La lesività delle delibere ANAC adottate nella funzione di vigilanza sull’osservanza della disciplina sui contratti pubblici

08 Luglio 2025

Il TAR Lazio svolge importanti chiarimenti in ordine alla lesività delle delibere ANAC adottate nell'esercizio della vigilanza sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia dei contratti pubblici.

La questione oggetto del giudizio. All'attenzione del TAR Lazio la legittimità di una delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC, con la quale sono state rilevate, su apposita segnalazione, alcune criticità inerenti a una procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 d.lgs. n. 163/2006 tra la stazione appaltante e l'esecutrice dei lavori, ed è stata parimenti disposta la trasmissione dei rilievi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica per quanto di rispettiva competenza. Secondo la tesi dell'amministrazione resistente (l'ANAC), tale delibera sarebbe priva di contenuto lesivo e pertanto il ricorso – proposto evidentemente dalla stazione appaltante – sarebbe inammissibile per difetto di interesse.

Il ragionamento del Collegio. Il Collegio non entra nel merito delle doglianze di parte ricorrente, ritenendo condivisibile l'eccezione di rito formulata dall'amministrazione resistente. Ciò sul rilievo dirimente che la delibera impugnata non contiene prescrizioni vincolanti per la stazione appaltante, veicolando solamente il giudizio dell'ANAC sulla vicenda attenzionata, nell'esercizio di una funzione di (mero) orientamento e nell'ambito di una più estesa attività di vigilanza sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia dei contratti pubblici. Il Collegio ricorda, in particolare, che tale funzione istituzionale dell'ANAC non prevede l'attribuzione di poteri di supremazia gerarchica nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, di talché il suo esercizio non comporta né la necessità per queste ultime di agire in autotutela, né la possibilità dell'ANAC di sostituirsi alle medesime ai fini dell'adozione di provvedimenti di secondo grado. Né può l'ANAC – evidenzia ancora la pronuncia – surrogarsi al contraente pubblico nell'esercizio di poteri e facoltà relativi al contratto stipulato che siano espressione dell'autonomia contrattuale dell'amministrazione aggiudicatrice.

Peraltro, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 11200 del 22 dicembre 2022, il TAR Lazio riconosce che, in astratto, una delibera ANAC, adottata nell'esercizio della predetta vigilanza sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia dei contratti pubblici, potrebbe rivolgere all'amministrazione aggiudicatrice un invito all'autotutela e la richiesta di comunicare le misure da adottare alla luce dei rilievi formulati: in tale ipotesi, potrebbe ravvisarsi l'affermazione di un vincolo alle scelte che la p.a. dovrebbe operare, da cui la configurabilità dell'interesse ad agire. Tuttavia, nel caso di specie un simile invito e una simile richiesta non risultavano formulati.

Sotto altro profilo, il Collegio rileva che la trasmissione dei rilievi alle autorità competenti ad accertare eventuali profili di rilevanza erariale o penale non determina alcuna immediata conseguenza negativa, giuridicamente apprezzabile, nei confronti dei soggetti vigilati, trattandosi di una dichiarazione di scienza equiparabile a una denunzia, che in alcun modo può sancire l'incisione unilaterale della sfera giuridica del soggetto vigilato.

Conclusioni. In definitiva, il Collegio accoglie l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, non ravvisando attitudine lesiva nella delibera impugnata.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.