Silenzio su domanda di accesso civico e di accesso documentale
14 Luglio 2025
La ricorrente proponeva ricorso, ex art. 116 c.p.a., per l'annullamento del silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso presentata sia ai sensi della l. n. 241/1990 sia quale accesso civico ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Il collegio ha statuito che in presenza di una istanza di accesso agli atti con contenuto ancipite, cioè sia come accesso documentale sia come accesso civico, l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi espressamente su entrambe le componenti. I giudici hanno, peraltro, ritenuto di dovere riqualificare il ricorso quale azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., in quanto l'amministrazione resistente, a fronte di un'istanza di accesso “ancipite”, non ha fornito alcun riscontro a tale istanza presentata anche ai sensi del su citato d. lgs. n. 33/2013, posto che l'art. 5, co. 7, del d. lgs. n. 33/2013 prevede il ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. solo a fronte di una decisione espressa della competente amministrazione; invero, il silenzio sull'istanza di accesso civico generalizzato comporta che l'interessato deve agire ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. al fine di fare accertare l'illegittimità del silenzio e la condanna dell'amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso. Per quanto innanzi, il collegio ha dichiarato l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione e, per l'effetto, ha dichiarato l'obbligo della stessa di adottare un provvedimento espresso sull'istanza di accesso civico, con contestuale assegnazione del termine di trenta giorni entro cui provvedere. |