Sulla irricevibilità del ricorso avverso il silenzio proposto oltre l’anno
02 Luglio 2025
La sentenza in esame riguarda il termine di decadenza entro il quale è possibile proporre il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell'amministrazione obbligata a provvedere. Una società presentava ricorso avanti il T.a.r Lazio per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza presentata per il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, nonché per la condanna alla conclusione del relativo procedimento. La società deduceva di aver inviato al Comune un anno prima una "diffida e messa in mora", invocando anche l'esercizio dei poteri sostitutivi del responsabile del settore, a fronte della quale il Comune aveva dato riscontro chiedendo integrazione documentale. Nonostante la ricorrente avesse provveduto non otteneva alcun esito sull'istanza presentata e perciò aveva inviato una seconda "diffida e messa in mora", rimasta inevasa, con riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti. Il Collegio ha ritenuto il ricorso irricevibile. L'art. 31, comma 2, c.p.a. stabilisce un termine annuale di decadenza per proporre il ricorso avverso il silenzio che, però, ha natura meramente processuale, e non comporta, quindi, la decadenza della posizione sostanziale di interesse legittimo del privato. Pertanto, qualora sia decorso un anno dalla scadenza del termine per provvedere, il privato non può più chiedere in giudizio l'accertamento della illegittimità del silenzio dell'Amministrazione su una istanza; però, decorso questo termine annuale, il privato può riproporre la stessa istanza all'Amministrazione, permanendo in capo a lui la posizione sostanziale di interesse legittimo. Nel caso di specie, il Collegio osserva che la società avrebbe dovuto e potuto impugnare entro un anno dalla data in cui si era formato il silenzio inadempimento, cioè dalla data in cui era scaduto il termine per concludere il procedimento incardinato con l'istanza per il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. Posto che la società non ha impugnato entro il predetto termine annuale di decadenza, il ricorso avverso il silenzio inadempimento del Comune è irricevibile. A nulla rilevano le due istanze ("diffida e messa in mora"), perché non configurano nuovi e autonomi atti d'impulso di un nuovo e diverso procedimento, ma hanno l'unica funzione di compulsare il Comune sulla conclusione dell'originario procedimento per il rilascio della concessione. In tal senso, il Collegio ha posto in rilievo che, con la prima nota, la ricorrente ha sollecitato anche l'esercizio dei poteri sostitutivi del dirigente e, con la seconda, si è riservata di agire per il risarcimento del danno da ritardo. Perciò, nessuna delle due istanze può essere ritenuta idonea a legittimare l'azione avverso il silenzio del Comune esperita. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dichiarato il ricorso irricevibile. |