Frontex: il Tribunale UE ha erroneamente valutato il nesso di causalità

La Redazione
17 Giugno 2025

Nell'ambito di un'operazione di rimpatrio contro una famiglia siriana il Tribunale UE ha erroneamente valutato il nesso di causalità tra la condotta di Frontex e i danni per i quali la famiglia ha chiesto il risarcimento.  

Una famiglia di cittadini curdo-siriani subiva rimpatrio aereo dalla Grecia verso la Turchia, nell'ambito di un'operazione congiunta coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex).

Una volta arrivata in Turchia, la famiglia inizialmente prendeva un'abitazione fuori dal campo dei rifugiati, poi decideva di fuggire in Iraq e impugnava l'operazione di rimpatrio, ritenendo che Frontex avesse mancato di verificare l'esistenza di un provvedimento formale contro di loro, in violazione dei diritti fondamentali, primo fra tutti il principio di non refoulement. Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Il Tribunale UE, con la sentenza 6 settembre 2023, causa T-600/21, ha rigettato il ricorso, rilevando la mancata prova, in assenza di tutti i presupposti necessari, del nesso causale tra la condotta asseritamente illecita di Frontex e il danno dedotto, anche alla luce del fatto che Frontex non è competente a valutare la legittimità dei provvedimenti di rimpatrio o delle domande di protezione internazionale.

I cittadini siriani hanno impugnato la decisione del Tribunale, affermando che avesse erroneamente considerato il loro ricorso diretto contro la decisione delle autorità greche, invece che contro le modalità di esecuzione dei propri obblighi da parte di Frontex.

Proprio tale errata qualificazione avrebbe portato a escludere il nesso di causalità.

Nel depositare le proprie conclusioni, l'avv. generale Tamara Ćapeta propone l'annullamento della sentenza impugnata con conseguente rinvio della causa al Tribunale, alla luce di una possibile duplice lettura:

Secondo una prima interpretazione, il Tribunale avrebbe frainteso gli argomenti in primo grado, reputando il ricorso diretto a contestare la decisione di rimpatrio, invece che la mancata verifica, da parte di Frontex, che un provvedimento di rimpatrio fosse stato effettivamente emesso.

Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato i concetti di imputazione e causalità, attribuendo alla Grecia l'inazione di Frontex.

Adottando una diversa prospettiva, il Tribunale ha ritenuto anche che Frontex non fosse tenuta a rispondere dei danni sofferti dai cittadini siriani, in quanto il suo compito consiste esclusivamente nel sostenere le operazioni di rimpatrio decise dagli Stati membri, ma non spetterebbe a Frontex la verifica dell'esistenza di una decisione di rimpatrio esecutiva.  

Invece, alla luce del Regolamento (UE) 2016/1624, Frontex ha l'obbligo di verificare la sussistenza di un'effettiva decisione di rimpatrio nei confronti di tutti i destinatari di un'operazione congiunta, al fine di garantire il rispetto del principio di non refoulment.

Inoltre, la responsabilità dei rimpatri in capo agli Stati non esclude automaticamente un'attribuzione di responsabilità anche nei confronti di Frontex in quanto, in caso contrario, Frontex non potrebbe mai essere ritenuta responsabile.

Nel caso di specie, il Tribunale non avrebbe dovuto escludere in maniera automatica la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di Frontex e i danni occorsi ai cittadini siriani, né può affermarsi che le loro azioni abbiano fatto venir meno il nesso di causalità, in quanto, come dimostrato da consolidata giurisprudenza,  la Corte rileva l'interruzione di tale vincolo per la condotta di una delle parti esclusivamente nell'ambito di attività commerciali e non nel caso di una possibile violazione di diritti fondamentali (come il principio di non refoulement).