Giustizia riparativa: impugnabile il provvedimento di rigetto della richiesta di avvio del programma

11 Febbraio 2026

Può essere impugnato il provvedimento con il quale il giudice di merito rigetti la richiesta dell’imputato di avviare un programma di giustizia riparativa? A questo quesito le Sezioni Unite hanno risposto in senso affermativo.

Questione controversa

La questione controversa riguarda il caso in cui il giudice rigetti la richiesta dell'imputato di essere inviato presso un Centro per la giustizia riparativa, onde avviare il relativo programma: si tratta di provvedimento di natura non giurisdizionale, e dunque non impugnabile in assenza di espressa previsione di legge? O si è in presenza di ordinanza impugnabile unitamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p.?

Possibili soluzioni 
Prima soluzione Seconda soluzione

Secondo un primo orientamento, il provvedimento con il quale il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p. non ha natura giurisdizionale, sicché lo stesso non è impugnabile.

Si ritiene, in particolare, che il programma riparativo e le attività che gli sono proprie appartengono non al procedimento penale, quanto piuttosto all'ordine di un servizio pubblico di cura della relazione tra persone; all'interno del procedimento riparativo operano regole non mutuabili e in alcuni casi incompatibili con quelle del processo penale: volontarietà, equa considerazione degli interessi tra autore e vittima, consensualità, riservatezza, segretezza.

A queste considerazioni si affiancano, deponendo per la non ricorribilità del provvedimento, la mancata previsione di strumenti di impugnazione da parte del legislatore (ritenuta scelta consapevole, per l'appunto ricollegata alla speciale natura non giurisdizionale del nuovo istituto), il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, e la circostanza che quello in esame non rientra tra i provvedimenti in materia di libertà personale, che l'art. 111, comma 7, Cost. consente di impugnare con ricorso per cassazione per violazione di legge.

Si è, altresì, rilevato che l'art. 129-bis c.p.p. non contempla alcuna ipotesi di nullità, ma si limita a disciplinare un potere essenzialmente discrezionale riconosciuto al giudice, fondato su una valutazione (della tipologia del reato, dei rapporti tra l'autore e la persona offesa, dell'idoneità del percorso riparativo a risolvere le questioni che hanno determinato la commissione del fatto) che non gli impone di avvalersene, né di motivare la sua scelta, con la conseguenza che nel caso di mancata attivazione del percorso riparativo non è configurabile alcuna nullità, né speciale, né di ordine generale, non essendo compromesso alcuno dei diritti e delle facoltà di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (1).

Secondo l'opposto orientamento il provvedimento in questione può essere impugnato dall'imputato.

Una prima linea esegetica ritiene che il provvedimento reiettivo emesso durante il compimento degli atti preliminari, o nel corso del dibattimento, può essere impugnato, ex art. 586, comma 1, c.p.p., unitamente alla sentenza, ma solo a condizione che la richiesta risulti avanzata dall'imputato e che la stessa riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione, poiché solo ove siano soddisfatte tali due condizioni l'eventuale accoglimento della richiesta può determinare la sospensione del processo.

Si evidenzia che l'art. 586 c.p.p. consente di impugnare, unitamente alla sentenza, le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento che non attengano alla libertà personale, purché esse abbiano avuto un'influenza giuridicamente rilevante sul contenuto della successiva sentenza: nel caso in esame, l'unica ipotesi in cui tale influenza può ravvisarsi - attesa la reciproca autonomia che di regola caratterizza il procedimento riparativo e quello penale - è quella in cui il procedimento abbia ad oggetto reati perseguibili a querela soggetta a remissione, poiché in tal caso l'art. 129-bis, comma 4, c.p.p. prevede la possibilità che il giudice, su richiesta dell'imputato, sospenda il processo al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa «per un periodo non superiore a centottanta giorni» (2).

Altre pronunce hanno, invece, ritenuto che il provvedimento di rigetto può essere sempre impugnato, unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili d'ufficio.

Questo orientamento ritiene che quello in esame è un atto del procedimento penale avente natura endoprocedimentale, che conserva tale natura anche qualora si proceda per un reato per cui non è consentita la remissione della querela ovvero si proceda d'ufficio: la contraria interpretazione – si osserva - ridurrebbe di significato e di rilevanza altre disposizioni che sono comunque racchiuse nel nuovo statuto della giustizia riparativa, e le indicazioni della Raccomandazione del Consiglio d'Europa adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018, che, nel riconoscere un diritto all'accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci, non opera alcuna distinzione fondata sulla procedibilità del reato.

