Danni da vaccino: le conclusioni dell’avv. generale sul termine di prescrizione in caso di malattie progressive

La Redazione
19 Giugno 2025

Secondo l'avv. generale Medina un'applicazione generalizzata del termine decennale in caso di malattie a formazione progressiva contro danni causati da vaccini è contrario al diritto comunitario, in quanto non garantisce il diritto a un'effettiva e piena tutela giudiziaria.

LF, cittadina francese, si sottoponeva a vaccino nel marzo 2003 e dal 2004 iniziava a sviluppare una serie di disturbi di cui, nel 2008, veniva riconosciuto come causa un componente del vaccino. Le condizioni della donna si stabilizzavano nel 2016.

LF agiva in giudizio contro l'azienda produttrice per i danni causati dal prodotto difettoso, ma il tribunale nazionale respingeva le sue pretese per scadenza del termine di prescrizione, posizione confermata in appello, ma rifiutata dalla Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza, affermando che, per i danni prodotti da malattie a formazione progressiva, il termine di prescrizione decorre solo dal momento in cui il danno alla salute si è stabilizzato.

Il giudice del rinvio si è rivolto alla Corte di giustizia UE, perché interpreti la disciplina applicabile alla luce della Direttiva 85/374/CE.

Nel depositare le proprie conclusioni, l'avv. generale Laila Medina ribadisce come la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi consenta al danneggiato di esercitare i propri diritti entro il termine di prescrizione di dieci anni, a condizione che il danno sia, almeno in parte, imputabile allo Stato e non dipenda unicamente da caratteristiche del prodotto.

Ad esempio, ciò avviene nel caso in cui lo Stato manchi di rimuovere dal mercato un prodotto dichiarato poco sicuro o ne ignori i rischi.

Secondo l'avv. generale, un'applicazione incondizionata del termine di decadenza decennale (art. 11 della Direttiva 85/374/CE) non rispetta il diritto fondamentale a una tutela giudiziaria effettiva previsto dalla Carta dei diritti UE, in quanto non tiene conto delle circostanze particolari in cui si trova chi soffre di una patologia a formazione progressiva, le cui condizioni di salute potrebbero non stabilizzarsi entro la scadenza del termine.

L'art. 11 della Direttiva 85/374/CE dovrebbe godere di una autonoma e uniforme interpretazione in tutto il territorio dell'Unione e la sua stessa formulazione non consente di deferire agli Stati membri il compito di stabilire il termine da cui la prescrizione inizia a decorrere.

Inoltre, il collegamento con la "consapevolezza" del danneggiato deve essere inteso in modo tale da consentirgli di provare ogni elemento necessario (danno, difetto e nesso causale) a ottenere il pieno risarcimento.

Un termine eccessivamente anticipato potrebbe impedire a chi soffre di malattie a formazione progressiva di disporre di tutti gli elementi per agire in giudizio e ciò potrebbe tanto scoraggiarli dall'agire tempestivamente, quanto indurli a proporre azioni frammentarie per non incorrere nella prescrizione.

Per salvaguardare il diritto fondamentale a una tutela giudiziaria effettiva il termine decennale non può, quindi, iniziare a decorrere prima che le condizioni di salute del danneggiato si siano stabilizzate, intendendo con questo il momento in cui le sue condizioni mediche cessano di evolvere.