Nel caso in cui l'autore della rapina impropria, consumata o tentata, cagioni lesioni o uccida la vittima, può contestarsi - in relazione al delitto contro la persona - la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.? La risposta delle Sezioni Unite.
Questione controversa
La questione controversa riguarda il caso in cui la violenza perpetrata dall’autore della rapina impropria, consumata o tentata, cagioni lesioni personali o la morte della vittima: in relazione al delitto contro la persona, può essere contestata l’aggravante di cui all’art. 61, n. 2, c.p. (trattandosi di reato commesso «per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato»), o si tratta di aspetto che, in quanto elemento costitutivo del delitto di rapina impropria (nella quale l’agente «adopera violenza o minaccia .. per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità»), deve rimanere in esso assorbito in ossequio al principio di specialità?
Possibili soluzioni
Prima soluzione
Seconda soluzione
Secondo un primo orientamento, allo stato prevalente nella più recente giurisprudenza di legittimità, non vi sono ostacoli alla contestazione della circostanza aggravante del nesso teleologico.
Si ritiene, invero, che quando una rapina impropria (nella quale la minaccia e/o la violenza sono successive all'impossessamento, e sono finalizzate a conseguire il possesso del bene sottratto o ad assicurare l'impunità) sfoci nelle lesioni personali, nel tentato omicidio o nell’omicidio della vittima, la contestazione della circostanza aggravante del nesso teleologico non dà luogo ad una duplice valutazione del medesimo elemento, posto che la violenza che è elemento costitutivo del delitto di rapina è solo quella che non ecceda le percosse, come è possibile ricavare dal testo dell’art. 581, comma secondo, c.p.: dunque, solo la violenza che non provochi alcun tipo di lesione rimane assorbita nel delitto di rapina, del quale è elemento costitutivo, sicché non può esservi alcun assorbimento della violenza, del tutto esorbitante, che provochi lesioni o cagioni l’omicidio della vittima, dovendosi in tal caso contestare all’imputato tanto la rapina quanto, in relazione al diverso tipo di evento, oggettivamente e soggettivamente conseguente all'azione commessa, il delitto contro la persona aggravato dal nesso teleologico.
Come ha evidenziato Cass. pen., sez. II, 22 gennaio 2021, n. 9865, alla contestazione della circostanza aggravante «non osta la considerazione per cui in questo caso vi sarebbe una duplicazione di valutazione della sussistenza del “fine di conseguire il risultato del reato o l'impunità”, il che integra sia l'elemento psicologico del delitto di rapina impropria sia il contenuto dell'aggravante teleologica. Invero, non vi è alcuna duplicazione, dal momento che il dolo specifico del delitto di rapina esaurisce la sua funzione entro i confini di tale fattispecie e risiede – nel caso della rapina c. d. impropria che qui interessa – nello scopo di assicurare per sé o per altri il possesso della cosa sottratta o l'impunità mediante la realizzazione di una violenza ascrivibile alle percosse. L'aggravante teleologica, invece, lega due autonome fattispecie di reato, non sovrapponibili: commesso il delitto di rapina impropria, se la violenza trasmoda nelle lesioni personali, si configurano due fattispecie di reato, eventualmente legate dall'aggravante teleologica secondo lo schema del mezzo e del fine» (1).
Secondo un diverso orientamento, quando alla condotta di sottrazione, strumentale alla finalità di ottenere il possesso del bene o l'impunità, faccia seguito la violenza integrante lesioni, tentato omicidio oppure omicidio, non è configurabile l'aggravante del nesso teleologico in riferimento al delitto contro la persona, poiché, diversamente opinando, si finirebbe per duplicare l'attribuzione della medesima condotta all'agente, la cui finalità, nell'agire con violenza per assicurarsi l'impunità o il possesso dei beni sottratti, trova apprezzamento nell'ambito del dolo specifico della rapina impropria; questo elemento non può, dunque, essere oggetto di un nuovo apprezzamento a titolo di circostanza aggravante, pena la violazione del divieto di bis in idem sostanziale.
