Il giuramento del CTU dinnanzi al magistrato delegato nel processo amministrativo
03 Luglio 2025
In occasione del ricorso proposto dal Genitore del Minore avverso un'Azienda Sanitaria Locale di Roma, per la riforma della sentenza del T.a.r. con ordinanza collegiale era stato disposto che con separato decreto presidenziale sarebbero state individuate le modalità del giuramento del CTU dopo l'accettazione dell'incarico. Al riguardo il Presidente della competente Sezione del Consiglio di Stato con proprio decreto ha rilevato che l'art. 67, comma 4, c.p.a. prevede che il giuramento del CTU è reso davanti al magistrato delegato a tal fine, secondo le modalità previste dall'art. 193 del c.p.c. Tuttavia, tale disposizione, al comma 2, prevede che il giudice, in luogo della comparizione dinnanzi al magistrato delegato, può assegnare un termine per il deposito di una relazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, contenente il predetto giuramento. Perciò, sulla base del citato diretto ed integrale rinvio operato dall'art. 67 c.p.a. alle modalità previste dall'art. 193 c.p.c., il Presidente della competente Sezione ha ritenuto che il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal CTU con firma digitale trovi applicazione anche nel processo amministrativo. Pertanto, il Presidente della competente Sezione del Consiglio di Stato ha disposto che il CTU depositi una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento previsto dagli artt. 67, comma 4, c.p.a. e 193 c.p.c., fissando allo scopo il relativo termine entro il quale trasmettere la relazione. |