Giugno 2025: recesso del socio, s.r.l. unipersonale e 231, iscrizione della fusione e MLBO
La Redazione
10 Luglio 2025
Nel mese di giugno la Cassazione si è occupata di fattispecie relative a intermediazione finanziaria e azione di risoluzione dell'investitore, all'opponibilità al Fisco dei finanziamenti soci, agli effetti dell'iscrizione dell'atto di fusione, alla legittimità di un'operazione di merger leveradged buy out, agli effetti del recesso del socio e della cessazione della carica di legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta. In sede penale, si registrano pronunce sulla nozione di amministratore di fatto rispetto ai reati di bancarotta e di responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 anche per le s.r.l. unipersonali.
Associazioni non riconosciute: quando la cessazione della carica di legale rappresentante esclude la responsabilità
Cass. Civ. – Sez. Trib. – 30 giugno 2025, n. 17611
In tema di cessazione dalla carica di legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta, la comunicazione dell'evento - tramite apposito modello - all'anagrafe fiscale ai sensi degli artt. 1, 2 e 7, d.P.R. n. 605/1973 da un lato non è certamente sufficiente allo scopo di esimersi dalla responsabilità configurata, nella specie nei confronti dell'amministrazione finanziaria per l'omessa dichiarazione fiscale dell'associazione, ai sensi dell'art. 38 c.c.; dall'altro la stessa non appare un presupposto imprescindibile per l'esenzione da tale responsabilità, laddove l'amministrazione abbia appreso in maniera inequivoca che al momento della scadenza dei termini per la dichiarazione dei redditi, poi in concreto omessa e quindi fonte di corresponsabilità, un determinato soggetto più non rivestiva l'incarico suddetto.
Bancarotta: per la qualifica di amministratore di fatto non basta il compimento di un unico atto gestorio
Cass. Pen. – Sez. V – (3 giugno) 24 giugno 2025, n. 23672
La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; a tal fine, il compimento di un unico atto gestorio non può costituire indice di un organico e sistematico inserimento del soggetto nella gestione o nella cogestione della società.
La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, in ambito processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in ogni branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare.
La prescrizione dell'azione di risoluzione dell'investitore per inadempimenti dell'intermediario
Cass. Civ. – Sez. I – 24 giugno 2025, n. 17005
In materia di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione dell'azione di risoluzione spettante all'investitore per inadempimento degli obblighi informativi incombenti sull'intermediario finanziario prende il suo corso dal verificarsi dell'inadempimento, connotato dal requisito della non scarsa importanza, e cioè dal momento in cui l'intermediario è venuto meno al doveroso comportamento di informare il cliente sulle caratteristiche del prodotto finanziario o sulla adeguatezza dello stesso al suo profilo di propensione al rischio, senza che rilevi l'acquisita consapevolezza soggettiva, da parte dell'investitore, del subìto inadempimento.
Finanziamento soci: può essere legittimo l'accertamento induttivo
Cass. Civ. – Sez. Trib. – 24 giugno 2025, n. 16904
In materia societaria, la legittimità di finanziamenti e più in generale di versamenti dei soci, opponibile all'Amministrazione finanziaria, richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili in tempi e modi coerenti con l'andamento finanziario del periodo; ne consegue che, in difetto di giustificazioni da parte della società e/o dei soci, costituiscono elementi indiziari positivamente valutabili in relazione alla legittimità di accertamento (anche induttivo puro, per la pervasiva inattendibilità delle scritture contabili) nei confronti della società - ai fini del recupero a tassazione di ricavi in nero corrispondenti alle somme introitate - il difetto di delibera assembleare, l'inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a supportare gli oneri finanziari delle erogazioni, in specie se di ingente importo, e le modalità in contanti delle corresponsioni.
L'iscrizione dell'atto di fusione con effetto sanante assoluto
Cass. Civ. – Sez. I – 22 giugno 2025, n. 16689
L'art. 2504-quater, comma 1, c.c., attribuisce all'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese l'effetto di precluderne la dichiarazione di invalidità. La disposizione de qua pone, dunque, una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente all'atto di fusione, quanto l'ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento di formazione dell'atto e della sua iscrizione. L'ambito di operatività dell'effetto sanante si estende, quindi, a tutte le forme di inosservanza della disciplina - anche procedimentale - che conducano alla approvazione della delibera di fusione e della sua iscrizione nel Registro delle imprese.