In ossequio al principio di specialità, dunque, la circostanza aggravante del nesso teleologico deve ritenersi assorbita nel delitto di rapina impropria, attesa la coincidenza tra le fattispecie della modalità commissiva dell'uso della violenza e dell'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità (2).
(1)A favore di questo orientamento si sono espresse Cass. pen., sez. II, 11 aprile 2023, n. 17964; Cass. pen., sez. I, 25 maggio 2022, n. 46869; Cass. pen., sez. II, 12 aprile 2022, n. 19567; Cass. pen., sez. II, 25 novembre 2021, dep. 2022, n. 990; Cass. pen., sez. II, 19 febbraio 2021, n. 20171; Cass. pen., sez. II, 22 gennaio 2021, n. 9865; Cass. pen., sez. II, 5 marzo 2019, n. 21458; Cass. pen., sez. I, 27 marzo 2019, n. 21411; Cass. pen., sez. I, 5 febbraio 2019, n. 21730; Cass. pen., sez. I, 21 marzo 2017, n. 18116; Cass. pen., sez. II, 22 settembre 2011, n. 36901.
(2) A favore di questo orientamento si sono espresse: Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2023, n. 37070; Cass. pen., sez. I, 11 maggio 2022, n. 33117; Cass. pen., sez. I, 21 giugno 2017, n. 51457; Cass. pen., sez. I, 16 novembre 2006, n. 42371; Cass. pen., sez. I, 18 marzo 1996, n. 5189; Cass. pen., sez. I, 1 giugno 1990, n. 12359.
Rimessione alle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. un., 11 maggio 2025, n. 23353, ord.
La Corte era chiamata a deliberare sul ricorso presentato dalla parte pubblica avverso la sentenza con la quale la Corte di appello, confermando il giudizio di responsabilità degli imputati tratti a giudizio per i delitti di tentativo di rapina impropria ed omicidio, aveva escluso la circostanza aggravante del nesso teleologico, rilevando che modalità commissive e finalismo dell’azione violenta erano già stati valutati quali elementi costitutivi del delitto contro il patrimonio.
Anche uno dei motivi del ricorso degli imputati riguardava la questione controversa: ed invero gli imputati, preso atto della esclusione, all’esito del giudizio di appello, dell’aggravante del nesso teleologico - ostativa, ai sensi dell’art. 438, comma 1-bis, all’ammissibilità del rito abbreviato che essi avevano vanamente richiesto nel giudizio di primo grado - lamentavano la mancata applicazione, da parte dei giudici di appello, della riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma secondo, c.p.p.
La Prima Sezione penale, nell’illustrare il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che, secondo il primo orientamento, la violenza che è elemento costitutivo e rimane assorbita nel delitto di rapina è solo quella che «non eccede le percosse», «dovendosi escludere, di contro, il descritto assorbimento per la violenza superiore a tale standard». Dunque, «il delitto di rapina impropria, pur condividendo con il delitto di lesioni l'elemento della violenza, non produce alcuna conseguenza sul secondo, restando, il comportamento lesivo dell’agente, autonomamente apprezzabile accanto alla rapina impropria, ancorché frutto della medesima condotta materiale. Ciò posto, il nesso originato dalla compresenza e dalla relazione tra le due fattispecie di reato viene individuato nelle forme di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, c.p., a mente del quale costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il risultato del reato ovvero la impunità, circostanza che non è in alcun modo assimilabile al rapporto, squisitamente endogeno alla rapina impropria, che intercorre tra gli elementi costitutivi di tale reato. Se ne inferisce, quale portato logico-giuridico di tale premessa, che la sussistenza della circostanza aggravante non comporta alcuna duplicazione processuale con riferimento alla valutazione della violenza realizzata successivamente alla condotta predatoria, giacché il dolo specifico di tale delitto esaurisce la sua funzione all’interno del delitto di rapina impropria, mentre l'aggravante teleologica di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, c.p. svolge una funzione esterna alla rapina, connettendo due autonome fattispecie criminose, tra di loro non sovrapponibili».
