Causa “Condor”: il Tribunale UE respinge il ricorso di Ryanair

La Redazione
07 Luglio 2025

Il Tribunale UE ha respinto il ricorso di Ryanair contro l'approvazione da parte della Commissione dell'aiuto irrogato dalla Germania a favore della compagnia aerea Condor per i danni subiti nel corso del 2020 in conseguenza della pandemia da Covid-19. Ryanair, in particolare, non è riuscita a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento di indagine formale a causa di dubbi sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno.

Con decisione datata 26 luglio 2021, la Commissione europea aveva approvato la misura di aiuto individuale decisa dalla Germania a favore della compagnia aerea charter tedesca Condor Flugdienst GmbH (in prosieguo: la «Condor») che mirava a riparare i danni subiti da quest'ultima a causa della pandemia da Covid-19 e delle conseguenti restrizioni ai viaggi nel periodo compreso tra il marzo e dicembre 2020.

La misura consisteva in due prestiti, concessi dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau (istituto di credito per la ricostruzione; in prosieguo: la «KfW») e accompagnati da una garanzia di Stato, per un importo nominale complessivo di € 400 milioni. L'elemento di aiuto di tale misura ammontava a € 144,1 milioni.

Ryanair ha contestato detta decisione innanzi al Tribunale dell'UE, ma il Tribunale ha respinto il ricorso, con le seguenti motivazioni:

Per quanto riguarda la ricevibilità, constata anzitutto che Ryanair non ha dimostrato di essere individualmente interessata alla decisione della Commissione, e pertanto non può contestarne la fondatezza.

Il ricorso è, invece, ricevibile nella parte sul mantenimento dei diritti procedurali di Ryanair. Infatti, la Commissione ha adottato la decisione impugnata al termine di un esame preliminare, senza avviare il procedimento d'indagine formale, privando Ryanair della possibilità di depositare le proprie osservazioni.

Tuttavia, Ryanair non è riuscita a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi circa la compatibilità della misura con il mercato interno tedesco.

Il fatto che la Condor fosse un'impresa in difficoltà che ha beneficiato di un aiuto per il salvataggio e di un aiuto per la ristrutturazione non impedisce che essa benefici anche di un aiuto nel contesto della pandemia di Covid-19, purché siano soddisfatte le condizioni per ottenere ciascuno dei sussidi.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che gli indizi depositati da Ryanair per mettere in dubbio la conformità della misura in questione con l'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, non fossero sufficienti a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi quanto al nesso di causalità diretto tra le restrizioni di viaggio conseguenza della pandemia da Covid-19 e i danni subiti da Condor.
In particolare, nonostante le difficoltà incontrate da Condor, lo scenario controfattuale adottato dalla Commissione, basato sul piano aziendale per il 2020 della stessa Condor e che prevedeva la sua acquisizione da parte di un investitore, era uno scenario plausibile su cui basare l'irrogazione del sussidio.

 Infatti, considerata singolarmente, la Condor era un'impresa sana e redditizia le cui difficoltà erano connesse a quelle della sua società madre. La Commissione poteva quindi attendersi che gli investitori manifestassero un interesse per la sua acquisizione.
Vengono parimenti respinti gli argomenti di Ryanair relativi alla mancata considerazione di un potenziale rischio di doppia compensazione a causa dell'aiuto per il salvataggio di cui la Condor ha precedentemente beneficiato.
Il Tribunale ha respinto altresì gli argomenti della Ryanair secondo cui la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi quanto alla quantificazione del danno subito da Condor per le restrizioni di viaggio connesse alla pandemia di Covid-19 e vertenti, in particolare, sull'assenza di misure che consentissero di assicurare la riduzione dei prezzi da parte di Condor.
Né vi è prova che l'importo dell'aiuto sarebbe risultato sottostimato, in quanto, per determinare tale importo, la Commissione ha tenuto conto di un insieme di indizi coerenti e concordanti, idonei a indicare la plausibilità delle ipotesi considerate.
Infine, Ryanair non ha neppure dimostrato che l'aiuto in questione potesse essere discriminatorio nei confronti di altre compagnie aeree presenti in Germania (in particolare la stessa Ryanair), sproporzionato o contrario alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.