Validità dell’offerta tra firma digitale e analogica

01 Luglio 2025

In assenza di una piattaforma telematica di negoziazione che consenta la gestione integralmente digitalizzata della procedura, è possibile ricorrere ad una combinazione della forma analogica con quella elettronica: in questi casi, l'allegazione di copia del documento di riconoscimento dell'offerente e la firma digitale sono idonei a garantire l'autenticità e la paternità dell'offerta.

Il caso. La vicenda trae origine da una procedura di gara indetta dal Ministero dell’Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa per la cessione di un aeromobile mediante offerte al rialzo sul prezzo a base d’asta.

L’operatore economico non aggiudicatario proponeva ricorso innanzi al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione disposta nei confronti di un altro operatore.

In particolare, il ricorrente lamentava che l’amministrazione resistente avesse disatteso la clausola del bando in forza della quale l’offerta economica sarebbe dovuta essere firmata digitalmente da parte del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.

Al riguardo, lo stesso istante deduceva che l’offerta dell’aggiudicatario era stata digitalmente sottoscritta da un soggetto sprovvisto di procura speciale e munito di semplice delega.

Sulla procedura di gara priva di una piattaforma telematica di negoziazione. Nella vicenda in esame, il TAR Lazio ha rilevato innanzitutto che il bando di gara avesse previsto, per la formulazione delle offerte, un sistema “ibrido” che, pur essendo privo di una piattaforma telematica di negoziazione, acquisiva le offerte tramite PEC. Il tutto, adottando comunque una serie di accorgimenti in grado di salvaguardarne l’immodificabilità e la segretezza fino al momento della loro apertura.

Ciò premesso, il giudice amministrativo si è soffermato sulla possibilità di combinare la forma analogica e la forma elettronica in assenza di una piattaforma telematica di negoziazione.

Al riguardo, ha osservato innanzitutto che l’allegazione della copia di un documento di riconoscimento dell’istante costituisce una delle modalità per attribuire giuridicamente un atto al suo autore, sia esso una dichiarazione di scienza (come una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà), oppure una dichiarazione di volontà (come un’istanza).

In particolare, poi, il TAR ha rilevato che nell’offerta di gara, la presenza della copia di un documento di riconoscimento è in grado non solo di fondare l’autenticità della firma su un documento direttamente presentato dall’interessato alla pubblica amministrazione, ma anche di dimostrare il conferimento del potere di rappresentanza.

Diversamente opinando, e dunque ritenendo illegittima un’offerta in cui la combinazione della forma analogica con quella elettronica concorra comunque ad assicurare la paternità e l’immodificabilità, si violerebbe il principio del risultato e del favor partecipationis, che impongono di ricercare soluzioni interpretative dirette a promuovere la più ampia competizione.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice amministrativo ha respinto il ricorso proposto.

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