Ha, poi, rilevato che «un secondo orientamento, in consapevole contrasto con quello appena richiamato, ha invece enucleato il diverso principio secondo cui, ove alla condotta di sottrazione, strumentale alla finalità di ottenere il possesso del bene o l’impunità, faccia seguito violenza integrante lesioni, tentato omicidio oppure omicidio, non è configurabile l’aggravante del nesso teleologico in riferimento al delitto contro la persona, poiché, così opinando, si finirebbe per duplicare l’attribuzione della medesima condotta all’agente, la cui finalità, nell’agire con violenza per assicurarsi l’impunità o il possesso dei beni sottratti, trova apprezzamento nell’ambito del dolo specifico della rapina impropria, sia essa consumata o tentata e non dovrebbe essere oggetto, pena la violazione del divieto di duplice valutazione di uno stesso elemento fattuale, di un nuovo apprezzamento a titolo di circostanza aggravante».
Ha, infine, evidenziato gli inevitabili riflessi di carattere processuale della questione controversa, poiché la contestazione della circostanza aggravante del nesso teleologico rende il delitto di omicidio punibile con la pena perpetua, con conseguente preclusione dell’accesso al giudizio abbreviato, ai sensi dell’art. 438, comma 1-bis, c.p.p.
La Corte ha, dunque, rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, per la risoluzione del quesito che è stato così formulato: «Se, in caso di rapina impropria, tentata o consumata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l’aggravante del nesso teleologico ai sensi dell’art. 61, comma primo, n. 2, c.p.».
Informazione provvisoria
Le Sezioni Unite, all’esito della camera di consiglio del 27 novembre 2025, hanno dato alla questione controversa risposta «affermativa».
Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. un., 27 novembre 2025, dep. 2026, n. 16114
Dopo aver illustrato i termini del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni unite hanno fissato le coordinate ermeneutiche evincibili dagli istituti coinvolti nella questione controversa.
Quanto al delitto di rapina, si è sottolineato che si tratta di reato complesso - risultante dalla commistione del reato di furto con il corrispondente reato relativo al tipo di violenza di volta in volta esercitata – che, ancorché incluso nel libro del codice penale relativo ai delitti contro il patrimonio, ha natura plurioffensiva, in quanto il danno che ne deriva non incide soltanto sulla sfera patrimoniale, ma comprende anche gli aspetti lesivi della libertà fisica o psichica della persona offesa; che nella rapina “impropria” «la sequenza fra la violenza o minaccia, da un lato, e la sottrazione, dall'altro, risulta invertita dal punto di vista cronologico, ed il nesso che deve intercorrere tra le une e l'altra è caratterizzato dal requisito dell'immediatezza, peraltro ordinariamente interpretato (non nel senso che debba mancare un intervallo di tempo tra l'una e l'altra, bensì) nel senso che non occorre la contestualità temporale tra la sottrazione della res e l'uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà della condotta volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità»; che, mentre la rapina “propria” si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, per la rapina “impropria” «è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res, o l'impunità, mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico»; infine, che dal combinato disposto degli artt. 581, comma secondo e 628 c.p. si evince che «fino a quando il delitto-componente che aggredisce la libertà morale o la persona (che può variamente atteggiarsi rispetto all'aggressione contro il patrimonio, intervenendo contestualmente ad essa o comunque nel medesimo contesto spazio-temporale) si arresta allo stadio della minaccia, della violenza privata o delle percosse, è configurabile unicamente il delitto di rapina, poiché i singoli illeciti che la compongono rimangono in essa assorbiti, perdendo la loro individualità; tale effetto di assorbimento, con riferimento ai delitti contro la persona, non può, al contrario, verificarsi nei casi in cui la condotta ecceda la soglia di tipicità desumibile dal testo dell'art. 628 c.p.», sicché «nessuno degli orientamenti in contrasto dubita che sia configurabile il concorso materiale tra il delitto di rapina (propria od impropria) ed il delitto contro la persona integrato dalla condotta violenta eccedente il reato di percosse (lesioni personali, omicidio)».
Quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., si è messo in evidenza che essa ha natura soggettiva, poiché concerne l'elemento intenzionale del reato, «essendo tradizionalmente fondata sulla maggiore capacità a delinquere dell'agente il quale, per attuare il suo intento criminoso, si avvale di un ulteriore mezzo illecito»; che nel caso di specie viene in rilievo la forma di manifestazione della circostanza nota come «nesso conseguenziale», poiché «l'ulteriore reato costituisce il mezzo al quale l'agente ricorre per occultarne un altro già commesso, ovvero per garantirsi l'impunità dall'altro reato già commesso, o per assicurare e sé o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo dell'altro reato già commesso», sicché la perpetrazione del reato-mezzo segue necessariamente, sotto il profilo logico, quella del reato-fine; che non si è mai dubitato, in giurisprudenza, della sua configurabilità «anche nel caso in cui il reato-mezzo ed il reato-fine siano commessi con unica condotta (nel caso dei cc.dd. reati contestuali), essendo irrilevante qualsiasi considerazione di ordine cronologico tra un reato e l'altro», e della sua compatibilità con il concorso formale di reati («giacché essa non postula un'alterità di condotte, ma esige la specifica finalizzazione di un reato alla realizzazione dell'altro, non potendo escludersi in radice la configurabilità di essa nell'ipotesi della contestualità delle condotte criminose») e con l’istituto della continuazione («giacché quest'ultimo si riferisce alla riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, mentre la prima attiene al distinto piano di valutazione relativo alla strumentalità di un reato rispetto ad un altro».
Quanto, infine, al concorso apparente di norme, che ricorre «quando il confluire di più disposizioni - incriminatrici o circostanziali, ma anche giustificanti, esimenti o estintive - regolatrici di un medesimo fatto, ovvero della "stessa materia" (cfr. art. 15 c.p.), risulta meramente apparente, perché in realtà è una soltanto la norma che in concreto disciplina il caso di specie», si è ricordato che, secondo l’univoca giurisprudenza di legittimità, l’unico criterio previsto dall’ordinamento per regolare i fenomeni di concorso apparente di norme è quello di specialità («atteso che gli ulteriori criteri di assorbimento e di consunzione, enucleati nel tempo dalla dottrina, risultano privi di fondamento normativo»), in forza del quale la legge speciale deroga a quella generale «nel caso in cui le diverse disposizioni penali regolino la "stessa materia"», con la puntualizzazione che «L'espressione "stessa materia" evoca la medesimezza delle fattispecie astratte, ovvero del fatto tipico che integra le ipotesi di reato», che «norma speciale è quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale, presentando altresì uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, con una struttura tale che l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale», e che «l'art. 15 c.p. si riferisce alla sola “specialità unilaterale”, giacché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la “specialità reciproca” o “bilaterale”, non evidenziano alcun rapporto di genusad speciem»; si è, infine, chiarito che «Il criterio di specialità va inteso ed applicato in senso logico-formale: il presupposto della convergenza di norme, necessario perché risulti applicabile la regola riguardante l'individuazione della disposizione prevalente, stabilita dall'art. 15 c.p., può ritenersi integrato soltanto in presenza di un rapporto di continenza tra fattispecie, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le norme incriminatrici astrattamente configurate, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie di reato».
La puntuale ricostruzione dei caratteri degli istituti che qui vengono in rilievo, e dei generali principi elaborati in relazione ad essi dalla concorde giurisprudenza di legittimità, consente alle Sezioni Unite di giungere alla soluzione della questione controversa.
