In tema di inammissibilità dell’intervento in sede di ottemperanza per chiarimenti e sull’oggetto del giudizio di ottemperanza
01 Luglio 2025
Il Tar del Lazio con la sentenza in commento (Sez. II bis, 9 giugno 2025 n. 11189) ha fornito chiarimenti in tema di intervento adesivo dipendente nel giudizio di ottemperanza-chiarimenti promosso ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a. Con ricorso di ottemperanza - chiarimenti Roma Capitale aveva chiesto al T.a.r. Lazio chiarimenti sulle modalità di esecuzione della propria sentenza (confermata dal Consiglio di Stato), per eseguire l'obbligo di corrispondere, a fronte dell'omessa attuazione della compensazione urbanistica, una somma pari all' ”indennità di esproprio", in favore della società ricorrente, proprietaria del Parco ceduto al Comune per opere di riqualificazione edilizia. Il Commissario ad acta nominato dal T.a.r. aveva chiesto al Collegio chiarimenti circa le modalità di esecuzione del giudicato. Il Consorzio tra i proprietari di aree interne al Parco per l'esecuzione, a loro spese, delle opere di attrezzaggio dello stesso, ha spiegato intervento ad adiuvandum, riferito al giudizio di ottemperanza promosso nei confronti di Roma Capitale, per l'accertamento che gli oneri di attrezzaggio del Parco ed i relativi oneri consortili avrebbero dovuto essere sopportati dal Comune. Il Collegio, in via pregiudiziale di rito, ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum spiegato dal Consorzio e dallo stesso riferito al giudizio di ottemperanza avverso Roma Capitale proposto dalla società proprietaria del Parco. L'articolo 50, comma 3, c.p.a. stabilisce che il deposito dell'atto di intervento, di cui all'articolo 28, comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza. Pertanto, la parte che interviene nel processo amministrativo, aderendo alla posizione di una delle parti deve depositare il proprio atto di intervento almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza. Il termine è perentorio, quindi non rispettarlo comporta l'inammissibilità dell'intervento. Nel caso specifico l'intervento, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, è avvenuto dopo il suddetto termine, quindi è risultato tardivo e inammissibile. Inoltre, il Collegio ha evidenziato che il giudizio di ottemperanza - chiarimenti, che è diverso dal giudizio di ottemperanza, può essere proposto soltanto dal soggetto tenuto a eseguire la sentenza, ossia la parte soccombente e il Commissario ad acta. Quindi, non residua spazio per l'instaurazione del contraddittorio con ulteriori soggetti che non hanno partecipato al giudizio di ottemperanza principale, ossia al giudizio dal quale scaturisce l'ottemperanza chiarimenti. In particolare, l'intervento ad adiuvandum (di natura adesiva dipendente) ha lo scopo di corroborare le allegazioni del ricorrente poste alla base delle sue richieste. Invece, nel giudizio di ottemperanza-chiarimenti, le domande del ricorrente sono state già accolte, come nella specie, oppure, sono state respinte, cosicchè difetta la funzione propria dell'atto di intervento. Pertanto, l'intervento spiegato nell'ambito del diverso giudizio dell'ottemperanza-chiarimenti deve ritenersi del tutto illegittimo e irrituale D'altra parte, sul piano del diritto, il Collegio ha chiarito che l'azione di ottemperanza-chiarimenti, ex articolo 112, comma 5, cpa, è ammissibile solo quando ci sono effettivi dubbi interpretativi sulla portata del giudicato e sulle modalità concrete di esecuzione. Costituisce un supporto per l'amministrazione in caso di difficoltà reali nella comprensione del "decisum", cui dare seguito nella successiva attività provvedimentale senza ampliare l'oggetto del giudizio a questioni non esaminate nella sentenza di cui si chiede l'ottemperanza. L'azione ottemperanza-chiarimenti non può essere proposta per sottoporre al giudice questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell'esecuzione della sentenza nell'ambito del rapporto tra le parti e l'Amministrazione. In altre parole, il rimedio serve a far eseguire ciò che è già stato deciso, e non a rimettere in discussione la decisione stessa. Sul punto il Collegio ha posto in rilievo che il ricorso ottemperanza-chiarimenti ha natura esecutiva, per cui può essere proposto solo per richieste concrete e rilevanti in ordine al giudicato da attuare. Non è ammissibile per sollevare questioni interpretative che potrebbero portare a un nuovo giudizio o anticipare un giudizio sulla futura attività dell'Amministrazione. Nello specifico, il Collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso di ottemperanza-chiarimenti proposto da Roma Capitale in primis perché il dictum giudiziale da interpretare concerne il pagamento del controvalore economico del prezzo delle aree oggetto di cessione, per cui ogni altra eventuale e diversa posta attiva o passiva non è oggetto del thema decidendum. Infatti, Roma Capitale avrebbe dovuto e potuto sollevare tale questione nel giudizio di ottemperanza, e poi chiedere l'ottemperanza di chiarimenti sulla quantificazione degli oneri per l'attrezzaggio del parco e l'individuazione del soggetto onerato, e non, invece, un quesito interpretativo del giudicato da ottemperare, che rappresenta un motivo nuovo. In secondo luogo, l'omessa individuazione delle aree di atterraggio da parte di Roma Capitale implica che non possano essere applicati i presupposti deliberati dal Consiglio comunale per la cessione delle aree, perché il pagamento del controvalore economico non è più sussumibile nell'ambito della compensazione urbanistica. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sul ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a., ha dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato dal Consorzio e ha fornito a Roma Capitale e al Commissario ad acta i chiarimenti da essi richiesti. |