A favore di questo orientamento si sono espresse: Cass. pen., sez. 5, 26 novembre 2024, dep. 2025, n. 131; Cass. pen., sez. 4, 6 dicembre 2023, dep. 2024, n. 646. (3).

 

 

(1) A favore di questo orientamento si sono espresse Cass. pen., sez.  IV, 23 ottobre 2024, n. 40164; Cass. pen., sez. VII, ord. 10 ottobre 2024, n. 41406; Cass. pen., sez. VII, ord. 8 maggio 2024, n. 20392; Cass. pen., sez. VII, ord. 7 maggio 2024, n. 25120; Cass. pen., sez. II, 12 dicembre 2023, dep. 2024, n. 6595; Cass. pen., sez. VI, 9 maggio 2023, n. 25367.

(2) A favore di questo orientamento si sono espresse: Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2025, n. 9220; Cass. pen., sez. I, 21 novembre 2024, dep. 2025, n. 8400; Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2024, dep. 2025, n. 7266; Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2024, n. 41718; Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2024, n. 33152.

(3) A favore di questo orientamento si sono espresse: Cass. pen., sez. V, 26 novembre 2024, dep. 2025, n. 131; Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2023, dep. 2024, n. 646.

Rimessione alle Sezioni Unite

Cass. pen., sez. V, 28 marzo 2025, n. 14833, ord.

La Corte era chiamata a deliberare sul ricorso per cassazione presentato dal soggetto riconosciuto responsabile del delitto di atti persecutori, avverso la sentenza che la Corte d'appello aveva emesso senza pronunciarsi sull'istanza di invio a un centro per la giustizia riparativa per l'avvio del relativo programma, avanzata dal procuratore speciale dell'imputato ex art. 129-bis c.p.p.: il ricorrente rappresentava che l'omessa pronuncia aveva inciso sulla sua posizione, in quanto l'accesso a un programma di giustizia riparativa avrebbe potuto consentire di addivenire alla remissione della querela ovvero, comunque, all'irrogazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole.

La Quinta Sezione penale, dopo aver dato esaustivamente atto del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, ha osservato che «nel caso in cui si acceda alla tesi dell'impugnabilità quale che sia il regime di procedibilità del reato cui attiene la richiesta di invio a un centro per la giustizia riparativa, rimane da chiarire come e in che misura l'accoglimento dell'impugnazione avverso l'ordinanza, se proposta con l'impugnazione contro la sentenza ex art. 586 c.p.p. incida sul (e possa viziare il) medesimo provvedimento decisorio, profilo centrale per comprendere come operi l'innesto nelle cadenze del processo penale di questo modulo, da esso distinto, ispirato a un diverso paradigma. Sotto tale profilo diviene pure centrale delineare i vizi che possono essere denunciati e, a monte, i parametri che devono orientare il giudice e, nel corso delle indagini preliminari (prima della notifica dell'avviso di conclusione di esse), il pubblico ministero nel provvedere; e, proprio con riguardo all'ipotesi in cui sia quest'ultimo organo a statuire (si ribadisce, nel corso della fase investigativa), quale possa essere il regime di un'eventuale impugnazione e le conseguenze della sua fondatezza».

La Corte ha, altresì, rilevato che «il riferimento alla reiterabilità - in caso di diniego - della richiesta di invio a un Centro per la giustizia riparativa .. non pare un argomento decisivo per orientare l'esegesi tra le soluzioni sostenute dai diversi orientamenti in contrasto», dovendosi considerare che, di regola, le istanze che costituiscano mera riproposizione – in assenza di nova - di istanze già rigettate devono essere dichiarate inammissibili.

I giudici remittenti hanno, infine, osservato che la circostanza che i Centri per la giustizia riparativa non siano stati ancora istituiti non permette di inferirne che l'imputato non ha un concreto ed effettivo interesse ad impugnare il provvedimento reiettivo.

La Corte ha, dunque, rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, per la risoluzione del quesito che è stato così formulato: «Se sia ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa, e, nell'ipotesi affermativa, in quali casi e per quali motivi».

Informazione provvisoria

All'esito della camera di consiglio del 30 ottobre 2025, le Sezioni unite hanno risolto la questione controversa statuendo il seguente principio di diritto: «Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato».

