Non luogo a provvedere sull’istanza di misure cautelari monocratiche
15 Luglio 2025
Il termine per la fissazione dell'udienza cautelare decorre dalla data del rituale perfezionamento della notificazione (art. 55 comma 5 c.p.a.). La nullità della notifica, in assenza di un rituale perfezionamento, determina il non luogo a provvedere sulla domanda di misure cautelari monocratiche per la oggettiva impossibilità di individuare la data dell'udienza cautelare collegiale, che è un elemento costitutivo essenziale del decreto cautelare monocratico (art. 56, comma 4 c.p.a.), nonché per ragioni di economia processuale, perché, nell'ipotetica udienza cautelare che venisse calendarizzata, il giudice potrebbe soltanto ordinare il rinnovo della notificazione, rinviando la decisione cautelare a data successiva al perfezionamento della notifica. È onere della parte che chiede una urgente tutela cautelare assicurare la rituale instaurazione del contraddittorio. |