Nero Champagne: la pronuncia del Tribunale UE sul marchio DOP

La Redazione
30 Giugno 2025

Il diritto UE riconosce la validità della presunzione secondo cui i prodotti recanti nel proprio nome l'indicazione DOP sono conformi alla disciplina prevista per i marchi di origine controllata, ma tale presunzione può essere superata nel caso in cui sussistano validi elementi di prova circa lo sfruttamento, da parte del marchio, della registrazione di garanzia.

Nel 2019, la società italiana Nero Lifestyle depositava presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione del marchio denominativo “Nero Champagne”. Tal domanda riguardava, tra i vari prodotti e servizi, alcuni «vini conformi al disciplinare della [DOP] “Champagne”».

Il Comité interprofessionnel du vin de Champagne e l'Institut national de l'origine et de la qualité si sono opposti alla registrazione con la motivazione, in particolare, che il marchio DOP «Champagne» fosse già registrato dal 1973 e che “Nero Champagne” avrebbe potuto approfittare abusivamente della notorietà e della garanzia di provenienza dei prodotti a marchio DOP.

A seguito del respingimento parziale dell'opposizione da parte di EUIPO, gli organi professionali si sono rivolti al Tribunale dell'UE che, invece, ha annullato la decisione dell'EUIPO, alla luce delle seguenti considerazioni:

Il diritto dell'Unione prevede che la registrazione di un marchio recante la denominazione “DOP” possa essere rifiutata nel caso in cui il marchio non sia conforme al disciplinare del prodotto di riferimento, il suo uso sfrutti la notorietà di una DOP o se sia idoneo a veicolare un'indicazione ingannevole relativa alla provenienza o all'origine di detto prodotto.

Esiste una presunzione (valida anche per i prodotti apparentemente conformi) per cui i prodotti recanti l'indicazione DOP non sfruttano abusivamente la reputazione di provenienza e garanzia connessa a tale denominazione, ma tale presunzione può essere superata in giudizio da validi elementi di prova.

L'EUIPO, nel caso di specie, ha commesso un errore di diritto ritenendo che tale presunzione non potesse essere mai messa in discussione, pur in presenza di validi elementi di prova. Dall'altro, ha violato il proprio obbligo di motivazione, non illustrando in maniera soddisfacente perché gli elementi depositati non fossero sufficienti a rovesciare la presunzione.

Infine, l'indicazione “nero” riferito a un vino potrebbe essere percepito dal consumatore come evocativo del vitigno dello champagne o del suo colore, veicolando l'informazione falsa che esista uno “champagne nero” mentre, secondo il disciplinare DOP, lo champagne può essere solo di colore bianco o rosato.