Sul superamento dei limiti dimensionali negli atti processuali
08 Luglio 2025
La sentenza in esame concerne il tema della violazione di limiti dimensionali degli atti processuali, alla luce dell'interpretazione del nuovo art. 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a. dopo la modifica apportata dall'art. 1, comma 813, della legge n. 207 del 2024. La vicenda riguarda l'impugnazione, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., del diniego di un Fondo Pensione da parte di un iscritto al Fondo medesimo, che con istanza aveva chiesto di acquisire una serie di atti e documenti. Il T.A.R. adito aveva giudicato la domanda inammissibile in quanto diretta non alla tutela di una personale posizione giuridica (previdenziale) del richiedente, ma a un non consentito controllo esplorativo e generalizzato dell'operato del Consiglio di amministrazione del Fondo, rientrante tra le funzioni istituzionali di vigilanza alla COVIP. La sentenza è stata appellata. Il Fondo Pensione ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, in quanto i motivi erano compresi nella parte del ricorso che, superando il limite dimensionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.P.C.S. 22 dicembre 2016, non dovrebbe essere esaminata, ai sensi dell'art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a. La Sezione, accertata la violazione dei limiti dimensionali, ha posto una serie di quesiti all'Adunanza plenaria sulle conseguenze in relazione all'ammissibilità dell'appello, visto il nuovo testo dell'art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a. L'Adunanza plenaria si è pronunciata con sentenza n. 3 del 2025, con la quale ha statuito che l'art. 13-ter, comma 5, dell'allegato II al c.p.a., come modificato dall'art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è norma di natura processuale che definisce i poteri del giudice nei casi in cui, senza previa autorizzazione, gli atti depositati superino i limiti dimensionali stabiliti; tale disposizione trova applicazione anche per i ricorsi depositati prima del 1° gennaio 2025 e, comunque, come nel giudizio di specie, ai giudizi e perciò quindi soggetti al ius superveniens. Sulla base delle indicazioni della Plenaria, il Collegio ha declinato l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal Fondo resistente. Invece, sull'applicazione della sanzione pecuniaria, di cui al novellato articolo 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a., il Collegio ha precisato che tale sanzione è configurata come facoltà del giudice di condannare la parte autrice della trasgressione al pagamento di una somma complessiva rapportata al contributo unificato previsto. L'appellante, ancorché vittorioso, può essere condannato alla corresponsione della somma prevista dall'art. 13-ter, comma 5, dell'allegato II al c.p.a., nel testo modificato. In particolare, il Collegio ha evidenziato che non sussisteva alcun motivo per l'appellante di riproporre in apertura del ricorso la ridondante e superflua ricostruzione del giudizio di primo grado, quale causa unica del superamento dei limiti dimensionali, mentre le deduzioni difensive riportate nella memoria non hanno fornito giustificazione retrospettiva al superamento. Quanto al merito il Collegio ha ritenuto di accogliere l'appello, potendo riconoscersi in capo all'iscritto al Fondo un chiaro interesse all'ostensione, non precluso dalle funzioni di controllo degli enti preposti (COVIP). Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha ordinato al Fondo pensionistico l'esibizione dei documenti oggetto dell'istanza proposta dall'appellante e ha condannato l'appellante al pagamento di una somma aggiuntiva al contributo unificato, ai sensi dell'articolo 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a. |