Non luogo a provvedere sull’istanza di misure cautelari monocratiche

La Redazione
15 Luglio 2025

Non vi è luogo a provvedere sull'istanza di misure cautelari monocratiche in caso di nullità della notificazione del ricorso.

Il termine per la fissazione dell'udienza cautelare decorre dalla data del rituale perfezionamento della notificazione (art. 55 comma 5 c.p.a.).

La nullità della notifica, in assenza di un rituale perfezionamento, determina il non luogo a provvedere sulla domanda di misure cautelari monocratiche per la oggettiva impossibilità di individuare la data dell'udienza cautelare collegiale, che è un elemento costitutivo essenziale del decreto cautelare monocratico (art. 56, comma 4 c.p.a.), nonché per ragioni di economia processuale, perché, nell'ipotetica udienza cautelare che venisse calendarizzata, il giudice potrebbe soltanto ordinare il rinnovo della notificazione, rinviando la decisione cautelare a data successiva al perfezionamento della notifica.

È onere della parte che chiede una urgente tutela cautelare assicurare la rituale instaurazione del contraddittorio.

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