Ed invero, deve necessariamente escludersi che nel caso di specie possa operare il principio di specialità, poiché «non è individuabile - dal confronto strutturale tra gli elementi costitutivi e circostanziali che concorrono a definire le fattispecie astratte de quibus - una norma che, oltre a tutti gli elementi costitutivi e circostanziali dell'altra, contenga uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, e non è, quindi, enucleabile un rapporto di specialità, perché nessuna di esse è speciale rispetto all'altra, essendo l'evento-morte elemento costitutivo di una soltanto di esse, e l'aggressione al patrimonio della vittima elemento costitutivo unicamente dell'altra»; le fattispecie in oggetto (rapina impropria ed omicidio volontario aggravato exart. 61, comma primo, n. 2, c.p.) sono tra loro in rapporto di «specialità reciproca bilaterale per aggiunta», poiché ciascuna di esse presenta, rispetto all'altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo: ma tale ipotesi esula dal campo di applicazione dell’art. 15 c.p., che, come si è detto, fa riferimento alla sola specialità unilaterale; «il rapporto di c.d. "specialità reciproca bilaterale per aggiunta", non è, quindi, regolato da alcuna disposizione, con la conseguenza che, quando esso ricorra, risulta configurabile unicamente, ricorrendone i presupposti ulteriori, un concorso di reati, a seconda dei casi ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 81 c.p.».
Deve, peraltro, escludersi che vi sia coincidenza tra l'elemento finalistico delle due fattispecie: ed invero, quello connotante la rapina impropria (aver agito allo scopo di assicurarsi l'impunità) non può essere sovrapposto a quello che ha determinato l'evenienza della circostanza aggravante dell'omicidio, poiché, in virtù di quanto stabilito dall'art. 581, comma secondo, c.p., l’elemento finalistico della rapina impropria «può riferirsi esclusivamente alla condotta violenta non eccedente le percosse, non a quella porzione di essa che eventualmente ne esorbiti; la condotta violenta che abbia ecceduto tale limite, pur se sorretta dalla finalità di conseguire l'impunità per la commissione del reato predatorio (tentato o consumato), afferisce necessariamente al solo delitto contro la persona e ben può concorrere a determinare l'integrazione dell'aggravante del nesso consequenziale. È vero, dunque, che in entrambe le situazioni il legislatore si riferisce a un reato e ad una violenza che l'agente pone in essere al fine di garantirsi, per quanto in questa sede rileva, l'impunità dal reato antecedente; ma ciò non intacca il rilievo che non sussiste l'addotta integrale coincidenza (non soltanto, come premesso, tra le modalità commissive, ma anche) tra le finalità dell'azione violenta, descritte nelle due norme».
La circostanza aggravante del nesso consequenziale accedente all'omicidio non può, dunque, rimanere assorbita nella rapina impropria: «il dolo specifico del delitto di rapina impropria esaurisce la sua funzione entro i confini di tale fattispecie, identificandosi nello scopo di assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o l'impunità mediante la realizzazione di una violenza non eccedente le percosse, mentre la circostanza aggravante, afferendo al delitto di omicidio, è sorretta dal dolo proprio di tale delitto, in relazione alla condotta ulteriore, a sua volta necessaria per la commissione del delitto violento, e, quindi, si colloca al di fuori della fattispecie predatoria»; senza considerare, peraltro, che l’assorbimento proposto dall’orientamento minoritario condurrebbe a risultati eccentrici dal punto di vista sistematico, «proponendo l'assorbimento (non di una intera fattispecie astratta, bensì) di un segmento asseritamente comune della fattispecie più grave in quella meno grave (con conclusiva configurabilità, in concorso, dei reati di omicidio non aggravato exart. 61, comma primo, n. 2, c.p. e rapina impropria), senza, peraltro, spiegare perché non sarebbe esplorabile l'opzione contraria, ovvero l'assorbimento del segmento comune della fattispecie meno grave in quella più grave (con conseguente configurabilità, in concorso, dei reati di omicidio aggravato exart. 61, comma primo, n. 2, c.p. e furto)».
Sulla base di queste considerazioni, le Sezioni Unite hanno risolto la questione controversa enunciando il seguente principio di diritto: «Nel caso in cui la violenza che integra il reato di rapina c.d. “impropria”, tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, è configurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante del nesso consequenziale di cui agli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, c.p.».
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