Le motivazioni delle Sezioni Unite

Cass. pen., sez. un., 30 ottobre 2025, dep. 9 febbraio 2026, n. 5166

Le Sezioni Unite hanno preliminarmente messo in luce le peculiarità del nuovo istituto, modello di giustizia complementare che, senza incidere sull'accertamento della responsabilità penale, coinvolge «su base volontaria e consapevole l'autore del reato, la vittima e, eventualmente, anche la comunità, in un processo dialogico, realizzato con l'ausilio di mediatori qualificati, volto alla ricomposizione della frattura relazionale prodotta dal fatto illecito», cui può conseguire l'estinzione del reato o l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più benevolo: dunque, «un percorso parallelo e autonomo rispetto al processo penale, fondato sul consenso delle parti e sulla mediazione imparziale … un valore aggiunto rispetto alla giustizia penale tradizionale, favorendo la riparazione del danno, la responsabilizzazione dell'autore e la prevenzione della recidiva, senza compromettere le garanzie costituzionali assicurate all'imputato».

Hanno, poi, ricordato che l'art. 44 del d.lgs. n. 150/2022 ha previsto un accesso generalizzato ai programmi di giustizia riparativa, poiché ad essa si può ricorrere non solo in ogni stato e grado del procedimento penale, in relazione a qualunque tipologia di reato, ma anche all'esito di pronunce di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto di una condizione di procedibilità del reato o per sua intervenuta estinzione, ed anche nella fase esecutiva della pena e delle misure di sicurezza, ovvero dopo che le stesse sono state eseguite.

Dopo aver delineato le principali linee operative dell'istituto previste dalla cd. riforma Cartabia, e dopo aver illustrato i termini del contrasto insorto nella recente giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire all'orientamento secondo cui l'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa è impugnabile unitamente alla sentenza che conclude il grado di giudizio, senza alcuna distinzione tra i reati in relazione al loro regime di procedibilità.

Ed invero, hanno rilevato le Sezioni Unite, «una volta iniziato il procedimento penale, l'accesso ai programmi di giustizia riparativa non è consentito senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, cui è assegnato il ruolo di garante del meccanismo di contatto tra la giustizia penale e la giustizia riparativa. Nel procedimento penale, infatti, sono prioritarie le esigenze di accertamento del reato e della responsabilità di chi se ne è reso autore ed esso deve svolgersi secondo le regole di garanzia dei diritti delle parti, delle quali occorre anche assicurare l'incolumità, di modo che all'autorità giudiziaria è assegnato il compito di valutare se sussistono le condizioni per rimuovere l'ostacolo rappresentato dal perseguimento di tali prioritarie istanze, verificandone la compatibilità con l'attività riparativa: dunque, il provvedimento di invio al Centro per la giustizia riparativa si configura come un'autorizzazione ad accedere al relativo programma, il quale si svolge, comunque, fuori dal processo penale e che nulla ha a che fare con l'accertamento della responsabilità dell'autore del reato».

La giustizia penale e la giustizia riparativa, pur avendo la medesime scaturigine (la commissione di un reato) sono disciplinate da regole diverse e perseguono obiettivi diversi; ma, una volta che, per l'accertamento di quel reato, sia stato instaurato un procedimento penale, «agli interessati è inibito l'autonomo accesso alla giustizia riparativa: in tale evenienza, occorre l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, cui è rimesso il compito di valutare la compatibilità tra la partecipazione delle parti al programma di giustizia riparativa e l'interesse pubblico sotteso al procedimento, sotto il profilo dell'esistenza di una utilità “per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede” e dell'assenza di “un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti”».

La natura giurisdizionale del provvedimento in oggetto è, altresì, ulteriormente confermata dalla «imposizione delle forme tipiche dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria per la decisione sull'invio al Centro per la giustizia riparativa, da assumere con decreto motivato del pubblico ministero ovvero con ordinanza del giudice che procede, la quale deve essere parimenti motivata alla stregua della disposizione generale di cui all'art. 125, comma 3, c.p.p.», nonché dalla previsione della necessità di un preventivo contradditorio tra le parti.

Anche sulla scorta delle motivazioni della recente sentenza n. 128 del 2025 della Corte costituzionale, le Sezioni Unite hanno chiarito come «quel che non ha natura giurisdizionale sia il programma di giustizia riparativa e non la decisione dell'autorità giudiziaria che autorizza o meno le parti del procedimento penale ad accedervi».

Inevitabile corollario del carattere giurisdizionale della decisione sull'invio al Centro per la giustizia riparativa «è la sua impugnabilità, nel caso in cui assuma contenuto negativo: ciò, pur in assenza di una specifica disposizione che la preveda»; in tal senso depone, peraltro, la già evidenziata necessità che il provvedimento sia motivato: «l'esplicazione dei motivi che hanno fatto propendere per l'una o per l'altra soluzione nell'applicazione di predefiniti criteri valutativi, ha, come naturale conseguenza, la sindacabilità di quel giudizio e di quella motivazione».

