anche la seconda intimazione per far valere la prescrizione decennale (trattandosi di Irpef) eventualmente maturata tra la data di notificazione della cartella a quella della notifica del primo avviso di intimazione (atto interruttivo). In tale circostanza, essendo l'intimazione assimilabile ad un sollecito di pagamento - non ricompreso espressamente nell'alveo degli atti impugnabili (i.e. facoltativamente impugnabile), anche se atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione - ben potrebbe il contribuente far valere l'eventuale prescrizione del credito tributario tramite l'impugnazione della seconda intimazione: in tal caso, il giudice sarebbe chiamato a verificarne il decorso tra la data di notifica della cartella e quella della prima intimazione.

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