Stalking condominiale: il questore deve motivare il rigetto dell’istanza di ammonimento?

La Redazione
07 Luglio 2025

L'omessa comunicazione dei motivi ostativi e l'omessa audizione dei testi indicati nell'istanza di ammonimento per stalking condominiale comportano l'illegittimità del provvedimento di rigetto per difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio procedimentale.

In tema di ammonimento per stalking condominiale, il provvedimento di rigetto emesso dal questore deve essere adeguatamente motivato e preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, al fine di consentire all’istante l’integrazione del contraddittorio tramite produzione di eventuale documentazione a sostegno.

L'omessa audizione delle persone informate integra un vizio che legittima l'annullamento del provvedimento negativo, in quanto l'assunzione dei testi è funzionale a cristallizzare la verità sui fatti e garantire la correttezza della fase precontenziosa amministrativa, volta a prevenire comportamenti lesivi della libertà individuale idonei ad avere rilievo penale.

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