Detassazione delle sopravvenienze attive: la misura non si applica al concordato semplificato

La Redazione
10 Luglio 2025

Con risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate dichiara di ritenere che la detassazione integrale delle sopravvenienze attive da esdebitazione disposta dall’art. 88, comma 4-ter, primo periodo, del Tuir non possa applicarsi, in mancanza di espressa disposizione, alla procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Alla sopravvenienza attiva da esdebitazione conseguita dalla società nell'ambito della procedura di concordato semplificato di cui agli articoli 25-sexies e 25-septies del c.c.i.i., non è applicabile la disposizione di cui all'art. 88, comma 4-ter, primo periodo, del Tuir e, pertanto, la sopravvenienza in parola concorre interamente e ordinariamente alla determinazione del reddito di impresa.

Questo è quanto ritenuto nella risposta n. 179/2025 dall'Agenzia delle Entrate, interpellata da una società che, dopo l'esito negativo della composizione negoziata, aveva fatto ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato semplificato, poi conclusosi con omologazione dello stesso.

La società chiedeva se la disposizione di cui all'art. 88, comma 4-ter, primo periodo, del Tuir (il quale prevede un regime di detassazione piena per le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo liquidatorio o fallimentare) fosse applicabile alle sopravvenienze attive da stralcio conseguite, per effetto della riduzione dei debiti registrata nel periodo antecedente all'apertura della liquidazione, nell'ambito della procedura di concordato semplificato ex artt. 25-sexiese 25-septies c.c.i.i.

A sostegno della soluzione positiva, la società evidenziava: i) la “finalità puramente liquidatoria” del concordato semplificato, tale da renderlo equiparabile alle altre procedure richiamate dall'art. 88 comma 4-ter [il mancato richiamo del concordato semplificato dipenderebbe dalla mera posteriorità cronologica tra le modifiche apportate all'art. 88 dal d.lgs. n. 147/2015 (che ha introdotto il suddetto comma 4-ter) e il d.l. n. 118/2021 (convertito da l. n. 147/2021)], e in particolare, il concordato preventivo liquidatorio (istituto sostanzialmente equivalente, da cui si distinguerebbe solo per alcune “irrilevanti” peculiarità procedurali); ii) il fatto che il comma 4-ter applichi la detassazione integrale delle sopravvenienze attive da esdebitazione anche alle “procedure estere equivalenti”, dal che dipenderebbe «la logica e prioritaria applicabilità della medesima disciplina alle procedure equivalenti previste dall'ordinamento interno», tra cui il concordato semplificato; iii) il fatto che il concordato semplificato rappresenti un possibile esito della composizione negoziata, che ne costituisce il necessario antecedente logico e sostanziale e alla quale per espressa previsione normativa si applicano le misure premiali di cui all'art. 25-bis, comma 5, c.c.i.i., tra cui l'art. 88, comma 4-ter, del Tuir.

L'Agenzia delle Entrate si limita a rilevare come «la disciplina prevista dal citato comma 4ter, primo periodo, non sia stata successivamente estesa dal legislatore (anche) alla procedura del Concordato semplificato di cui agli articoli 25sexies e 25septies del CCII, diversamente da quanto è stato, invece, previsto per l'ipotesi in cui le trattative avviate nell'ambito della Composizione Negoziata siano andate a buon fine e siano stati conclusi accordi». Per la composizione negoziata (e non per il concordato semplificato) sono state previste, infatti, alcune misure premiali tra cui l'applicazione dell'art. 88, comma 4-ter, del Tuir. Perciò «Stante il chiaro intento da parte del legislatore di limitare agli accordi specificamente richiamati nell'articolo 25bis, comma 5, del CCII le misure premiali ivi indicate (tra le quali è compreso il rinvio all'articolo 88, comma 4ter, primo periodo» l'AdE ritiene che «il citato comma 4ter non trovi applicazione nell'ambito della procedura di Concordato semplificato».

Inoltre, l'AdE rileva che con l'art. 9, comma 1, lett. a), n. 1, della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, le Camere hanno espressamente attribuito al Governo la delega all'emanazione di una disciplina che preveda un regime di tassazione del reddito delle imprese che hanno accesso agli istituti previsti dal c.c.i.i. (compreso, dunque, il concordato semplificato), in attesa della quale « non può essere ammessa alcuna interpretazione ''in via estensiva'' del contenuto dell'articolo 88, comma 4ter, citato».

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