Ai fini che qui rilevano è, invece, del tutto neutra la circostanza che un'istanza rigettata possa essere riproposta in ogni momento dell'iter processuale: «la riproponibilità della richiesta non è affatto indice della volontà legislativa di escludere la possibilità di impugnarne il rigetto, ma costituisce, piuttosto, espressione della consapevolezza di dovere offrire agli interessati il più ampio agio nel prospettare al giudice le ragioni di utilità dell'accesso ad un programma di giustizia riparativa».

Se, dunque, solo all'autorità giudiziaria compete di «aprire le porte» della camera riparativa e, poi, di valutare lo svolgimento del percorso ivi compiuto e l'eventuale esito riparativo, «sarebbe in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'inserimento della giustizia riparativa nel sistema penale, con il finalismo rieducativo assegnato dalla Costituzione alla pena e con la complessiva ragionevolezza del sistema stesso negare a chi vi abbia interesse di opporsi ad una decisione giudiziaria che immotivatamente o arbitrariamente gli precluda l'opportunità di giovarsi di un programma suscettibile di riverberare i propri effetti favorevoli nello stesso procedimento penale».

Al diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa, assicurato a chiunque vi abbia interesse – hanno rilevato le Sezioni Unite – deve necessariamente corrispondere «la garanzia di un ricorso effettivo per farne valere l'eventuale violazione: ricorso che non potrebbe, certo, dirsi tale ove limitato a particolari categorie di reati»: non ha, dunque, rilievo che sia o meno in contestazione un reato procedibile a querela, poiché «qualunque sia il regime di procedibilità del reato, lo svolgimento del programma di giustizia riparativa, tanto più se concluso con esito riparativo, produce effetti giuridicamente rilevanti sul processo penale (art. 58 d.lgs. n. 150/2022): effetti sostanziali che si traducono o nell'estinzione del reato (art. 152, comma 3, n. 2, c.p.) o, comunque, in una più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato (artt. 133, comma 2, n. 3, 62 n. 6 e 163, comma 4, c.p.)».

Quanto all'individuazione dello strumento di impugnazione, le Sezioni Unite hanno tratto utili indicazioni dalle pronunce che hanno riconosciuto la facoltà – neppure in quel caso prevista espressamente dalla legge - di impugnare l'ordinanza dibattimentale di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova: in particolare, Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2016, n. 33216 stabilirono che quell'ordinanza dovesse essere impugnata unitamente alla sentenza definitoria del grado di giudizio di merito.

Ad identiche conclusioni le Sezioni Unite sono pervenute nel caso di specie: dunque, mentre le decisioni della corte d'appello andranno impugnate con ricorso per cassazione, quelle assunte nel primo grado di giudizio andranno impugnate mediante appello, strumento «in grado di assicurare la tutela più ampia all'imputato», evitando che i suoi diritti siano penalizzati e consentendogli di sollecitare un controllo sull'ordinanza negativa non limitato alle violazioni di legge e ai vizi della motivazione, ma esteso alle «scelte di merito compiute dal giudice nell'esercizio della sua vasta discrezionalità».

Quanto alla necessaria configurabilità, in ossequio ai generali principi in tema di impugnazione, di un interesse attuale e concreto al gravame, le Sezioni Unite hanno posto a carico dell'impugnante «l'onere di illustrare specificamente le ragioni denotanti l'interesse a rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale onde conseguire la concreta utilità di una decisione più vantaggiosa ..: prospettazione dell'interesse all'impugnazione che non può dirsi soddisfatta, nei termini richiesti dal diritto vivente, con il mero, generico, richiamo all'istituto della giustizia riparativa, dovendo, piuttosto, l'impugnante dimostrare la concreta incidenza, sia pure potenziale, (della partecipazione ad un programma) sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio, pena l'inammissibilità della censura».

Quanto, infine, all'epilogo decisorio dell'accoglimento dell'impugnazione proposta con il ricorso per cassazione, si è evidenziato che «occorre distinguere a seconda che l'eventuale buon esito del percorso riparativo possa condurre a una valida remissione di querela o meno: nel primo caso, la sentenza di appello dovrà essere annullata in toto, rientrando l'esito estintivo tra le possibilità "aperte" dal provvedimento ammissivo, mentre nel secondo dovrà essere annullato solo sul punto relativo al trattamento sanzionatorio, l'unico suscettibile di essere condizionato dalla positiva definizione del percorso riparatorio».

Alla luce delle considerazioni fin qui illustrate, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato».

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