Misure cautelari nella composizione negoziata: necessario il bilanciamento degli interessi coinvolti
03 Luglio 2025
Il Tribunale di Milano ha ritenuto che, nell’ambito della composizione negoziata, non possa essere accolta la richiesta di misura cautelare consistente nell’inibitoria, per i creditori, di ricorrere agli ordinari rimedi negoziali, in caso di mancato pagamento di quanto dovuto maturato nel corso delle trattative (nel caso di specie – a fronte del mancato pagamento dei canoni di locazione/affitto d’azienda maturati nel corso della composizione negoziata – veniva richiesta l’inibitoria, nei confronti dei landlords, del diritto di esercitare la risoluzione per inadempimento, con inibitoria della facoltà di incamerare i depositi cauzionali a garanzia delle obbligazioni assunte, nonché l’inibitoria della risoluzione per la mancata ricostituzione dei depositi cauzionali in tutto o in parte incamerati nel corso della composizione negoziata). Il Tribunale rileva in primo luogo che «costituisce corollario delle misure protettive tipiche l’inibitoria per i creditori- e quindi anche per i landlords - di risolvere i contratti pendenti per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive». Tuttavia, l’ulteriore provvedimento richiesto in via cautelare – funzionale ad evitare che se anche nel corso della composizione negoziata non siano corrisposti i canoni di locazione/affitto d’azienda – venga esercitata la risoluzione contrattuale e vengano acquisiti i depositi cauzionali, ovvero richiesto il ripristino dei depositi cauzionali già incamerati, «rischierebbe di determinare una asimmetria disfunzionale e non sostenibile, contraria ai principi di equità e proporzionalità che devono guidare il bilanciamento tra esigenze di tutela del debitore e salvaguardia delle ragioni creditorie» Il Tribunale rileva infatti che la valutazione del periculum sotteso all’istanza cautelare non può «essere condotta in modo esclusivamente sbilanciato, focalizzando l’attenzione unicamente sulla posizione del debitore, ma richiede un necessario contemperamento tra gli interessi in gioco, imponendosi al giudice un’analisi complessiva degli effetti pregiudizievoli che l’accoglimento della misura potrebbe produrre anche nella sfera giuridico-patrimoniale dei creditori coinvolti». Applicando tale principio al caso concreto, il Tribunale nota che «La mancata corresponsione dei canoni di locazione relativi agli immobili strumentali all’attività d’impresa, regolarmente utilizzati nel corso della composizione negoziata, soprattutto per la tipologia di immobili, di regola di notevolissime dimensioni, rischia di comportare un imponente pregiudizio economico diretto e reiterato per i proprietari degli immobili (…)». In chiusura, osserva il Tribunale che «neppure nelle procedure concorsuali i contratti pendenti possono essere proseguiti senza il reciproco regolare adempimento delle obbligazioni poste a carico delle parti (artt.97, 172 CCII). A fortiori, in sede di composizione negoziata – procedura a carattere volontario, stragiudiziale e non coercitivo – l’imprenditore è tenuto a osservare un comportamento improntato alla buona fede e alla correttezza, principi che impongono il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali in corso, specialmente quando si tratti di rapporti di rilevante entità economica e con controparti di dimensioni non sempre significative». |