Ottemperanza e decreto di liquidazione per gratuito patrocinio a spese dello Stato

Redazione Scientifica Processo amministrativo
27 Maggio 2025

Il rimedio dell'ottemperanza è esperibile per l'esecuzione del decreto giudiziale di liquidazione del compenso del difensore in caso di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stato, a condizione che il decreto sia divenuto definitivo per mancata proposizione della opposizione

Un avvocato presentava ricorso avanti il T.a.r. per la Campania per chiedere l'esecuzione del decreto di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale civile di Napoli e la condanna del Ministero della Giustizia al relativo pagamento, avendo depositato la relativa istanza sulla piattaforma Siamm (sistema informativo per le liquidazioni delle spese di giustizia) del predetto Ministero e lamentando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

Innanzi tutto, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa in materia, secondo la quale l'azione di ottemperanza è esperibile anche nell'ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio con riferimento ai decreti di liquidazione dei compensi del difensore nel caso siano divenuti definitivi, ossia se non è stata proposta opposizione ex artt. 84 e 170 del d.p.r. n. 115/2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) e dell'art. 115 del d.lgs. n. 150/2011.

Al riguardo, il Collegio ha precisato che l'art 112, comma 2, lett. c) del c.p.a. consente l'azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo per l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario; inoltre, nel caso di titoli comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro da parte di un'amministrazione dello Stato occorre verificare la sussistenza della condizione di procedibilità costituita dalla previa notifica del titolo esecutivo e dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Orbene, il Collegio, in linea con l'orientamento prevalente della giurisprudenza costituzionale, ha osservato che il decreto di liquidazione dell'Autorità giudiziaria, come  nel caso in esame, ha natura giurisdizionale. La giurisprudenza costituzionale, sebbene con alcune eccezioni, ha posto in stretta correlazione tali provvedimenti con l'esercizio del diritto costituzionale di azione e difesa in giudizio. Infatti, la decisione del giudice di attribuire il gratuito patrocinio è espressione della funzione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un diritto costituzionale, per cui i relativi provvedimenti hanno il regime degli atti di giurisdizione, e, perciò, non sono modificabili e revocabili dal giudice, essendo soggetti ai rimedi specifici di impugnazione previsti dal T.U. sulle spese di giustizia.

Il Collegio ha aggiunto che tali conclusioni attengono al provvedimento in materia di gratuito patrocinio adottato dall'Autorità giudiziaria, e non al diverso provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria adottata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, rispetto al quale la Corte costituzionale ha affermato che non ha natura giurisdizionale.

Riguardo all'ulteriore presupposto della definitività del provvedimento di liquidazione, il Collegio ha osservato che la ricorrente ha registrato il titolo sull'apposita piattaforma Siamm, quale unica modalità di notifica dei provvedimenti di liquidazione dei compensi al difensore per il gratuito patrocinio. Posto che dalla schermata esibita dalla ricorrente emerge lo stato della domanda “in attesa” e non risulta lo stato di “decreto opposto” (cioè oggetto di impugnazione ai sensi del T.U. spese di giustizia), in assenza di contrarie deduzioni della resistente amministrazione, il Collegio ha ravvisato la definitività del provvedimento di liquidazione del compenso di cui si chiede l'esecuzione ex art. 112, comma 1, lett. c) del c.p.a.

Sul punto il Collegio ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale in materia di ottemperanza ai decreti ingiuntivi non opposti secondo cui, in caso di mancata opposizione, il provvedimento di cui si chiede l'esecuzione definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato e ha valore di giudicato anche ai fini della proposizione del ricorso per l'ottemperanza.

D'altro canto, sulla condizione di procedibilità ovvero la sussistenza della notifica del titolo esecutivo e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni (ex art. 14 del d.l. n. 669/1996), il Collegio ha ritenuto che il caricamento dell'istanza di pagamento sulla piattaforma Siamm – unica modalità prevista per il deposito delle istanze di liquidazione nella specie - deve ritenersi equivalente alla notifica dell'atto all'amministrazione obbligata al pagamento. Risulta quindi rispettato il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorrente dalla data di caricamento della istanza di liquidazione sulla piattaforma Siamm.

Infine, quanto alla legittimazione passiva, il Collegio ha rilevato che l'amministrazione obbligata all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria è il Ministero della giustizia che è stata ritualmente evocata in giudizio ma non ha fornito la prova del pagamento.

Il T.a.r per la Campania ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza per il pagamento delle somme dovute all'avvocato.

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