Causa “Condor”: il Tribunale UE respinge il ricorso di Ryanair
07 Luglio 2025
Con decisione datata 26 luglio 2021, la Commissione europea aveva approvato la misura di aiuto individuale decisa dalla Germania a favore della compagnia aerea charter tedesca Condor Flugdienst GmbH (in prosieguo: la «Condor») che mirava a riparare i danni subiti da quest'ultima a causa della pandemia da Covid-19 e delle conseguenti restrizioni ai viaggi nel periodo compreso tra il marzo e dicembre 2020. La misura consisteva in due prestiti, concessi dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau (istituto di credito per la ricostruzione; in prosieguo: la «KfW») e accompagnati da una garanzia di Stato, per un importo nominale complessivo di € 400 milioni. L'elemento di aiuto di tale misura ammontava a € 144,1 milioni. Ryanair ha contestato detta decisione innanzi al Tribunale dell'UE, ma il Tribunale ha respinto il ricorso, con le seguenti motivazioni: Per quanto riguarda la ricevibilità, constata anzitutto che Ryanair non ha dimostrato di essere individualmente interessata alla decisione della Commissione, e pertanto non può contestarne la fondatezza. Il ricorso è, invece, ricevibile nella parte sul mantenimento dei diritti procedurali di Ryanair. Infatti, la Commissione ha adottato la decisione impugnata al termine di un esame preliminare, senza avviare il procedimento d'indagine formale, privando Ryanair della possibilità di depositare le proprie osservazioni. Tuttavia, Ryanair non è riuscita a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi circa la compatibilità della misura con il mercato interno tedesco. Il fatto che la Condor fosse un'impresa in difficoltà che ha beneficiato di un aiuto per il salvataggio e di un aiuto per la ristrutturazione non impedisce che essa benefici anche di un aiuto nel contesto della pandemia di Covid-19, purché siano soddisfatte le condizioni per ottenere ciascuno dei sussidi. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che gli indizi depositati da Ryanair per mettere in dubbio la conformità della misura in questione con l'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, non fossero sufficienti a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi quanto al nesso di causalità diretto tra le restrizioni di viaggio conseguenza della pandemia da Covid-19 e i danni subiti da Condor. Infatti, considerata singolarmente, la Condor era un'impresa sana e redditizia le cui difficoltà erano connesse a quelle della sua società madre. La Commissione poteva quindi attendersi che gli investitori manifestassero un interesse per la sua acquisizione. |