Merger leveraged buy out: non c'è abuso del diritto se c'è un change of control
Cass. Civ. – Sez. Trib. – 20 giugno 2025, n. 16567
In tema di abuso del diritto, ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 vigente ratione temporis, l'operazione tipizzata dall'art. 2501-bis cod. civ., definita comunemente merger leveraged buy out, può non avere quale elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, trovando giustificazione in un più ampio progetto di ristrutturazione societaria volto all'ingresso di nuovi soci, anche quando nella società target, all'esito dell'operazione, siano ancora presenti i soci che ne facevano parte in precedenza, qualora risulti comunque modificato in maniera rilevante l'assetto di controllo preesistente (c.d. change of control), venendo a cessare il controllo esclusivo dei precedenti soci, ancorché gli stessi permangano nella compagine sociale.
Cessione di partecipazioni sociali: quando si realizza la plusvalenza in presenza di una clausola di earn-out
Cass. Civ. – Sez. Trib. – 14 giugno 2025, n. 15944
In materia di cessione di partecipazioni sociali, il criterio per cui le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso, piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione, si applica anche in presenza di una clausola di earn-out, che prevede, al momento del perfezionamento del trasferimento, il pagamento di una parte fissa del corrispettivo e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, collegate ai risultati economici della società, il pagamento di una ulteriore parte del corrispettivo.
Responsabilità 231 anche per le s.r.l. unipersonali
Cass. Pen. – Sez. III – (15 maggio) 12 giugno 2025, n. 22082
La disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità penale-amministrativa degli enti è applicabile anche alle società di capitali unipersonali a condizione che sia individuabile un interesse sociale distinto da quello dell'unico socio, tenendo conto dell'organizzazione della società, dell'attività svolta e delle dimensioni dell'impresa, nonché dei rapporti tra socio unico e società. E ciò al fine di evitare che, in caso di ridotte dimensione dell'azienda, qualora sussista una piena identificazione tra gli interessi personali della persona fisica e l'ente, vi sia una duplicazione della sanzione nei confronti del medesimo soggetto.
Ancora sulla responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società bancarie
Cass. Civ. – Sez. II – 10 giugno 2025, n. 15529
Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi. Ciò non configura una responsabilità oggettiva agli amministratori non esecutivi, essendo gli stessi perseguibili ove ricorrano comunque sia la condotta d'inerzia, sia il fatto pregiudizievole antidoveroso, sia il nesso causale tra i medesimi, sia, appunto, la colpa, consistente nel non aver rilevato colposamente i segnali dell'altrui illecita gestione, pur percepibili con la diligenza della carica (anche indipendentemente dalle informazioni doverose ex art. 2381 c.c.), e nel non essersi utilmente attivati al fine di evitare l'evento.
Società a ristretta base sociale composta da società: opera la presunzione di distribuzione di maggiori utili ai soci
Cass. Civ. – Sez. Trib. – 9 giugno 2025, n. 15724
In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali, senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, allorquando il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale con conseguente vincolo di solidarietà. (Nella specie, società di capitali partecipata da due società, una Sas per il 50,50% delle quote e una Srl per il restante 49,50%, quest'ultima a sua volta partecipata dalla prima per il 95,76% e, per il resto, a membri della medesima famiglia).
Recesso del socio e legittimazione all'impugnazione
Cass. Civ. – Sez. I – 5 giugno 2025, n. 15087
In tema di società per azioni, in base all'art. 2437-bis, comma 3, c.c. il recesso costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall'intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima e dallo scioglimento della società; in ragione della deliberazione di revoca o di scioglimento il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c. tale deliberazione, al pari delle altre che siano state adottate a seguito del proprio recesso.
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Sommario
Associazioni non riconosciute: quando la cessazione della carica di legale rappresentante esclude la responsabilità
La prescrizione dell'azione di risoluzione dell'investitore per inadempimenti dell'intermediario
Finanziamento soci: può essere legittimo l'accertamento induttivo
L'iscrizione dell'atto di fusione con effetto sanante assoluto
Merger leveraged buy out: non c'è abuso del diritto se c'è un change of control
Responsabilità 231 anche per le s.r.l. unipersonali
Ancora sulla responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società bancarie
Società a ristretta base sociale composta da società: opera la presunzione di distribuzione di maggiori utili ai soci
Recesso del socio e legittimazione all'impugnazione