Il Tribunale di Bologna sulla formazione di classi “non votanti” e "sottoclassi" nel PRO

La Redazione
23 Giugno 2025

Il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (c.d. PRO), esprimendosi su alcune criticità legate alla previsione di classi non votanti e di sottoclassi, nonché alla valutazione della fattibilità del piano operata dall’attestatore.

La pronuncia giunge all'esito di un ricorso ex art. 64-bis c.c.i.i. (piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, c.d. PRO). Il Tribunale aveva precedentemente richiesto alla ricorrente dei chiarimenti in relazione alla formazione di classi non votanti e di classi a loro volta distinte in “sottoclassi”.

Quanto alla previsione nel piano di classi non votanti, dai chiarimenti forniti dalla ricorrente si evince che «il riferimento alle Classi non votanti mirava ad assicurare visibilità ai creditori non interessati dal Piano di ristrutturazione perché integralmente soddisfatti o perché titolari di crediti non ancora venuti a scadenza».

Il Tribunale ricorda tuttavia che (tanto secondo la direttiva Insolvency, quanto secondo il codice della crisi, artt. 85, commi 2 e 3, e 109, comma 5) la previsione di “classi” di creditori serve per «assicurare una diretta correlazione tra la distribuzione delle perdite di realizzo previste negli strumenti regolazione della crisi (cfr. Considerando 44) e potere di voto». Da qui, in sintesi, discende «l'impossibilità di assegnare il valore di segmentazione omogenea dei creditori alle Classi formulate per i creditori non votanti». Infatti «proprio il comma 7° dell'art. 64 bis CCII ribadisce la ineludibile connessione tra classificazione del credito quale evidenza concorsuale del pregiudizio atteso per i creditori “omogenei” e voto, quale evidenza del consenso/dissenso alla falcidia proposta e ai tempi di adempimento previsti».

Quanto alla previsione di sottoclassi, il tribunale ribadisce quanto già affermato con suo precedente pronunciamento (Trib. Bologna 16 maggio 2025): «appare all'evidenza estranea alla ratio fondativa delle classi la previsione di sottoclassi all'interno di un'unica classe, sottoclassi allocative di privilegi diversi per percentuali distributive diverse, dovendo al riguardo ricordarsi come l'omogeneità delle posizioni giuridiche (che riguardano la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo) e degli interessi economici (riferiti alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito, ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare) non può ritenersi ex se radicata nell'unità del soggetto titolare (Ag. Entrate), a fronte peraltro di un diverso grado di soddisfazione di ogni singola sottoclasse».

Quanto, infine, alla fattibilità del piano, il Tribunale segnala:

  • «la mancanza dell'analisi storica dell'andamento della società ricorrente quanto meno negli ultimi tre anni, analisi ritenuta indispensabile dalla scienza aziendale per la corretta evidenziazione delle cause della crisi». Tale mancanza «priva di ogni riscontro concreto la sostenibilità del Piano per gli anni a venire». Il Piano, al contrario, risulta del tutto acriticamente fondato su: (i) incremento della domanda di riparazione dei veicoli per il diminuito acquisto di auto nuove; (ii) un parallelo incremento della tariffazione oraria addebitata al cliente.
  • L'inattendibilità di ogni riferimento alle cause della crisi innescata nel 2007, atteso che dai bilanci 2021-2024 emerge in tali anni una disastrosa gestione con emersione nel solo bilancio 2024 di perdite superiori a Euro 4,4 ml, il che rende ictu oculi evidente «la rilevanza e la sistematicità delle condizioni antieconomiche di gestione dell'impresa, non recuperabile per il tramite di una mera correzione tariffaria e riduzione dei costi»;
  • «La mancata previsione e strutturazione di adeguati assetti organizzativi indispensabili a sostenere il Piano rende ancora più evidente l'assoluta aleatorietà del Piano e della attestazione correlata».

Per tali motivi, il tribunale dichiara l'inammissibilità del ricorso ex art. 64-bis c.c.i.i.

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