Principio di equivalenza e aliud pro alio
16 Giugno 2025
La società ricorrente ha impugnato l'atto con cui la stazione appaltante aveva disposto la sua esclusione dalla gara in quanto l'offerta non rispettava i requisiti minimi previsti dalla documentazione di gara a pena di esclusione. In particolare, la società aveva presentato la propria offerta nell'ambito del lotto avente ad oggetto la fornitura di “gel da barba” accompagnando la stessa da una dichiarazione di equivalenza. Nella scheda tecnica del prodotto, infatti, la società aveva evidenziato di aver offerto in alternativa a quanto richiesto (gel in flacone da 300 ml) una schiuma da barba in quanto non esisterebbe sul mercato il prodotto nella misura (300 ml) prescritta dal disciplinare di gara. Ciò considerato, la stazione appaltante aveva escluso la ricorrente dalla procedura in quanto il prodotto offerto era difforme da quello richiesto negli atti di gara e nella dichiarazione di equivalenza non veniva fornita alcuna argomentazione utile a provare l'equipollenza tra i due prodotti. Il Collegio ha rigettato il ricorso proposto precisando che l'onere della prova dell'equivalenza è a carico del partecipante alla procedura e che il principio non può essere invocato per offrire un bene radicalmente diverso da quello chiesto espressamente dalla stazione appaltante, vale a dire il c.d. aliud pro alio. Sul punto, nella sentenza si osserva come la ricorrente ben avrebbe potuto contestare i requisiti minimi del prodotto impugnando il bando di gara e non il solo atto di esclusione, come avvenuto nel caso di specie. |