Il decreto interdittivo a contrarre con la P.A. è legittimo anche se adottato dopo la revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale

30 Giugno 2025

L'adozione del decreto interdittivo a contrarre con la pubblica Amministrazione in data successiva alla revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro non elide la legittimità dell'atto, trattandosi di una misura accessoria, meramente ricognitiva di una condizione già realizzatasi e rilevante ai fini pubblicistici sebbene cessata.

Il fatto. La società ricorrente chiedeva l'annullamento del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, è stato adottato un provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche Amministrazioni, per il periodo in cui la società è risultata destinataria di un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, poi revocato.

La ricorrente lamentava l'illegittimità, per assenza dei presupposti, del provvedimento interdittivo, atteso che alla data della sua emanazione la sospensione dell'attività era già stata revocata. A parere della società, il decreto del Ministero emesso dopo la cessazione della causa che lo giustifica risulta altresì lesivo in quanto potenzialmente idoneo a pregiudicare la partecipazione a future gare d'appalto, nonostante la regolarizzazione intervenuta.

La decisione del TAR. La sentenza chiarisce che l'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 impone espressamente che «per tutto il periodo della sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione» e prevede la comunicazione del provvedimento di sospensione all'ANAC nonché al Ministero competente al fine dell'adozione del provvedimento interdittivo. E che tali previsioni sono state interpretate in senso coerente e costante nel senso che il decreto interdittivo debba comunque essere adottato anche in caso di sopravvenuta revoca della sospensione, purché essa abbia comunque prodotto effetti.

Nel caso in esame, per il periodo intercorrente, l'impresa è risultata effettivamente sospesa dall'esercizio dell'attività per una grave violazione delle misure di prevenzione del rischio di caduta dall'alto, con conseguente necessità, ai sensi della normativa sopra richiamata, di cristallizzare l'effetto interdittivo, sia pure per il solo periodo in cui la sospensione era in vigore.

Tale lettura – aggiunge il Collegio – risulta confermata dalla prassi in materia (v. circolari n. 1733/2006 del MIT e n. 33/2009 del Ministero del Lavoro) che chiarisce che il provvedimento di interdizione «è strettamente legato alla effettiva durata del provvedimento di sospensione» e che, laddove la sospensione sia stata efficace anche solo per un giorno, il decreto interdittivo va comunque emesso, anche se con efficacia temporalmente limitata.

Conseguentemente, il TAR ha respinto il ricorso.

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