Meta ed equo compenso per l’editoria: le conclusioni dell’avv. generale

La Redazione
15 Luglio 2025

Come riportato nelle conclusioni dell'avv. generale Szpunar, gli Stati membri possono adottare misure a tutela dell'effettività dei diritti degli editori di giornali, purché non pregiudichino la libertà contrattuale tra editori e piattaforme di informazione (ISSP).

Nella causa in oggetto, la Corte di giustizia UE è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, in quanto introduce un diritto specifico a favore degli editori di giornali per l'uso online delle proprie pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione (ISSP), quali Meta Platforms Ireland Limited (Meta).

Meta (che gestisce in particolare il social network Facebook) ha proposto un ricorso dinanzi al TAR Lazio per l'annullamento di una decisione di AGCOM (Autorità italiana di regolamentazione delle comunicazioni), ma, ritenendo che tali questioni sollevassero dubbi circa l'interpretazione del diritto dell'Unione, il giudice italiano si è rivolto alla Corte di giustizia, interrogandosi, in particolare, sulla natura del diritto riconosciuto agli editori, sugli obblighi imposti agli ISSP, nonché sul ruolo conferito all'AGCOM nell'ambito delle trattative tra editori e piattaforme.

Nelle conclusioni presentate in data 10 luglio, l'avvocato generale Maciej Szpunar ha affermato che i diritti riconosciuti agli editori di giornali non godono del carattere generale dei diritti d'autore o degli altri diritti connessi, in quanto non mirano a consentire loro di opporsi all'utilizzo delle pubblicazioni da parte delle piattaforme senza un corrispettivo finanziario, ma, piuttosto, stabiliscono le condizioni in cui tali pubblicazioni possono essere utilizzate, permettendo al contempo agli editori di riscuotere un'equa percentuale sui proventi.

Gli Stati membri devono, pertanto, disporre di un margine di discrezionalità per garantire l'effettività di tali diritti. Misure quali l'obbligo per gli ISSP di avviare trattative, di fornire determinate informazioni o di non ridurre la visibilità dei contenuti degli editori durante tali trattative non sono, in linea di principio, contrarie alla Direttiva, non determinando alcun obbligo a concludere un contratto o a effettuare un pagamento in assenza di utilizzo effettivo.

I poteri attribuiti all'AGCOM — compresa la definizione di criteri indicativi di remunerazione, la risoluzione di divergenze e il controllo dell'obbligo di informazione — sono, dunque, ammissibili se rimangono in un quadro di assistenza e non privano le parti della propria libertà contrattuale.

Infine, secondo l'avvocato generale, le limitazioni così introdotte non pregiudicano la libertà d'impresa, dal momento che perseguono un obiettivo di interesse generale riconosciuto dal legislatore europeo, quale il rafforzamento della sostenibilità economica della stampa.