Sulla revocazione straordinaria, sulla richiesta di trasmissione degli atti alla procura della Repubblica e sul patrocinio a spese dello Stato
24 Giugno 2025
Il caso in esame riguarda la richiesta di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto l'appello proposta da una società che aveva realizzato lavori di riqualificazione e restauro di diversi immobili siti in un antico Borgo. La società sosteneva di aver acquisito la proprietà dell'intero Borgo, ivi incluso il piazzale e la corte, per cui aveva presentato un progetto di frazionamento catastale. L'Agenzia delle Entrate, però, aveva riportato la situazione catastale alla condizione precedente, perché non risultava accertata la proprietà delle aree cortilizie in capo alla ricorrente. Quindi, il Comune aveva adottato una serie di atti inibitori e repressivi dell'attività edilizia intrapresa, che venivano impugnati dalla società dinanzi al T.a.r. per il Lazio, che aveva respinto i motivi delle domande di annullamento. In via preliminare, il Collegio non ha ritenuto di dover provvedere sulla richiesta di un'associazione convenuta di trasmissione degli atti alla procura della Repubblica, non essendo stati indicati precisamente i presunti reati e non introducendo, tale richiesta, una domanda in senso proprio ex artt. 29,30,31 del c.p.a. sulla quale il giudice deve pronunciare ex art. 112 c.p.c. Quanto al merito, il Collegio, ha sottolineato che ex art. 106 c.p.a. le sentenze del g.a sono impugnabili per revocazione, nei casi tassativi e nei modi di cui agli artt. 395 e 396 c.p.c. La revocazione ordinaria concerne vizi già conoscibili dalla parte soccombente al momento della pubblicazione della sentenza (art. 395, nn. 4 e 5 c.p.c.); quella straordinaria i vizi noti dopo la pubblicazione della sentenza, a seguito della scoperta di fatti prima sconosciuti (art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c.). Questa diversità influisce sul termine per proporre l'impugnazione: per la revocazione straordinaria, il termine semestrale decorre dalla scoperta o dalla conoscibilità del vizio e non dalla pubblicazione della sentenza, come per la revocazione straordinaria. Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che la sentenza fosse viziata da un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. in quanto, pur riportando le censure proposte con l'appello, ne avrebbe poi omesso l'esame. Tuttavia, ad avviso del Collegio non è stata dimostrata l'esistenza di un errore di fatto revocatorio, perché le critiche mosse dalla ricorrente attengono alla valutazione del giudice degli atti del giudizio. Nella sentenza, il Consiglio di Stato ha considerato ampiamente le censure dedotte dalla società e le controdeduzioni delle parti avversarie, concludendo che i dubbi sulla prova della proprietà privata delle aree non fossero stati fugati dalla ricorrente. Si tratta della valutazione delle argomentazioni e delle prove rispetto alle quali non risulta alcun “errore di fatto”, ossia l'errata affermazione dell'esistenza o inesistenza di un dato della realtà oggettivo, che non può essere contestata in sede di revocazione, domandando un nuovo e inammissibile apprezzamento del thema decidendum e di quello probandum del giudizio definito con la sentenza revocanda. In proposito il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza, per cui l'errore revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale, l'interpretazione e la corretta lettura dei documenti di causa e le risultanze processuali, come percepite dal giudice nella loro oggettività, né l'omesso esame di un'argomentazione di una delle parti a sostegno di una sua censura o eccezione, perché ciò attiene all'ampiezza della motivazione e non integra un “errore di fatto”. Con il secondo e il terzo motivo la ricorrente ha invocato l'ipotesi di revocazione di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c., sostenendo che alcuni documenti sarebbero stati reperiti dopo la conclusione del precedente giudizio e risulterebbero decisivi per un diverso esito della controversia. Al riguardo, il Collegio ha ritenuto che nessuno dei documenti indicati dalla ricorrente fosse decisivo. In particolare, in riferimento alla relazione del dirigente comunale, recante considerazioni generali e soggettive che non provano alcun “fatto” e non vincolano il libero apprezzamento del giudice, ha ritenuto non dimostrata neppure la tempestività del ricorso per revocazione rispetto al suo ritrovamento. Infatti, agli atti del giudizio era già presente una deliberazione del consiglio comunale che riferiva testualmente il contenuto della citata relazione per cui, la stessa era stata conosciuta e oggetto della valutazione del giudice, in primo grado e in appello. Infine, sulle spese, il Collegio ha stabilito che se risulta vincitrice la parte ammessa al gratuito patrocinio non è necessario, ex art 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, adottare il decreto di liquidazione dell'onorario del difensore della parte ammessa, per evitare ingiustificate duplicazioni solutorie ai danni dell'erario. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. |