La giurisdizione del giudice ordinario nel caso di esecuzione di una demolizione disposta dal giudice penale

Redazione Scientifica Processo amministrativo
10 Giugno 2025

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia di un privato che si oppone alla demolizione disposta dal comune in esecuzione di un giudicato penale, laddove non è contestata l'illegittimità degli atti o del procedimento amministrativo ma la valutazione del giudice penale, ritenuta errata.

Il ricorrente aveva appellato avanti il Consiglio di Stato la sentenza del Tar Lazio che aveva respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento del Comune di comunicazione dell'avvio del procedimento di demolizione di opere abusive e della data del sopralluogo per organizzare il cantiere della ditta aggiudicataria per la demolizione. L'ordine di demolizione trovava ragione nella sentenza del Tribunale penale di Civitavecchia. Il Tar per il Lazio aveva respinto il ricorso ritenendo irrilevante che il ricorrente non fosse l'autore degli abusi che avevano determinato la condanna e la sanzione penale accessoria della demolizione. Il  Consiglio di Stato aveva dichiarato inammissibile il ricorso rilevando che l'ordine di demolizione non costituiva un provvedimento amministrativo, ma un atto esecutivo di un giudicato penale di condanna, estraneo alla giurisdizione amministrativa. Quindi il ricorrente proponeva ricorso per cassazione e il Comune di Cerveteri si costituiva con controricorso.

Al riguardo la Corte ha ribadito il proprio consolidato orientamento in base al quale il perimetro del sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni di appello o in unico grado del giudice amministrativo è limitato solo alle ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione (di rifiuto di giurisdizione o diniego di giustizia); è escluso che in sede legittimità possano essere valutate le violazioni di legge, sostanziale o processuale, da parte del giudice amministrativo, essendo possibile solo il sindacato sull'accertamento del giudice munito della giurisdizione sul caso concreto.

Invece, nel caso di specie il ricorrente ha chiesto di accertare la giurisdizione amministrativa, avendo chiesto, in precedenza, la declaratoria di illegittimità del provvedimento amministrativo ordinativo della demolizione dell'immobile in ragione della errata qualificazione giuridica del ricorrente quale proprietario del bene immobile considerato abusivo.

La Corte ha precisato che le circostanze dedotte e la causa petendi della domanda vertono sulla contestazione della valutazione, ritenuta errata, del giudice penale, che aveva addebitato al ricorrente l'opera abusiva, sebbene lo stesso avesse acquistato l'immobile dopo la realizzazione delle opere abusive che erano attribuibili al precedente proprietario. Quindi in tale contesto processuale, pur considerando l'assunto del ricorrente sul concorrente potere del giudice penale e dell'amministrazione circa il provvedimento di demolizione dell'opera abusiva, le censure non riguardano le condizioni e/o le modalità esecutive del provvedimento di demolizione e neppure eventuali vizi interni al provvedimento, ma si riferiscono alla valutazione del giudice penale in sede di individuazione del soggetto colpevole dell'abuso perpetrato.

Quindi, la Corte ha chiarito che nel caso di specie, la concorrenza tra poteri diversi e autonomi in tema di condanna alla demolizione, con le relative ricadute sulla giurisdizione, determina la giurisdizione del giudice penale, non essendo stato contestato alcun vizio del procedimento o dell'atto amministrativo.

In conclusione, La Corte ha ribadito l'autonomia dell'ordine di demolizione del giudice penale, quale espressione di un potere sanzionatorio, ispirato all'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, rispetto all'ordine di demolizione adottato dal Comune, quale espressione dei poteri di vigilanza e governo del territorio che fanno capo all'autorità amministrativa

Le Sezioni Unite civili della a Corte di cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e respinto il ricorso confermando la sentenza Consiglio di Stato.

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